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Fondo ristoro banche fallite
Sei stato correntista di una delle banche che sono fallite negli ultimi anni?
Hai perso tutti i tuoi risparmi?
Vuoi sapere come recuperarli?
Grazie all’entrata in vigore della legge n. 108/2018 (di conversione del Decreto conosciuto come Milleproroghe) i risparmiatori che hanno subito un danno per aver investito il proprio denaro nelle banche poste in risoluzione a fine 2015 (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti) e in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) sarà possibile ottenere indennizzo.
COME FUNZIONA?
Il fondo diverrà operativo a partire dal 31 gennaio 2019, con priorità ai danneggiati maggiormente bisognosi, vale a dire i pensionati e chi ha un reddito inferiore ai 35 mila euro annui lordi.
CHI HA DIRITTO AD OTTENERE QUESTE SOMME?
Tutte le persone, siano esse fisiche o giuridiche, che hanno perduto i propri denari, che vanno distinti in due diverse tipologie:
1) Titolari di un rapporto di conto corrente che hanno perduto risparmi negli ultimi anni acquistando azioni e obbligazioni delle banche venete in liquidazione coatta amministrativa da giugno 2017, (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), e dei quattro istituti di credito in risoluzione da fine 2015 (cioè Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti)
2) Chi abbia sottoscritto titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca tramite le loro rispettive controllate, Banca Nuova e Banca Apulia.
Per poter accedere al Fondo bisogna aver già presentato ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), istituito presso la Consob ed ottenuto, entro il termine massimo del 30 novembre 2018, una decisione favorevole.
HO RAGGIUNTO UN ACCORDO CON LA BANCA, SONO ESCLUSO?
Per chi abbia già aderito in passato all’offerta transattiva pari al 15% proposta da parte delle due banche venete nella prima metà del 2017 è prevista comunque la possibilità di accedere. In questa ipotesi, rimane fermo il principio di aver presentato ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie con esito favorevole entro il 30/11/2018.
Le somme riconosciute in precedenza verranno sottratte da quanto riconosciuto complessivamente.
CHE CIFRA È POSSIBILE OTTENERE?
In termini percentuali si può recuperare il 30% delle somme perse, con limite massimo previsto per ciascuna domanda pari a 100.000,00 euro.
ENTRO QUANTO DEVO PRESENTARE LA DOMANDA?
Non ci sono termini per presentare la domanda, in quanto quella del 30 novembre 2018 rappresenta la data entro la quale la decisione deve essere adottata dall’ACF per poter il risparmiatore aver accesso al ristoro. Ciò comporta che anche successivamente a tale data sarà possibile proporre l’istanza di ristoro purché in possesso di una decisione ACF adottata entro il 30.11.18.
Se sei in attesa della decisione, la richiesta andrà proposta necessariamente dopo il 30 novembre prossimo.
IN QUALI CASI SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?
Ecco quando è possibile presentare la domanda a seconda delle banche interessate:
– Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca
L’istanza può essere effettuata dai clienti delle due banche venete solo una volta ricevuta la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della decisione favorevole. Queste banche, infatti, essendo sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non potrebbero comunque adempiere spontaneamente alle decisioni.
– Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti
In questi casi, invece, i ricorrenti dovranno attendere la pubblicazione sul sito dell’ACF del mancato adempimento da parte della banca alla decisione dell’Arbitro.
COME SI ACCEDE AL FONDO?
Bisogna compilare un modulo, diverso a seconda se si tratti di persone fisiche o società, e inviarlo alla Consob, via mail al seguente indirizzo: istanzaristoro@pec.consob.it (utilizzabile anche da chi è dotato di una casella di posta elettronica non PEC), oppure in via cartacea al seguente indirizzo: CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198 ROMA.
ATTENZIONE: LE ISTANZE PRESENTATE IN ALTRO MODO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE!!!!!
COME SI COMPILA IL MODULO?
Le istanze dovranno essere presentate direttamente dai ricorrenti, (per le società da parte del rappresentante legale). Non è possibile delegare procuratori.
Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e deve essere allegata tutta la documentazione richiesta.
LE ISTANZE INCOMPLETE NON POSSONO ESSERE TRATTATE!!!
Pertanto attenzione nel compilare seguendo le indicazioni riportate sul retro del modulo!!!
IN CASO DI CONIUGI COINTESTATARI DI UN RICORSO?
Se il ricorso che hai presentato si conclude con una decisione del Collegio che riconosce un importo unico “ai Ricorrenti” è sufficiente un unico modulo, compilato e sottoscritto da entrambi i Ricorrenti, mentre nel caso in cui la Decisione del Collegio riconoscesse importi separati, devono essere presentate due istanze distinte, anche se presentate dalla stessa casella di posta elettronica.
Se i soggetti che hanno presentato ricorso fossero più di due, dato che il modulo per la presentazione della Istanza di ristoro permette di inserire i dati anagrafici solo di due soggetti, si devono presentare due o più moduli avendo cura di riportare sempre lo stesso numero di ricorso, di decisione, oltre ai relativi documenti di identità.
NON HO FATTO RECLAMO ALLA BANCA, NÉ PRESENTATO RICORSO. COSA DEVO FARE?
Il decreto “Milleproroghe” ha previsto, dai primi mesi dell’anno prossimo, la possibilità di sottoporre all’ACF un ricorso per ottenere una decisione favorevole e quindi il ristoro nella misura che sarà definita (attualmente il 30% con il tetto di 100.000 euro).