Il protesto dell’assegno

La presentazione all’incasso di un assegno bancario nei termini previsti per legge [(8 giorni dalla data di emissione, se il titolo è stato emesso su piazza (stesso Comune di riscossione), oppure 15 giorni, se emesso fuori piazza (Comune di riscossione differente)] risultato privo di provvista sufficiente a coprirne il pagamento può essere protestato.

Si tratta di un procedimento che attesta il mancato pagamento della somma, redatto da parte di un Notaio o da un Ufficiale Giudiziario.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL PROTESTO?

Il protesto dell’assegno non è automatico, in quanto al soggetto firmatario dell’assegno viene concesso, da parte della banca, un termine per provvedere in caso di presentazione all’incasso di un assegno scoperto. In tal caso, non ci sono conseguenze.LA TEMPISTICA È FONDAMENTALE!!!

Diversamente, viene avviato l’iter del protesto, cui segue l’iscrizione del debitore nell’elenco dei soggetti protestati e la segnalazione da parte di Banca d’Italia in CAI (centro allarme interbancaria), oltre a sanzioni amministrative, che possono consistere anche nell’impedimento ad emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

La notizia del protesto viene conservata in un registro informatico fino alla cancellazione o, in mancanza di questa, per 5 anni dalla registrazione.

COME FARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA?

La miglior cosa da fare è provvedere il prima possibile al pagamento dell’assegno, possibilmente entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del titolo.

Sarà necessario aggiungere alla somma indicata nell’assegno anche una penale (pari al 10% del valore dell’assegno), gli interessi e le spese di protesto. Solo così potremo evitare le sanzioni amministrative l’iscrizione in CAI da parte della Banca d’Italia. Diversamente, dopo i 60 giorni, pur pagando, la segnalazione sarà inevitabile.

COME PAGARE?

Le somme potranno essere versate direttamente al beneficiario dell’assegno o alla filiale della banca (in tal caso verrà costituito un deposito vincolato in favore del creditore).

 

COME CANCELLARE IL PROTESTO DELL’ASSEGNO?

Lo stato di protestato può essere cancellato e ciò può avvenire solo con la riabilitazione, decorso un anno dal protesto e per il tramite di apposita istanza.Non è possibile, infatti ottenere l’immediata cancellazione con il pagamento.

L’assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato almeno per un anno nel Registro Informatico dei protesti.

Prima della la cancellazione è comunque necessario ottenere il provvedimento di riabilitazione mediante apposito ricorso che deve essere presentata al Presidente del Tribunale.

La competenza, a tal proposito, è quella della circoscrizione in cui risiede il debitore protestato.

Il ricorso deve essere presentato in ogni caso non prima di un anno dalla data del protesto.

Dopo aver ottenuto dal Tribunale il decreto di riabilitazione, è necessario presentare la domanda di cancellazione all’ufficio protesti della provincia dove è stato pubblicato il protesto (presso la Camera di Commercio).

A questo punto la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell’ufficio protesti competente entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, corredata da copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

In caso di pagamento avvenuto oltre il temine di 12 mesi, si può richiedere alla Camera di Commercio, prima che sia trascorso l’anno necessario per la cancellazione, l’annotazione sul registro informatico dei protesti di un’informazione aggiuntiva, consistente nell’annotazione “pagato dopo il protesto”.

Diversa è, invece, l’ipotesi di levata di protesto effettuata per errore o in casi non dovuti. Anche in tali circostanze è possibile chiedere la cancellazione dal registro informatico dei protesti, dimostrando che si tratti di questioni di carattere formale.

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