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Fideiussioni bancarie: cosa cambia dopo le Sezioni Unite della Cassazione n. 24825/2026

Fideiussioni bancarie e Sezioni Unite 2026: cosa cambia per garanti, soci e imprenditori
Con la sentenza n. 24825/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su alcune delle questioni più controverse in materia di fideiussioni bancarie, disciplina antitrust e decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.
La pronuncia assume particolare rilievo per chi abbia garantito i debiti di una società, di un’impresa o di un terzo e si trovi oggi destinatario di una richiesta di pagamento da parte della banca.
Il principio che emerge dalla decisione è importante, ma richiede di essere letto con attenzione.
Le Sezioni Unite, infatti, non hanno affermato che tutte le fideiussioni contenenti determinate clausole siano automaticamente invalide; allo stesso modo, non hanno stabilito che una semplice raccomandata della banca sia sempre sufficiente a conservare indefinitamente la garanzia.
Al contrario, la sentenza rende ancora più centrale l’analisi del singolo caso, della documentazione contrattuale, delle prove disponibili e della condotta tenuta dalla banca nel corso del tempo.
In particolare, sono almeno tre i profili che meritano attenzione:
- la possibile applicazione della disciplina antitrust anche alle fideiussioni specifiche;
- la possibilità di contestare, ricorrendone i presupposti, anche garanzie stipulate al di fuori del periodo direttamente esaminato dalla Banca d’Italia nel 2005;
- la corretta applicazione dell’art. 1957 c.c. e la necessità di verificare non soltanto quando la banca si sia attivata, ma anche cosa abbia fatto successivamente.
Fideiussioni bancarie e clausole ABI: da dove nasce il problema
Il contenzioso sulle cosiddette fideiussioni ABI trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che aveva esaminato alcune clausole contenute nello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana per le fideiussioni omnibus.
L’accertamento aveva interessato, in particolare, alcune clausole riguardanti:
- la cosiddetta reviviscenza della garanzia;
- la sopravvivenza della fideiussione;
- la deroga alla disciplina prevista dall’art. 1957 c.c.
Sul tema erano già intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, individuando nella nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa anticoncorrenziale il rimedio normalmente applicabile, salvo verificare, nei singoli casi, se ricorrano i presupposti per conseguenze ulteriori sul contratto.
Restavano tuttavia aperte questioni di grande rilievo pratico.
Una delle principali riguardava proprio le fideiussioni specifiche, cioè le garanzie rilasciate non per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore, ma in relazione a una determinata operazione bancaria o a uno specifico finanziamento.
Anche le fideiussioni specifiche possono essere interessate dalla disciplina antitrust
Uno dei punti più importanti della sentenza delle Sezioni Unite del 2026 riguarda proprio questo aspetto.
La circostanza che una fideiussione sia specifica non è, di per sé, sufficiente a escludere la possibile applicazione della normativa antitrust.
Ciò significa che il problema delle clausole anticoncorrenziali non riguarda necessariamente soltanto le classiche fideiussioni omnibus.
Anche una garanzia rilasciata in relazione a uno specifico finanziamento può, ricorrendone i presupposti, essere sottoposta a verifica.
Vi è però una precisazione fondamentale:
non è sufficiente limitarsi a rilevare che nel contratto compaiono clausole uguali o simili a quelle contenute nello schema ABI.
Occorre dimostrare il collegamento tra quelle clausole e una condotta anticoncorrenziale rilevante nel mercato interessato.
La presenza delle clausole ABI non determina automaticamente la nullità
Questo è probabilmente uno degli aspetti che dovrà essere maggiormente considerato nei futuri giudizi.
Per alcune tipologie di fideiussione non può essere dato per scontato che il semplice riscontro testuale delle clausole oggetto del provvedimento del 2005 sia sufficiente a dimostrare la violazione.
Il garante che intenda contestare la garanzia deve quindi affrontare anche un problema di carattere probatorio.
In concreto, occorre verificare se sia possibile dimostrare che, nel periodo e nel mercato rilevanti, determinate clausole venissero utilizzate in maniera sufficientemente uniforme e diffusa dagli istituti di credito, quale espressione di un comportamento anticoncorrenziale.
La questione, pertanto, non può essere ridotta alla semplice domanda:
“La mia fideiussione contiene le clausole ABI?”
La domanda corretta diventa piuttosto:
“Possiamo dimostrare che quelle clausole, in quel determinato periodo e in quel mercato, erano espressione di una pratica anticoncorrenziale sufficientemente diffusa?”
La differenza è sostanziale.
Fideiussioni stipulate prima o dopo il 2005: la tutela non è automaticamente esclusa
Un ulteriore tema riguarda la data di sottoscrizione della fideiussione.
Il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 costituisce un elemento di particolare rilevanza, ma non può essere automaticamente esteso a qualsiasi contratto stipulato in qualsiasi momento storico.
Ciò non significa, tuttavia, che una fideiussione sottoscritta prima o dopo il periodo direttamente interessato dall’accertamento sia necessariamente sottratta alla disciplina antitrust.
Significa, invece, che diventa necessario dimostrare concretamente l’esistenza del fenomeno anticoncorrenziale nel periodo rilevante.
Il giudizio si sposta quindi sul terreno della prova.
Non viene automaticamente esclusa la tutela del garante.
Viene però richiesto che tale tutela sia adeguatamente costruita e documentata.
Perché diventa decisiva la prova della diffusione delle fideiussioni
In questo nuovo scenario può assumere particolare rilevanza la disponibilità di contratti provenienti da diversi istituti di credito e riferibili allo stesso periodo temporale.
La produzione di una pluralità di fideiussioni può infatti contribuire a dimostrare che determinate condizioni contrattuali non fossero il risultato di una scelta isolata della singola banca, ma presentassero un grado significativo di diffusione e uniformità all’interno del mercato.
Occorre quindi passare da una valutazione esclusivamente individuale del contratto a una vera e propria analisi comparativa del fenomeno contrattuale.
Ed è proprio sotto questo profilo che esperienza e patrimonio documentale possono assumere un ruolo particolarmente importante.
Cecchini Studio Legale si occupa da anni di contenzioso bancario e di tutela dei fideiussori e ha progressivamente costituito un archivio documentale composto da centinaia di fideiussioni provenienti da differenti istituti di credito e riferibili a diversi periodi temporali.
Tale patrimonio documentale consente di effettuare analisi comparative delle clausole adottate dagli operatori bancari, particolarmente rilevanti proprio alla luce dei principi oggi affermati dalle Sezioni Unite.
Art. 1957 c.c.: quando la banca deve attivarsi per conservare la fideiussione
La seconda grande questione riguarda l’art. 1957 del codice civile.
La norma disciplina una forma di tutela particolarmente importante per il fideiussore.
In termini generali, il creditore deve attivarsi entro un determinato termine dopo la scadenza dell’obbligazione principale se vuole conservare la garanzia.
Il primo comma dell’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato purché il creditore, entro sei mesi, proponga le proprie istanze contro il debitore e le continui con diligenza.
La disposizione contiene quindi due condizioni distinte:
- l’attivazione tempestiva del creditore;
- la diligente prosecuzione dell’attività successivamente intrapresa.
Entrambi i profili devono essere considerati quando si analizza la posizione del garante.
È sufficiente una raccomandata della banca entro sei mesi?
È proprio su questo punto che la decisione delle Sezioni Unite assume particolare rilievo.
In presenza di una fideiussione contenente una clausola di pagamento “a prima richiesta”, l’attivazione richiesta dall’art. 1957 c.c. può essere soddisfatta anche attraverso una richiesta stragiudiziale formulata tempestivamente.
Non è quindi sempre necessario che la banca introduca entro il semestre un vero e proprio giudizio.
Una raccomandata o una PEC inviata nei termini può assumere rilevanza ai fini della conservazione della garanzia.
Sotto questo specifico profilo, la decisione rappresenta certamente un chiarimento favorevole agli istituti di credito.
Ma l’analisi non può fermarsi qui.
La banca ha inviato la raccomandata entro sei mesi? Bisogna verificare cosa ha fatto dopo
Questo è uno dei passaggi più delicati e, probabilmente, uno dei più importanti per la tutela del fideiussore.
L’art. 1957 c.c. non stabilisce soltanto che il creditore debba proporre tempestivamente le proprie istanze.
La norma aggiunge espressamente che tali iniziative devono essere “diligentemente continuate”.
Di conseguenza, individuare una raccomandata o una PEC spedita entro il semestre non dovrebbe automaticamente chiudere ogni verifica sulla decadenza della banca.
Al contrario, occorre ricostruire l’intera attività svolta dal creditore successivamente.
È necessario chiedersi:
- cosa ha fatto concretamente la banca dopo quella prima richiesta?
- ha proseguito con ulteriori iniziative?
- ha agito giudizialmente?
- ha notificato ulteriori atti?
- con quali tempi?
- oppure è rimasta inattiva per un periodo significativo?
La risposta a queste domande può diventare determinante.
Se infatti la norma impone non soltanto di iniziare l’attività nel termine previsto, ma anche di proseguirla con diligenza, eventuali periodi di prolungata inerzia devono essere attentamente esaminati.
La raccomandata non deve diventare un falso punto di arrivo
Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe diffondersi una lettura eccessivamente semplicistica:
“La banca ha inviato una richiesta entro sei mesi, quindi l’art. 1957 c.c. non può più essere invocato.”
Una conclusione del genere rischia di essere incompleta.
Il rispetto del primo requisito temporale non elimina infatti la necessità di verificare il secondo elemento previsto dalla disposizione: la diligente continuazione delle iniziative intraprese.
Ed è proprio su questo terreno che l’esame cronologico dell’attività della banca può assumere particolare rilevanza.
Una richiesta formulata tempestivamente deve quindi essere inserita all’interno dell’intera sequenza dei rapporti tra banca, debitore principale e fideiussore.
Non basta leggere la fideiussione: bisogna ricostruire la storia del rapporto
La tutela del fideiussore non può più essere affrontata limitandosi alla lettura delle clausole contenute nel contratto.
È necessario ricostruire almeno due distinti livelli di indagine.
1. Il contenuto e la formazione della fideiussione
Occorre verificare:
- la data di sottoscrizione;
- la tipologia della garanzia;
- se si tratta di fideiussione omnibus o specifica;
- la presenza delle clausole riconducibili allo schema ABI;
- le eventuali deroghe all’art. 1957 c.c.;
- la presenza di clausole “a prima richiesta”;
- la documentazione disponibile per dimostrare l’eventuale diffusione delle medesime condizioni sul mercato.
2. Il comportamento tenuto dalla banca
Occorre poi ricostruire cronologicamente:
- la scadenza dell’obbligazione principale;
- le richieste rivolte al debitore;
- le comunicazioni rivolte al fideiussore;
- raccomandate e PEC;
- eventuali decreti ingiuntivi;
- atti di precetto;
- procedure esecutive;
- ulteriori iniziative giudiziali o stragiudiziali;
- eventuali periodi di inattività del creditore.
Solo dall’analisi coordinata di questi elementi è possibile comprendere se la richiesta rivolta al fideiussore sia effettivamente fondata e se esistano margini di contestazione.
Cosa cambia concretamente dopo Cassazione, Sezioni Unite, n. 24825/2026?
La decisione non può essere classificata semplicemente come una sentenza favorevole alle banche o, al contrario, favorevole ai garanti.
Le Sezioni Unite hanno piuttosto ridefinito alcuni criteri attraverso i quali dovranno essere esaminate le controversie.
In estrema sintesi:
- anche una fideiussione specifica può essere interessata dalla disciplina antitrust, purché venga fornita la necessaria prova;
- il fatto che una fideiussione sia stata stipulata al di fuori del periodo direttamente interessato dal provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non esclude automaticamente ogni contestazione;
- per determinate fideiussioni, la prova della diffusione uniforme delle clausole utilizzate dagli istituti di credito diventa particolarmente importante;
- in presenza di una clausola “a prima richiesta”, una richiesta stragiudiziale formulata entro il termine previsto può essere rilevante ai fini dell’art. 1957 c.c.;
- resta tuttavia necessario verificare anche la successiva e diligente prosecuzione delle iniziative della banca.
Per il fideiussore la prova diventa sempre più importante
Un aspetto appare particolarmente evidente dopo questa pronuncia:
la tutela del garante dipenderà sempre meno da formule astratte e sempre più dalla qualità della prova che sarà possibile portare nel singolo giudizio.
Non sarà sufficiente affermare che una clausola è identica a quella presente nello schema ABI.
In determinate fattispecie sarà necessario dimostrare come quelle stesse condizioni venissero effettivamente utilizzate nel mercato e nel periodo interessato.
Analogamente, per eccepire la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. non sarà sufficiente considerare isolatamente la prima comunicazione della banca.
Occorrerà ricostruire con precisione date, comunicazioni, atti e periodi di eventuale inattività.
È quindi sempre più evidente come il contenzioso sulle fideiussioni bancarie richieda una competenza specifica e una metodologia di analisi documentale particolarmente approfondita.
Hai firmato una fideiussione? La richiesta della banca deve essere verificata
Soci, amministratori, imprenditori e familiari vengono spesso chiamati a garantire finanziamenti concessi a società o altre persone.
Quando il debitore principale entra in difficoltà, la banca può rivolgersi direttamente al garante chiedendo il pagamento di somme anche molto elevate.
Ricevere una richiesta di pagamento non significa, tuttavia, che essa debba essere automaticamente accettata.
Prima di assumere qualsiasi decisione è opportuno verificare:
- la validità della fideiussione;
- la natura delle clausole sottoscritte;
- l’eventuale rilevanza della disciplina antitrust;
- la possibilità di dimostrare la diffusione delle clausole contestate;
- il rispetto dell’art. 1957 c.c.;
- la tempestività delle iniziative intraprese dalla banca;
- la loro successiva e diligente prosecuzione;
- eventuali ulteriori eccezioni derivanti dal rapporto bancario garantito.
La fideiussione deve essere esaminata autonomamente rispetto al debito principale
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che, se il debito della società o del debitore principale esiste, il fideiussore debba necessariamente pagarlo.
Non è così.
La posizione del garante presenta una propria autonomia giuridica e deve essere esaminata separatamente.
Possono infatti esistere contestazioni relative alla fideiussione indipendenti dalle questioni riguardanti il rapporto bancario principale.
È quindi possibile che il debito principale debba essere esaminato sotto un determinato profilo e che, contemporaneamente, la responsabilità del garante debba essere verificata alla luce di ulteriori e differenti disposizioni.
Il metodo di Cecchini Studio Legale nell’analisi delle fideiussioni bancarie
Cecchini Studio Legale opera da anni nel settore del diritto bancario e finanziario, con particolare attenzione alla tutela di imprenditori, società, soci, amministratori e fideiussori.
Nell’analisi di una garanzia bancaria lo Studio non si limita alla lettura formale del documento.
L’attività viene sviluppata ricostruendo:
- il contenuto della fideiussione;
- la tipologia di garanzia sottoscritta;
- le clausole applicate dalla banca;
- il periodo storico nel quale il contratto è stato concluso;
- la documentazione comparativa eventualmente utilizzabile;
- il rapporto bancario principale;
- le comunicazioni inviate dalla banca;
- la cronologia delle iniziative giudiziali e stragiudiziali;
- il rispetto delle disposizioni previste a tutela del fideiussore.
La disponibilità di un archivio composto da centinaia di fideiussioni bancarie, raccolte nel corso degli anni e riferibili a differenti istituti e periodi temporali, consente inoltre allo Studio di affrontare con particolare attenzione il profilo comparativo e probatorio oggi ulteriormente valorizzato dalla giurisprudenza.
Conclusioni: dopo le Sezioni Unite la fideiussione va analizzata, non semplicemente letta
La sentenza n. 24825/2026 delle Sezioni Unite rappresenta un passaggio importante nella lunga evoluzione del contenzioso sulle fideiussioni bancarie.
Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro:
non esistono automatismi.
Né a favore del fideiussore, né a favore della banca.
Le fideiussioni specifiche non sono automaticamente escluse dall’applicazione della disciplina antitrust, ma occorre fornire una prova adeguata.
Le garanzie sottoscritte in periodi differenti rispetto a quello direttamente esaminato dalla Banca d’Italia non sono necessariamente immuni da contestazioni, ma richiedono un’attenta ricostruzione probatoria.
Allo stesso modo, una raccomandata o una PEC inviata dalla banca entro sei mesi può assumere rilevanza ai fini dell’art. 1957 c.c., ma occorre comunque verificare se l’attività successivamente intrapresa sia stata diligentemente continuata.
Per questo motivo, quando viene richiesto al garante il pagamento di un debito bancario, la domanda corretta non è semplicemente:
“Ho firmato la fideiussione?”
Occorre invece chiedersi:
“Questa fideiussione è valida ed efficace nei miei confronti e la banca ha rispettato tutte le condizioni necessarie per potermi ancora chiedere il pagamento?”
È da questa verifica che deve partire qualsiasi strategia di tutela.
Hai ricevuto una richiesta di pagamento come fideiussore?
Se una banca, una società di recupero crediti o un soggetto cessionario ti sta chiedendo il pagamento di somme derivanti da una fideiussione, è opportuno verificare la garanzia prima di assumere qualsiasi decisione.
Cecchini Studio Legale può analizzare:
- la fideiussione sottoscritta;
- le clausole contrattuali applicate;
- la documentazione bancaria;
- le comunicazioni ricevute;
- le eventuali iniziative giudiziarie già intraprese;
- il rispetto dell’art. 1957 c.c.;
- gli eventuali profili di rilevanza antitrust;
- la documentazione comparativa utilizzabile a sostegno della posizione del garante.
Una fideiussione sottoscritta non significa necessariamente che ogni richiesta formulata dalla banca debba essere accettata senza verifiche.