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Commissioni di massimo scoperto vanno ricomprese nel calcolo del teg
È molto frequente sentir parlare negli ultimi anni di anomalie nei contratti bancari, di interessi illegittimi e di tassi soglia usurari.
Quello che appare di difficile lettura per i privati è l’effettiva comprensione di quando le anomalie siano effettivamente esistenti.
Prima di avventurarsi in analisi e verifiche dei propri rapporti bancari ci sono, infatti, alcuni aspetti che devono essere conosciuti.
Prima di tutto alcuni termini, quali TAN, TAEG e TEG, che pur sembrando degli acronimi simili tra loro, indicano concetti notevolmente diversi.
Accade normalmente in qualsiasi tipo di contratto bancario sottoscritto che, a fronte di un tasso di interesse che la banca pattuisca con il cliente (TAN appunto, ossia Tasso Annuo Nominale), corrisponda un maggior costo effettivo. Questo perché oltre al saggio nominale come sopra menzionato, ci sono altri oneri, accessori al finanziamento, che incidono sul costo complessivo del contratto sopportato dal cliente (TAEG, ossia Tasso Annuo Effettivo Globale).
Questo ultimo indice serve, appunto, a mostrare in definitiva quanti soldi serviranno al cliente per rimborsare la banca erogatrice.
Pur simile da un punto di vista terminologico al TAEG, il TEG si differenzia per il fatto di indicare il costo complessivo del finanziamento, tuttavia senza prendere in considerazione le spese di gestione, che invece vengono ricomprese nel TAEG.
Tutti i TEG applicati alla medesima tipologia di contratto bancario determinano il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio).
Questo ultimo, individuato trimestralmente, individua la base di calcolo per determinare le soglie usura, cioè il tetto limite che gli intermediari finanziari non devono mai oltrepassare al momento di sottoscrizione del contratto bancario per evitare di commettere reato.
Nel nostro Ordinamento Giuridico, il predetto reato viene punito ai sensi dell’art. 644 c.p. che stabilisce un parametro importante, ossia che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse”.
Uno degli oneri collegati ai contratti di conto corrente bancari ed oggetto recentemente di forti contrasti interpretativi è la commissione di massimo scoperto.
L’orientamento ormai consistente ritiene che il predetto onere esprima un costo del credito e che per questo vada considerato tra le voci rilevanti per la verifica dell’eventuale usurarietà dei negozi conclusi dall’autonomia del privati. (Cass. n. 12028 del 2010; 28743/2010; 46669/2011).
In sostanza, pur essendoci state pronunce della Cassazione in senso contrario (in particolar modo la Sentenza n. 12965/2016 del 22 giugno 2016) si deve considerare la CMS tra i costi legati all’erogazione del credito, e di conseguenza da considerare nel calcolo del TAEG e dell’usura.
A tal proposito, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2 bis/comma 2 della legge 2/2009, l’art 644 c.p. ha assunto un ruolo centrale nel chiarire cosa rientra nel calcolo degli oneri indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme. (si cfr. Cass. 12028/2010). Sulla scia di questo principio giurisprudenziale, si è consolidato anche quello in base al quale il superamento delle soglie usura e, quindi la nullità dei contratti, possa essere rilevato anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Sul punto non possono non menzionarsi le Sentenze di Cassazione n. 2910 del 2016 e Cassazione a SSUU n. 26242 del 2014.
In sostanza il principio che è ormai emerso con sempre maggior forza è che ai fini dell’usura (ossia sottoscrizione di un contratto bancario contenente la pattuizione di interessi superiori alla soglia consentita per legge), contano tutti gli oneri economici che il cliente è chiamato a sopportare, il tutto in evidente conflitto con quanto sostenuto da parte della Banca d’Italia che nelle proprie circolari ha sempre dichiarato che la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, fino al 2009.
Un aspetto che assume fondamentale importanza riguarda il fatto che le predette istruzioni sono rivolte esclusivamente agli intermediari finanziari, non assumendo alcun rilievo nella normativa antiusura (L. 108/96), non essendo fonte di obblighi e diritti. In sostanza, in caso di applicazione dei criteri contenuti nelle predette istruzioni, non si potrà mai escludere la configurabilità del reato di usura, poiché in presenza di violazioni di legge frutto di circolari che hanno una mera rilevanza interna e non riguardano i rapporti tra privati. Peraltro la Banca d’Italia nelle proprie istruzioni ha da sempre rilevato separatamente le commissioni di massimo scoperto, a conferma, appunto, del loro rilievo, ritenuto tuttavia autonomo. La tendenza, volta a ritenere Commissione di Massimo Scoperto ricompresa nei costi accessori sostenuti dal correntista, è stata confermata dalla Corte di Cassazione secondo la quale, nella sentenza n. 15188/2017, la CMS va considerata al fine di quantificare l’effettivo costo del denaro sopportato dall’utente finale, e va considerata secondo quanto disposto dall’art. 644 c.p., secondo la legge 2/2009, e non a far data dal 2010, ma anche nei rapporti antecedenti.