Procedura di sovraindebitamento

IN QUALI CASI È AMMESSA

La crisi economica che il Paese ha attraversato negli ultimi anni ha avuto troppo frequentemente conseguenze drammatiche.

Molti, anzi troppi, sono stati i suicidi ai quali si è giunti a fronte di situazioni di debiti eccessivi, da parte di persone che avevano perso il lavoro o di imprenditori non più in grado di fare fronte ai debiti della propria azienda.

Proviamo ad immaginare la difficoltà di chi, ormai senza lavoro, non sia più in grado di pagare il mutuo alla banca, oppure del piccolo imprenditore che, cercando di tenere in piedi la propria azienda, ometta il pagamento di alcune imposte per garantire lo stipendio ai propri dipendenti e tutelare, così, le famiglie di questi.

Per affrontare situazioni così complicate, è stata da qualche anno approvata la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, conosciuta, appunto, come legge sul sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”.

Lo scopo di questa legge è quello di permettere a determinati soggetti non ammissibili alla procedure fallimentari, in quanto, appunto, non fallibili (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di intraprendere una procedura in Tribunale per ottenere la liberazione di tutti i propri debiti (Agenzia delle Entrate per la Riscossione – ex Equitalia compresa), per mezzo di un piano rateale di pagamenti, con una notevole riduzione rispetto al totale dei debiti.

COME FUNZIONA?

La legge legge n. 3/2012 prevede tre diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

1) IL PIANO DEL CONSUMATORE

Può essere presentato soltanto dai privati consumatori e, a tal proposito, la legge precisa che si intende per “consumatore” la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Si tratta, in termini pratici, di una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti.

Per adempiere a tali pagamenti, si può altresì prevedere la cessione di una parte del proprio patrimonio, oltre che uno stralcio dei debiti complessivi.

Il piano sopra menzionato è approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice con propria autonoma decisione e ciò anche a prescindere dal consenso dei creditori del sovraindebitato.

Il Giudice, nel momento in cui si renda conto che che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento omologa il piano, disponendo le opportune forme pubblicitarie per il provvedimento emesso.

2) L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Nel caso in cui si faccia riferimento a imprese non fallibili, cioè imprenditori agricoli, piccoli imprenditori (cioè aventi un attivo patrimoniale inferiore a 300 mila euro, ricavi inferiori a 200 mila euro oppure debiti inferiori a 500 mila euro), associazioni di volontariato, start-up innovative, l’accordo di ristrutturazione dei debiti sarà simile al piano del consumatore, con la differenza che dovrà essere accettato da soggetti creditori che rappresentino, complessivamente considerati, almeno il 60% di tutti i debiti.

Quindi, in questo caso non deciderà soltanto il Giudice ma avranno diritto di voto tutti i creditori.

3) PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Il debitore (sia esso soggetto privato o soggetto non fallibile) potrà, infine, liquidare il proprio patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.

Sarà un liquidatore, nominato dal Tribunale, che provvederà a vendere tutti i beni ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.

Ci sono alcuni beni che, tuttavia, potranno essere mantenuti:

  1. i beni che, per legge, non possono essere pignorati (ad es. fede nuziale, vestiti e biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero);
  2. i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
  3. i crediti che non sono pignorabili come i sussidi di maternità o di malattia;
  4. i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
  5. gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

LA PROCEDURA

La procedura si divide in due fasi:

1) la prima fase inizia con il deposito, da parte del soggetto interessato, della richiesta di nomina dell’organismo di composizione della crisi (OCC).

Questo adempimento deve essere effettuato presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede il debitore.

L’Organismo nominato da parte del Tribunale verrà comunicato agli indirizzi indicati da parte del debitore nella propria richiesta.

Il debitore si rivolgerà, così, all’OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione; si tratta, in buona sostanza, di una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo.

Anche se non è obbligatorio, si ritiene opportuno farsi assistere da un professionista (avvocato o commercialista o entrambi) almeno per redigere il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all’OCC.

2) nella seconda fase, il soggetto sovraindebitato si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale del luogo di residenza per presentare la propria proposta validata dall’OCC attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari all’ottenimento del provvedimento del Giudice.

Una volta che tutta la documentazione sarà ricevuta, il Giudice delegato, con decreto d’urgenza, fisserà un’udienza (comunicata all’interessato ed all’OCC) alla quale questi ultimi potranno partecipare.

Nel predetto decreto, oltre ad evitare nuove azioni esecutive nei confronti del debitore, il Giudice imporrà anche la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

All’udienza fissata e dopo aver esaminato i documenti, il Giudice deciderà se autorizzare il piano e, a questo punto, il debitore dovrà mettere in esecuzione il programma presentato (ovviamente solo in caso di omologazione.

TEMPI DELLA PROCEDURA

I tempi sono abbastanza brevi, in quanto una volta depositato il piano il Giudice fisserà immediatamente l’udienza (comunque entro 60 giorni dal deposito del piano medesimo) e, in ogni caso, la procedura dovrà definirsi entro sei mesi dal deposito del piano da parte del sovraindebitato.