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Coronavirus e inadempimento delle obbligazioni
LA TUA AZIENDA È FERMA A CAUSA DEL CORONAVIRUS?
NON RIESCI A VENDERE I TUOI PRODOTTI?
HAI PAURA DI NON RISPETTARE I CONTRATTI?
La situazione assolutamente eccezionale delle ultime settimane e Le limitazioni alla circolazione delle persone e delle merci derivanti dall’epidemia Covid-19 danneggia le imprese che non possono rifornirsi, produrre e consegnare i propri prodotti.
Il rischio è dunque quello di non poter adempiere ai contratti con tutte le conseguenze del caso,
Il crollo del fatturato e degli incassi, e la conseguente crisi di liquidità, comporterà ritardi o sospensione dei pagamenti, sia nei confronti dei fornitori che, anche, nei confronti dei dipendenti, con un effetto a catena che potrebbe mettere a dura prova l’intero sistema economico.
COSA SUCCEDE?
A causa di tutti questi problemi, potrebbe accadere che molte aziende arrivino a chiudere l’attività o fallire, generando un livello di mancati pagamenti enormi, mai sperimentato prima.
La domanda è quindi se la eccezionale situazione economica può giustificare il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni in scadenza?
O quali conseguenze può comportare
COSA FARE?
La prima cosa da fare è verificare quale tutela prevede il contratto per i casi di inadempimento.
Si tratta quindi di svolgere una due diligence contrattuale, per individuare le eventuali clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicabili con riferimento all’attuale situazione.
Partendo dal presupposto che i contratti siano stati redatti in forma scritta, si dovrà verificare l’esistenza o meno di una clausola che disciplini quali siano le conseguenza al verificarsi di certi eventi che impediscono l’esecuzione del contratto.
Questi aspetti sono presenti in quella conosciuta normalmente come clausola di forza maggiore, che dovrebbe contenere elementi imprescindibili tra i quali la previsione delle conseguenze che scaturiscono in seguito al verificarsi di alcuni eventi, come ad esempio, l’esenzione da responsabilità della parte contrattuale non in grado di adempiere e la possibilità di sospendere o di risolvere il contratto.
In sostanza, l’efficacia della clausola di forza maggiore dipende dalla sua completezza e validità. La tutela di cui l’impresa può godere, sia che porti alla risoluzione, alla sospensione o alla rinegoziazione del contratto, dipende certamente dalle valutazioni effettuate in fase di redazione della clausola, che dovrà essere ovviamente in armonia con tutte le altre clausole del contratto tra cui, per esempio, quella sulla legge applicabile.
ATTENZIONE!!
Non tutti i contratti prevedono clausole specifiche riferite a ipotesi di epidemia, magari perché, frequentemente, ci si limita a copiarne il testo da altri contratti, senza però verificare se lo stesso sia adatto a rispondere alle necessità della propria impresa.
QUALI EFFETTI SUI CONTRATTI?
Qualora l’epidemia abbia reso la prestazione non assolutamente impossibile, ma maggiormente oneroso (basti pensare ai cresciuti di costi di produzione, di consegna ecc.) potrà essere invocata la “eccessiva onerosità sopravvenuta”
In questo caso, il risultato sarebbe quello di portare alla risoluzione del contratto da parte del debitore e non giustificare l’inadempimento.
Se, invece, l’adempimento del contratto diventa impossibile, si guarderà al fatto se questa impossibilità assoluta (per sempre) oppure temporanea.
Nel primo caso, il contratto sarà automaticamente risolto.
Se, invece, la prestazione è temporanemante impossibile, è esclusa, finché l’impossibilità perdura, la responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento.
Quindi, cessata la suddetta impossibilità, il debitore, deve sempre eseguire la prestazione, indipendentemente da un suo diverso interesse economico che può, eventualmente, far valere sotto il profilo dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, chiedendo di ridiscutere gli accordi precedenti.
E PER I CONTRATTI CON L’ESTERO
Nei contratti internazionali le epidemie e i loro effetti (quindi a prescindere da norme di contenimento) vengono ritenute cause di forza maggiore.
In questi contratti, si fa riferimento alla ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, nella quale all’art. 3 si indicano una lista di eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore, con conseguente possibilità di risoluzione del contratto, senza alcuna responsabilità per il debitore.
QUALE TUTELA?
Proprio per far fronte a questa situazione senza precedenti, il Governo ha, d’urgenza, sancito all’interno dei propri provvedimenti emanati, il principio in base al quale Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
In pratica questa norma rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato pagamento, a condizione che questo sia conseguenza delle misure adottate il contenimento dell’epidemia. (ad esempio la la chiusura della propria attività lavorativa dovrebbe rilevare al fine di giustificare l’inadempimento).
Perché?
Si tratta di una situazione imprevedibile, che prescinde del tutto dalla volontà delle parti e, pertanto, l’inadempimento non può essere in alcun modo evitato.
In caso di contestazione, bisogna dimostrare che l’inadempimento è maturato nel contesto dell’emergenza e per necessità del rispetto delle norme di contenimento