Accessi: illegittimo l’atto emanato entro i 60 giorni dal termine del controllo

Può capitare a tutti di ricevere una verifica fiscale a seguito di una dichiarazione oppure di una richiesta di rimborso IVA.

COSA SUCCEDE?

Il contribuente potrà essere invitato a esibire agli agenti accertatori oppure a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento.

L’esito può sfociare nell’accertamento di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate, che redige un processo verbale di chiusura delle operazioni che consegna al contribuente. Quest’ultimo potrà, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei contribuenti, inviare delle osservazioni entro 60 giorni in conformità a quanto previsto ex art. 12/7 L. 212/2000.

Decorso tale termine, qualora siano riscontrate delle irregolarità, l’Agenzia delle Entrate notificherà un avviso di accertamento.

COSA FARE?

La legge prevede la possibilità di impugnare l’atto ricevuto per vizi propri, ossia per il mancato rispetto di alcune formalità che l’atto o l’iter che lo ha preceduto possano presentare.

QUANDO ARRIVA L’AVVISO DI ACCERTAMENTO?

Decorsi 60 giorni dalla stesura del processo verbale di chiusura è prevista la notifica dell’avviso di accertamento.

Tuttavia capita che questa avvenga prima di tale termine.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA?

Si dovrà impugnare l’atto ricevuto perché nel caso di accessi, ispezioni o verifiche, l’atto emanato prima della scadenza dei 60 giorni dal termine del controllo è sempre illegittimo, anche se il contribuente non ha indicato le ragioni che non ha potuto far valere per l’assenza di contraddittorio.

Pertanto, verifica o fai controllare gli atti notificati da parte dell’Agenzia delle Entrate nei casi di accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, perché il successivo l’avviso di accertamento notificato prima che siano trascorsi 60 giorni è sempre nullo!

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