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Concorrenza sleale e sviamento di clientela cos’è?
CONCORRENZA SLEALE E SVIAMENTO DI CLIENTELA COS’È?
La concorrenza sleale indica consiste nell’utilizzo di tecniche, pratiche, comportamenti, mezzi illeciti e scorretti per trarre un vantaggio nei confronti di un competitore, arrecando un danno a quest’ultimo.
È disciplinata dall’art. 2598 e seguenti del Codice Civile, che stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
Nel caso in cui questa condotta venga realizzata da parte di un ex dipendente oppure da parte di un ex socio si parla anche di sviamento di clientela.
Quest’ultima fattispecie rientra negli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un’altra azienda, come si legge nel comma 3 del predetto articolo 2598:
- Compie atti di concorrenza sleale chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
CHE SIGNIFICA?
Si tratta di sfruttare informazioni riservate, contatti e rapporti creati durante l’appartenenza alla compagine societaria dalla quale si è usciti.
Lo sviamento di clientela si ha, infatti, quando un ex dipendente (oppure soggetto con altre cariche ricoperte in società, un ex manager o ex socio) sfrutta le conoscenze e le nozioni acquisite durante il suo precedente impiego per accaparrarsi i clienti del suo ex datore di lavoro, con evidenti danni procurato a quest’ultimo.
COME PROVARLA?
Per poter ottenere il riconoscimento di atti di concorrenza sleale è necessario dimostrare, ossia provare, che la perdita dei clienti sia direttamente conseguenza della concorrenza sleale.
Un altro aspetto fondamentale è quello di dare prova del fatto che la condotta posta in essere da parte di chi agisce sia realizzata con dolo o colpa.
PERCHÈ?
Una volta dimostrata la condotta dolosa o colposa realizzata da parte del concorrente sleale, si avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.
QUALI PROVE PER I DANNI?
Per poter richiedere il risarcimento dei danni derivanti dallo sviamento della clientela si devono, quindi:
- Provare l’effettiva perdita della clientela e il suo sviamento;
- Poter dimostrare i comportamenti illeciti dell’ex dipendente, ex manager, o ex socio;
- Dimostrare i collegamenti o connessioni dirette tra la riduzione del fatturato e, soprattutto, la connessione diretta con la condotta che configura lo sviamento di clientela.
In ogni caso, tuttavia, il presupposto di fondo è che la parte che subisce il danno e la parte danneggiante siano imprenditori in concorrenza, pur se non necessariamente operanti all’interno dello stesso settore.