Stop al pignoramento della prima casa

HAI UN PIGNORAMENTO SULLA PRIMA CASA?

PER TE CI SONO BUONE NOTIZIE!!!

Una nuova legge entrata in vigore poco prima di Natale ti permette di rinegoziare il mutuo e mettere la parola fine al pignoramento in atto.

ATTENZIONE!

Questa legge è eccezionale e valida per poco tempo e riguarda solamente la prima casa.

Ci sono due condizioni da rispettare per accedere a questa agevolazione.

QUALI?

La prima condizione da rispettare è che la casa sottoposta a pignoramento deve essere la tua prima casa, ossia l’abitazione principale dove si risiede, quindi questa possibilità non può essere applicabile a un negozio oppure a un magazzino pignorato.

La seconda è che il mutuo ti deve essere stato concesso come consumatore, ossia deve trattarsi di un finanziamento del tutto estraneo a qualsiasi scopo imprenditoriale.

Su questo punto bisogna fare attenzione perché è di fondamentale importanza!

Come abbiamo detto, se il mutuo è stato concesso per la propria attività e non si sia più stati in grado di pagarlo, l’eventuale pignoramento subito sulla prima casa non potrà essere fermato.

Il perché è rappresentato dal fatto che, come detto sopra, è la propria qualifica di consumatore a concedere questa possibilità prevista per legge.

Ultima condizione da rispettare è avere una procedura esecutiva già in corso, ossia il pignoramento deve essere già stato effettuato al momento di entrata in vigore della legge.

QUANDO?

Nello specifico, il pignoramento deve essere stato notificato tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2019.

Una volta verificata la presenza di queste condizioni, ci sono due ulteriori elementi che devono essere presente al momento di presentazione della domanda: aver pagato almeno il 10% del capitale concesso a titolo di mutuo (quindi non può accedere chi ha mutui completamente impagati) e la banca deve essere l’unico creditore.

Queste ultime due condizioni, tuttavia, non devono essere esistenti al momento di presentazione della domanda, ma possono anche determinarsi in seguito.

Ad esempio, in caso di procedura esecutiva avviata dalla banca nella quale sia intervenuto il condominio nei confronti del quale si hanno debiti per oneri condominiali non pagati, questi potranno essere pagati separatamente.

Così facendo, la banca da sola nella procedura esecutiva e così si potrà accedere all’ipotesi prevista dalla legge, ossia rinegoziare il tuo mutuo

COSA FARE?

La prima cosa che da fare è presentare un’istanza in Tribunale al Giudice dell’Esecuzione entro il termine massimo del 31 dicembre 2021.

Il Giudice valuterà la richiesta e chiederà il consenso della banca.

L’istanza, insomma, sarà in pratica avanzata da entrambe le parti (debitore con consenso della banca) e, se tutte le condizioni previste dalla legge saranno presenti, la tua esecuzione verrà sospesa fino ad un massimo di 6 mesi.

Alla data di presentazione, il debito complessivo (nel quale andranno considerate anche le spese della procedura) dovrà essere inferiore alla somma di € 250.000. Nel caso in cui fosse superiore, dovrai pagare parzialmente il debito per portarlo entro la soglia. Ultima cosa: non dovrai aver avviato in precedenza altre procedure, quali ad esempio quelle di sovraindebitamento (previste dalla legge 3/2012 meglio conosciuta come “Salva Suicidi”).

La proposta di rinegoziazione deve essere di importo non inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta, oppure, nel caso questa non sia stata ancora fissata, del valore del bene così come stimato dal tecnico che ha valutato l’immobile nella consulenza tecnica d’ufficio.

Se sto sotto questi parametri?

La cifra che devi offrire non potrà essere inferiore al totale del debito residuo per saldare completamente capitale e interessi.

COME FARE?

Potrai dilazionare il debito sino a 30 anni, a patto che la durata della dilazione sommata all’età del debitore non superi il numero di 80.

Altra possibilità prevista dalla legge è quella di far intervenire in tuo soccorso parenti o affini fino al terzo grado, qualora tu non riesca a pagare da solo il mutuo, anche se rinegoziato.

La persona che interviene in ausilio si vedrà accordato il mutuo e l’immobile verrà trasferito in suo favore, ma tu potrai mantenere il diritto di abitazione per i successivi 5 anni entro i quali, se riuscirai a rimborsare al tuo parente gli importi che egli nel frattempo avrà pagato alla banca, potrai chiedere di riottenere la proprietà dell’immobile senza vincoli e accollarti il residuo del mutuo rinegoziato, purché la banca acconsenta a liberare il tuo parente dall’obbligo di pagamento.

Queste due ipotesi possono essere assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, che potrà coprire fino al 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione o della quota capitale del nuovo finanziamento.

QUANTO TEMPO?

Sarà la banca, quindi, una volta aderito alla richiesta la rinegoziazione, che dovrà svolgere entro 3 mesi un’istruttoria sulla capacità reddituale, verificando la capacità di rimborsare il mutuo che vuoi rinegoziare.

POSSO CAMBIARE BANCA?

Assolutamente sì.

Dopo l’adesione della banca, il mutuo potrà essere richiesto anche ad un’altra banca diversa da quella che ha pignorato casa

PROBLEMI?

L’unico problema che rimane è di ordine normativo, in quanto si è in attesa di un decreto attuativo per stabilire le modalità di applicazione dei vari passaggi.

La legge prevede che questo decreto dovrà essere emanato dal ministero dell’Economia e finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 23 marzo 2020.

VANTAGGI

La tua casa non sarà venduta all’asta, ma da questo momento in poi bisognerà pagare le rate del nuovo mutuo, il cui ricavato “deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere”.