Usura su mutuo interessi moratori rilevanti ai fini della valutazione usuraria

USURA SUL MUTUO

GLI INTERESSI DI MORA SONO RILEVANTI AI FINI DELLA VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL MUTUO

Dopo molti anni e numerose pronunce, sia di merito che di legittimità, recentemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a rispondere sulla questione particolarmente importante, ossia se la disciplina prevista dall’ordinamento con riguardo agli interessi usurari sia estensibile agli interessi moratori, con Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 ha affermato l’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora.

La conclusione cui è giunta la Cassazione, pone fine a una lunga diatriba tra due contrapposte tesi sul punto, ossia una più estensiva ed altra più limitativa.

Il criterio guida che ha portato a dirimere la matassa, almeno per il momento, è individuato nella ratio del divieto di usura e dalle finalità che con tale disposizione il legislatore ha inteso perseguire.

La base di partenza che ha portato alla soluzione cui sono pervenuti gli Ermellini, dicevamo, prendeva le mosse da una diatriba.

I sostenitori della tesi maggiormente restrittiva, ritenevano che, ad assumere rilievo ai fini della valutazione della regolarità del contratto, considerando per essa il superamento della soglia prevista per l’usura, fossero solamente gli interessi corrispettivi, ossia il saggio di interesse pagato in caso di regolare rimborso del piano di ammortamento pattuito al momento della sottoscrizione del contratto.

Tale concetto era il frutto di un ragionamento che individuava negli interessi corrispettivi e in quelli moratori due diverse funzioni: nel primo caso quella remunerativa degli interessi corrispettivi, ossia il vantaggio conseguito da parte della banca per il prestito di denaro elargito; nel secondo caso, invece, gli interessi moratori avrebbero avuto la funzione di risarcimento, venendo pagati in caso di mancato regolare adempimento dell’obbligazione, ossia del pagamento della rata di mutuo.

Questo sarebbe stato l’unico modo per “mitigare” il rischio sostenuto da parte della banca nello svolgimento della propria attività di intermediario.

Per dar forza a questo teorema, i sostenitori della tesi restrittiva aggiungevano che, non essendo inclusi nelle voci prese in esame da parte dei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio (base per l’individuazione del tasso soglia usura), di conseguenza gli interessi di mora non potevano assumere conteggiati ai fini della valutazione dell’usurarietà.

Secondo i fautori di questa tesi, l’unica conseguenza possibile in caso di tasso di interesse moratorio eccedente le soglie previste per legge, sarebbe stata quella di prevedere una riduzione d’ufficio da parte del giudice, ove richiesto, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ.

In buona sostanza non avrebbe trovato in alcun caso applicazione l’art. 1815, comma 2, cod. civ.

Diversamente, invece, la tesi più estensiva partiva da basi del tutto diverse, secondo le quali, non prevedendo la normativa in materia usuraria la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, la pattuizione di un tasso usurario avrebbe assunto rilievo in qualsiasi caso, sia trattandosi di interesse corrispettivo che moratorio.

La conseguenza sarebbe stata l’applicazione dell’articolo 1815 c.c., ossia la non debenza di interessi.

Questo principio si fondava sul presupposto che gli interessi, sia corrispettivi che moratori, siano sempre dovuti nell’ottica della remunerazione di un capitale. Una differenza netta, dunque, rispetto alla testi restrittiva, secondo la quale l’interesse moratorio viene visto con una funzione risarcitoria.

Qui, invece, l’interesse costituisce la remunerazione di un capitale elargito, in merito al quale la banca gode di un interesse volontario in un caso (interesse corrispettivo), involontario nell’altro (interesse moratorio).

Peraltro, un’ulteriore considerazione a tutela del debitore, veniva svolta nel senso che la mancata previsione di una soglia per l’interesse moratorio avrebbe comportato un eccessivo vantaggio per il creditore (banca).

Ciò in quanto il tasso di interesse moratorio avrebbe potuto avere un valore pur molto elevato, proprio in considerazione dell’assenza di soglia usuraria, arrivando all’assurdità di una maggior convenienza per il creditore nel caso di inadempimento.

Partendo dall’esame di queste due tesi, le Sezioni Unite, hanno ritenuto preferibile questa seconda tesi, definita estensiva, ritenendo che l’usurarietà e la relativa disciplina debbano necessariamente riguardare anche gli interessi moratori, al fine di garantire il debitore nel miglior modo possibile.

L’applicazione della normativa antiusura anche agli interessi moratori è, infatti, in linea con le ragioni stesse della disciplina, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Diversamente, secondo la ricostruzione della Cassazione, si otterrebbe il risultato di lasciare il debitore quasi senza scampo nelle mani del creditore, il quale ben potrebbe, una volta scaduto il termine per il regolare adempimento, applicare interessi del tutto sfuggenti al controllo di legge.

La normativa relativa alla fattispecie usuraria, infatti, deve sanzionare la pattuizione di interessi convenuti al momento di sottoscrizione del contratto, anche per quel che concerne interessi moratori, che costituiscono un possibile debito per il soggetto finanziato, proprio perché l’ipotesi di inadempimento deve essere contemplata.

In sostanza, mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la remunerazione conseguita da parte della banca in caso di puntualità nei pagamenti, quelli moratori rappresentano il pagamento per tutte le ipotesi incerte nelle quali i versamenti non avvengono tempestivamente.

In considerazione di tale principio, la mancata espressa menzione, nell’ambito del parametro utilizzato quale riferimento per individuare il tasso soglia (T.e.g.m.), non è preclusiva all’applicazione dei predetti parametri anche all’interesse di mora.

La conseguenza, sotto il profilo giuridico, con evidenti risvolti pratici da un punto di vista quantificativo del debito, sarà che, una volta che sia accertato il superamento della taso soglia di usura da parte del tasso di mora, si dovrà applicare l’articolo 1815, comma 2, c.c., limitatamente agli interessi di mora stessi.

Quindi l’applicazione della sanzione dell’azzeramento degli interessi si applica soltanto per la tipologia di interessi per i quali la violazione è stata commessa.

Restano esclusi gli interessi corrispettivi per i quali trova applicazione l’art. 1224, comma 1, c.c., che determina l’applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi pattuiti in misura lecita.

Il tutto, peraltro, in linea di coerenza con i principi di diritto comunitario.

COSA SUCCEDE ADESSO?

La pronuncia delle Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”

“La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”

“Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”

QUALI SONO GLI EFFETTI IN CONCRETO?

Venuta meno, quindi, la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della risoluzione del contratto per inadempimento devono essere integralmente pagate, ivi compresi gli interessi corrispettivi (oltre agli interessi di mora in aggiunta ai corrispettivi lecitamente pattuiti).

Per le rate successivi, invece, si ha l’obbligo di restituzione del capitale residuo comprensivo di interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione