Segnalazione Crif

HAI PAGATO IN RITARDO LE RATE DI UN FINANZIAMENTO?

SEI STATO SEGNALATO IN CRIF?

IL TUO NOMINATIVO RISULTA COME UN CATTIVO PAGATORE?

Immagina di prestare denaro ad una persona. Ponendo in essere un’operazione del genere, non vorresti avere delle informazioni sul Tuo debitore, ossia sapere quanto è affidabile chi riceve il denaro prestato?

La risposta è sicuramente sì.

Adesso pensiamo di esercitare a livello professionale questa attività, ossia prestare denaro ottenendo come compenso il riconoscimento di un interesse. La necessità di tutela, se avvertita da una persona fisica, a maggior ragione lo sarà da parte di chi svolge attività nel mercato creditizio.

Non è altro che quel che succede nella realtà, ossia le banche, nel momento in cui accettano di erogare un prestito, vogliono tutelare il proprio investimento verificando la solvibilità dei propri clienti.

Questa finalità viene perseguita mediante il ricorso ad alcuni sistemi nei quali vengono registrate tutte le informazioni sui debitori e segnalare chi si dimostra poco affidabile nell’onorare il pagamento delle rate.

Questi sistemi sono conosciuti con il termine SIC che sta a significare Sistema di Informazione Creditizia, che svolgono il ruolo di raccolta di informazioni da parte degli istituti di credito sui finanziamenti richiesti e concessi alle imprese ed ai consumatori.

È chiaro che avere uno storico della propria situazione creditizia così costituito può rappresentare un vantaggio per te se hai sempre adempiuto puntualmente ai pagamenti, ma anche per gli istituti di credito che possono in tal modo verificare la capacità di restituzione dei richiedenti.

Uno dei sistemi maggiormente conosciuto (e di cui avrai sentito parlare anche tu) è il CRIF, acronimo composto con le iniziali del nome Centrale di Rischio Finanziario, al quale è sempre più abbinato il concetto di segnalazione, anche se la stessa funzione venga esercitata anche da altri sistemi (Experian, Consorzio Tutela Credito, CRIF, e Assilea).

MA CHE COS’È EFFETTIVAMENTE LA SEGNALAZIONE IN CRIF, O MEGLIO, COSA SI INTENDE CON ESSA?

Abbiamo detto poco sopra, infatti, che nei sistemi di informazione, tra i quali pertanto anche nella CRIF, sono inseriti tutti i dati relativi a prestiti e finanziamenti di qualunque tipo, dalla loro apertura e per tutto il loro andamento, con particolare attenzione ai pagamenti, al rispetto delle scadenze, ai ritardi e agli inadempimenti.

Quella che nel linguaggio comune è conosciuta come SEGNALAZIONE IN CRIF riguarda le informazioni di tipo negativo, cioè i rapporti di credito (prestiti o finanziamenti) con degli inadempimenti, ad esempio il mancato pagamento una o più rate.

Questo significa che al verificarsi di un mancato o ritardato pagamento di due rate consecutive pattuite in un contratto di prestito o di finanziamento, si viene segnalati. In caso di ritardo del pagamento, l’istituto di credito invierà al cliente un invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni: in difetto la segnalazione verrà effettuata.

In sostanza CON IL PREAVVISO SI CONCEDE LA POSSIBILITÀ DI EVITARE DI VENIRE SEGNALATI, una sorta di ultima chance.

QUESTO PREAVVISO È OBBLIGATORIO PER LA SEGNALAZIONE DELLA PRIMA RATA PAGATA IN RITARDO, MENTRE DALLA SECONDA IN POI NON VIGE PIÙ ALCUN OBBLIGO. Pertanto, in caso di ritardo di una rata, bisognerà verificare se effettivamente l’obbligo del preavviso sia stato rispettato o meno, altrimenti la segnalazione sarà illegittima.

Per questo motivo non deve essere confusa con la SEGNALAZIONE A SOFFERENZA che si ha invece quanto il debitore per un importo superiore a 30.000 sia considerato da parte della banca in situazione talmente grave da non essere più in grado di saldare il proprio debito. Si tratta di una situazione ben diversa poiché in questo caso si fa riferimento ad una serie di valutazione che prescindono dal semplice ritardo del pagamento delle rate.

COSA SUCCEDE DOPO LA SEGNALAZIONE IN CRIF?

Dopo la segnalazione ti sarà praticamente impossibile accedere alla concessione di finanziamenti, a meno che tu non faccia ricorso alla cessione del quinto dello stipendio (di per sé garantita dal datore di lavoro). Un problema di non poco conto, specialmente in considerazione del fatto che le informazioni presenti negli archivi dei sistemi informativi vengono conservate per un periodo di tempo predeterminato, che varia a seconda della gravità di quanto accaduto.

COME FARE A CANCELLARE LA SEGNALAZIONE NEGATIVA?

LA SEGNALAZIONE NEGATIVA SI CANCELLA DA SOLA IN AUTOMATICO e non c’è nessun modo per poterne ottenere l’eliminazione in anticipo.

Le informazioni negative vengono conservate per: 12 mesi nei casi di ritardo di pagamento di una o due rate, poi regolarmente pagate. Dal momento del pagamento inizia la decorrenza dei 12 mesi di conservazione. 24 mesi: quando il ritardo si riferisce a più due (tre o più) rate pagate in ritardo, sempre a partire dal pagamento. 36 mesi: nell’ipotesi in cui le rate siano state non pagate, quindi la posizione non sia stata mai regolarizzata.

Nelle tre ipotesi sopra indicate c’è una differenza netta: mentre nei primi due casi la cancellazione è automatica alla fine del periodo (a patto che non ci siano stati altri ritardi, altrimenti il termine di 12 o 24 mesi si riferirà sempre e soltanto alla decorrenza dall’ultimo dei ritardi), nel caso di mancato pagamento la cancellazione avverrà decorsi 36 mesi dalla scadenza naturale prevista dal contratto.

Pertanto non perdere tempo dietro a fantomatici fautori di cancellazioni anticipate!!

L’unica cosa che potranno fare sarà quella di eliminare i dati positivi (e non credo che questo sia poi così conveniente…).

Tutto ciò vale quale regola generale, a meno che i dati inseriti negli archivi non siano frutto di un errore. In questi casi, infatti, può essere avanzata la richiesta di cancellazione.

Qualora i tuoi dati inseriti siano sbagliati, hai il diritto di chiedere la cancellazione o la modifica dei dati inseriti mediante una richiesta scritta al proprio istituto di credito oppure direttamente al servizio di informazione creditizia che ritiene opportuno (che dovrà in ogni caso, prima di procedere, comunicare con l’istituto di credito che ha segnalato il mancato o ritardato pagamento erroneamente per accertare che l’errore).

QUANDO LA SEGNALAZIONE NON è DOVUTA?

Se ti hanno segnalato negativamente senza il rispetto delle norme, come ad esempio indicato in precedenza, in caso di mancata comunicazione del preavviso di 15 giorni previso dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario saremo in presenza di una segnalazione illegittima.

IL MANCATO PREAVVISO, INFATTI NON TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI EVITARE CONSEGUENZE NEGATIVE DALLA SEGNALAZIONE DELLA MOROSITÀ. Tale comunicazione dovrà avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento spedita da parte dell’istituto di credito al proprio cliente, non essendo la semplice posta ordinaria sufficiente.

In mancanza, la segnalazione sarà illegittima e sul punto è ormai costante l’orientamento stratificatosi, ad es: Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014

E SE HO SUBITO UN DANNO IN CONSEGUENZA DELLA SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA?

Nel caso in cui la segnalazione sia stata effettuata senza il rispetto delle previsioni normative, come visto, non solo avrai il diritto ad ottenere la cancellazione, ma anche il risarcimento di tutti i danni subiti, circostanza che appare ormai pacifica in giurisprudenza (tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017).

Quello che sarà fondamentale dimostrare, da parte del danneggiato, è la conseguenza negativa scaturita dalla segnalazione illegittima.

Ad esempio si può far riferimento al rifiuto di apertura di un conto ad un soggetto segnalato, oppure la mancata concessione di finanziamenti. Il danno fin qui descritto si può definire quello patrimoniale (basti pensare alla riduzione della possibilità di investimenti per un’azienda ed all’azzeramento della possibilità di accesso al credito), al quale si potrà aggiungere quello non patrimoniale (danno alla reputazione personale, commerciale, danno morale).