Coronavirus e contratti di locazione

HAI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE?

TEMI DI NON RIUSCIRE A PAGARE?

HAI PAURA DELLE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS?

Ecco le possibili soluzioni.

I provvedimenti emanati dal Governo, necessari al contenimento della Pandemia legata al Coronavirus, hanno avuto un’enorme incidenza sul tessuto economico del Paese.

La temporanea chiusura, infatti, di tutte le attività non essenziali o strategiche, ha avuto un fortissimo impatto sulle imprese e su tutti i rapporti contrattuali in essere.

Sono moltissime, purtroppo, le attività che rischiano di non essere in grado di onorare gli impegni assunti nei termini stabiliti al momento della firma di tali contratti, oppure peggio, di non essere proprio in grado di farlo.

COSA SUCCEDE?

È chiaro che si tratta di una situazione straordinaria e, come tale, deve essere analizzata.

Sono molti a domandarsi quali saranno gli effetti di questa emergenza sanitaria sui rapporti in essere.

È stato previsto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 e si è integrato quanto previsto dalle norme del Codice Civile, fissando il principio secondo cui, il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 comporta l’esclusione della responsabilità del debitore e l’applicazione di eventuali penali conseguenti a ritardati o mancati pagamenti.

Quindi devo onorare i contratti?

Non posso essere esentato dal farlo?

Sono queste alcune delle domande che in queste settimane tutti coloro che si trovano in queste condizioni si pongono.

Quel che è certo è che siamo in presenza di circostanze del tutto indipendenti dalla nostra volontà, ossia una forza maggiore che impedisce il corretto adempimento delle obbligazioni assunte.

Nel caso del contratto di locazione, la questione di cui si discute è evidentemente il pagamento del canone mensile.

POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CANONE?

Non esiste nessun norma di legge che preveda la sospensione del pagamento.

Si tratta di capire quanto incidono i provvedimenti governativi sul contratto di locazione.

Per tutte quelle attività commerciali di cui è stata disposta la chiusura totale, quindi, è chiaro che, pur rimanendo nella disponibilità dell’immobile, il conduttore che non esercita alcuna attività non avrà alcuna entrata.

Il pagamento, pertanto, è impossibile, seppur temporaneamente.

Finché tale situazione perdurerà, non si sarà responsabili di ritardo nel pagamento e dunque, è ammissibile la sospensione del canone di locazione per l’intero periodo previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

POSSO RISOLVERE IL CONTRATTO?

In presenza di un evento straordinario e imprevedibile è possibile risolvere il contratto.

Pur essendo lecito, il proprietario potrà evitare la risoluzione rendendosi disponibile a modificare le condizioni contrattuali, quindi, rinegoziando il canone.

COME FARE SE NON SI RIESCE A PAGARE?

In considerazione della situazione di difficoltà e dei reciproci interessi contrattuali, si potrà chiedere, integrando il contratto esistente, una rinegoziazione del contratto.

Se, infatti, ci si rende conto di non poter pagare il canone previsto, è diventato troppo elevato in conseguenza della contrazione del lavoro e delle minori entrate dovute alla situazione legata al Covid-19. Il buon senso assume quindi carattere rilevante ai fini del buon esito della trattativa e della continuità dell’esercizio di impresa nei locali oggetto di locazione.

COSA POSSO FARE?

Visti gli enormi problemi e, data il c.d. Decreto Cura Italia ha riconosciuto, per il mese di marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione per immobili di categoria C/1.

La soluzione potrebbe essere chiedere la riduzione del 40% del canone per la mensilità di marzo (e per le mensilità successive, se tale normativa dovesse venire confermata).

In questo modo, si potrebbe dividere il peso di questa situazione temporanea, non imputabile alle parti.

Fiscalmente, un accordo di questo genere, comporterebbe la necessità di registrare la scrittura privata di integrazione del contratto, per evitare di pagare imposte su canoni non riscossi.