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La responsabilità dell’intermediario finanziario
Nell’ambito del settore finanziario sono emerse negli ultimi anni alcune criticità che hanno determinato una crescente proliferazione di contenziosi in materia.
Il fondamento di detti rapporti è sempre basato su contratti che vengono stipulati tra intermediari finanziari (soggetti giuridici autorizzati all’erogazione di tali servizi) e investitori, inerenti alla tipologia dei servizi prestati, da redigersi tendenzialmente in forma scritta, a meno che la Consob, previa audizione di Banca d’Italia, preveda che data la particolare tipologia di alcuni contratti, questi possano prevedere altra forma rispetto a quella scritta.
Nel rapporto così costituito, appare chiaro che le forze in gioco non si pongono in una situazione di parità, in quanto il potere contrattuale dell’intermediario rispetto all’investitore sarà certamente superiore. Avremo così un contraente forte (intermediario) e uno debole (investitore appunto), il che fa sì che quest’ultimo necessiti di una tutela maggiore sotto il punto di vista giuridico.
Nei predetti contratti, uno dei requisiti fondamentali riguarda la classificazione della tipologia di clientela, ossia l’individuazione delle caratteristiche degli investitori, a seconda della loro maggior o minore propensione al rischio.
Il fine principale della predetta classificazione è appunto rivolto a rivolgere una tutela crescente in via inversamente proporzionale alla propensione al rischio.
In sostanza meno sarà altra tale attitudine, maggiori dovranno essere le informazioni, il più possibile chiare e complete, che l’intermediario dovrà fornire all’investitore, in modo che questi sia edotto e tutelato dai rischi che sta correndo.
Tutto questo è quanto dovrebbe avvenire normalmente, ma capita, più o meno frequentemente che tali accorgimenti non vengano posti in essere, determinando delle conseguenze enormemente dannose per gli investitori.
Danni dai quali traggono origine le cause mosse nei confronti degli intermediari finanziari, responsabili in tali casi di non aver informato dettagliatamente dei rischi corsi l’investitore, il quale, diversamente, ben avrebbe potuto valutare se procedere ugualmente con la medesima operazione finanziaria, se porne in essere una differente, oppure desistere del tutto.
In considerazione dell’origine del rapporto (contratto) tra le parti, la responsabilità imputabile all’intermediario finanziario sarà di tipo contrattuale, sul punto la giurisprudenza appare decisa nel ritenere che “l’intermediario che non si informa sulla inclinazione al rischio del cliente, o che non espone al cliente i rischi dell’investimento, o che pone in essere operazioni inadeguate, incorre in una forma di responsabilità contrattuale” (Cass. n. 10460 del 2016).
Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente confermato.
Il principio che appare sempre più palesarsi è quindi, quello che riguarda la necessità di adeguatezza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dell’investitore, per fornirgli gli strumenti necessari e consentirgli così di scegliere cosa questi voglia effettivamente fare.
A conferma di tale orientamento, in una vicenda che, purtroppo, è salita tristemente alla ribalta anche in Italia qualche anno fa in materia (il fallimento della Lehman Brothers, al momento della decozione tra le banche d’affari più importanti nel panorama Statunitense e mondiale) proprio nelle scorse settimane la Corte di Cassazione – Sezione I Civile, con Ordinanza del 18 giugno 2018, n. 15936, ha ribadito la responsabilità dell’intermediario finanziario che, per soggetti con bassa propensione al rischio (normalmente i soggetti privati cittadini, ma non solo) abbia violato l’obbligo informativo, evitando di indicare la tipologia del titolo acquistato e la sua maggiore rischiosità rispetto ad altri prodotti finanziari.
Di qui scaturisce il diritto al risarcimento in misura conforme al danno subito da parte degli investitori (che si ribadisce, troppo spesso sono stati soggetti privati del tutto ignari).