+39 06/96430151 | segreteria@cecchinistudiolegale.it
È possibile appoggiare il mutuo presso una banca diversa
Hai ottenuto l’erogazione di un mutuo e aperto un conto corrente nella stessa banca?
Vuoi chiudere il conto corrente e far addebitare il tuo mutuo su un altro conto?
Temi che la banca possa sollevare delle questioni?
Se hai un mutuo stipulato con atto notarile con una banca erogante e hai deciso di non avvalerti più del conto corrente della stessa banca, probabilmente ti trovi nella stessa situazione vissuta da un nostro cliente.
Luigi, aveva sottoscritto un mutuo per l’acquisto della propria casa presso una banca e, contestualmente, era invitato ad aprire un conto corrente per consentire l’addebito della rata mensile di pagamento del mutuo.
Con il passare del tempo il conto corrente, originariamente a costo zero, aveva subito una serie di aumenti che lo avevano portato ad avere un costo analogo al conto corrente che il Signor Luigi aveva da tempo aperto su un’altra banca, da ben prima rispetto all’accensione del mutuo.
Vista tale situazione, Luigi procedeva a chiedere la chiusura del conto, ma si sentiva rispondere dalla banca di non potere procedere in tal modo, perché ci sarebbero stati dei problemi con l’addebito della rata del mutuo.
Si può chiudere il conto con il mutuo con il mutuo in corso?
La risposta è certamente sì, a patto che si tratti di un mutuo acceso dopo il 2012.
Il mutuatario può, infatti, lungo la durata del contratto di mutuo, modificare il conto corrente di addebito, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze.
Quando si può fare? Esiste un termine?
La possibilità di fare questa variazione esiste senza alcun tipo di termine durante il rapporto.
Di conseguenza, se il mutuo non è ancora estinto, si può chiudere il conto corrente e trasferire l’addebito presso altro istituto.
Qual è la normativa di riferimento?
Questa possibilità è prevista all’interno del Decreto Legislativo 206/2005, così come successivamente modificato dalla Legge 27/2012, più comunemente conosciuti rispettivamente il primo come Codice del Consumo e la seconda, come “Decreto Salva Italia” che modifica il Codice del Consumo.
La condotta tenuta dalla banca volta ad impedire il trasferimento dell’addebito della rata del mutuo da un conto corrente ad altro acceso presso altra banca è sicuramente scorretta.
Perché?
Questo perché il contratto di conto corrente e quello di mutuo sono tra di loro diversi. e, seppur collegati in virtù dell’addebito della rata sul conto corrente, possono essere gestiti separatamente.
Cosa fare se il mutuo è precedente al 2012?
Nel caso in cui la banca si dovesse rifiutare il trasferimento dell’addebito della rata del mutuo si potrebbe far ricorso in giudizio per fare dichiarare nulla la clausola contrattuale legata al finanziamento in corso che obbliga il mutuatario a mantenere il conto corrente in vita fino all’estinzione del mutuo.
Tornando a Luigi, non è stato necessario ricorrere all’intervento del Giudice, in quanto, trattandosi di mutuo del 2013, è stato sufficiente inviare una diffida alla banca che, a quel punto, ha ammorbidito la propria posizione, accettando la richiesta di chiusura del conto corrente e trasferendo l’addebito su altro conto.