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Diritto del garante alla documentazione bancaria
COME SI POSSONO CHIEDERE I DOCUMENTI ALLA BANCA?
CHI NE HA DIRITTO?
L’art 119 IV co. TUB sancisce il diritto del cliente (o di colui che gli succeda a qualunque titolo o che gli subentri nell’amministrazione dei suoi beni), qualora questi ne faccia richiesta, di ricevere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, il tutto entro un congruo termine che, comunque, non può essere superiore a 90 giorni.
Questa previsione ha assunto particolare importanza in un settore, come quello bancario, nel quale il contenzioso è stato particolarmente elevato nel corso degli ultimi anni.
È chiaro, infatti, che avanzare tale pretesa in maniera corretta consente al cliente richiedente di conoscere nel dettaglio tutta la documentazione richiesta, per poterne così analizzare tutti gli aspetti, ivi comprese eventuali criticità mai verificate.
QUANDO?
Il diritto riconosciuto dal Testo Unico Bancario prevede come unico termine quello dell’impossibilità di richiedere la documentazione antecedente gli ultimi dieci anni.
Nessun riferimento in merito a come tal diritto debba essere esercitato, ad esempio, nel caso di contestazioni di interessi e addebiti da parte della banca.
Il diritto ex art 119 TUB è stato sinora visto dalla Giurisprudenza di merito come uno strumento stragiudiziale, essenzialmente preliminare alla contestazione giudiziaria.
In buona sostanza, prima di attivare qualsiasi contenzioso nei confronti della banca, si riteneva necessario esperire la richiesta della documentazione.
In mancanza di tale adempimento, infatti, non era in nessun caso possibile richiedere al Giudice di obbligare la banca rimasta inerte alla consegna della documentazione (ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c.).
I magistrati, dunque, giudicavano fino a pochi anni fa “inammissibile l’istanza di esibizione ex art 210 cpc”.
Questa impostazione è stata sconfessata dalla Cassazione che per la prima volta, con la sentenza n. 11554 del 11.5.2017 ha, infatti, riconosciuto il potere/diritto del correntista di chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di c/c anche in corso di causa.
Questo aspetto, seppure di notevole rilievo, non è stato l’unico ad essere fonte di discussione.
Basti pensare a quelle situazioni (tutt’altro che rare) nelle quali dei soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, garantiscano per un’obbligazione assunta da altri.
Ad esempio, tutti quei casi nei quali la banca, per maggior tutela, chiede in aggiunta una garanzia personale, quale una fideiussione, a copertura di un conto corrente con apertura di credito (definito in gergo fido o scoperto di conto).
Nella stragrande maggioranza dei casi, peraltro, le persone che prestano tali garanzie per le aziende sono gli stessi soci, magari anche dei familiari di questi ultimi.
Questi soggetti, stante la loro posizione, hanno per tale ragione il diritto di essere, tempo per tempo, messi a conoscenza di quello che è l’andamento dell’obbligazione principale.
Questo significa che devono essere messi al corrente di quale sia l’esposizione del debitore principale, per evitare di incappare in brutte sorprese.
Appare evidente, secondo un ragionamento logico che, come il garante venga messo a conoscenza della banca dell’andamento della posizione garantita, allo stesso modo il garante dovrebbe avere il diritto di ottenere, dietro sua semplice richiesta, copia della documentazione bancaria.
IL GARANTE HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE BANCARIA?
La questione, dunque, è quella di comprendere se i garanti hanno il diritto di accedere alla documentazione bancaria.
Possono ritenersi legittimati al pari del ‘cliente e/o di ‘colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni?
Questi aspetti assumono non poco rilievo nella pratica, in quanto ci sono tantissime fattispecie nelle quali il garante rischia con il proprio patrimonio senza avere nulla di concreto in mano, ad esempio ai casi di società in fallimento, per le quali siano state prestate garanzie fideiussorie per rapporti di conto corrente che sono rimasti privi di copertura finanziaria.
In tali circostanze, fino a non molto tempo fa, le banche contestavano strenuamente il diritto del garante – fideiussore di ottenere la documentazione relativa all’obbligazione del debitore, come ad esempio gli estratti conto del rapporto di conto corrente di una società fallita.
Il motivo di tale diniego era rappresentato dal fatto che, secondo l’istituto di credito, il diritto ad ottenere la documentazione sarebbe spettato solamente al titolare del rapporto sottoscritto con la banca (nel caso in esempio la società fallita).
Diversamente, i garanti sarebbero del tutto privi di legittimazione in tal senso.
È certamente vero che il garante ben potrebbe recuperare tal documentazione richiedendola al titolare del rapporto.
Ma cosa succede in un caso come quello in esempio, ossia di una società fallita nella quale la documentazione non sia in possesso neppure del curatore?
O ancora più semplicemente nel caso in cui la documentazione sia andata distrutta o smarrita?
La circostanza è stata negli ultimi anni oggetto di chiarimento da parte di diversi giudici di merito.
Secondo le pronunce che si sono susseguite sul tema, il garante non solo è legittimato a richiedere la documentazione per l’obbligazione che garantisce, ma il proprio diritto trae origine in via autonoma rispetto all’obbligazione principale e la ragione si individua nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede.
In sostanza il testo dell’articolo 119 del T.U.B. deve essere interpretato come quel diritto che consente al titolare del rapporto bancario di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche pattuite e quelle applicate dalla banca nel corso del rapporto.
Pertanto, allo stesso modo, il medesimo diritto deve essere riconosciuta anche al garante – fideiussore.
Questo perché anche il garante ha diritto di verificare la regolarità di un rapporto per il quale ha prestato una garanzia, rischiando il proprio patrimonio personale.
In effetti, nel momento in cui viene costituita una garanzia, nasce tra il fideiussore e il creditore garantito un rapporto diretto, in virtù del fatto che il garante stesso è potenzialmente destinatario degli effetti legati all’obbligazione principale.
Ma anche con quest’ultima il rapporto è strettissimo, in quanto la garanzia è accessoria dell’obbligazione principale e da quest’ultima dipendente.
È proprio per questo vincolo così stretto che al fideiussore deve essere riconosciuto il medesimo diritto del debitore dell’obbligazione principale alla richiesta dei documenti.
Appare evidente la ragione: rischiando con il proprio patrimonio, il garante – fideiussore ha diritto di ottenere copia della documentazione per approntare tutte le forme di tutela che ritenga necessarie.
Appare evidente la ragionevolezza della decisione di cui sopra, giustamente radicata in primis sull’imprescindibile dovere di buona fede contrattuale.