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IMU sulla seconda casa ai coniugi con due abitazioni
IMU SULLA SECONDA CASA AI CONIUGI CON DUE ABITAZIONI
Hai ricevuto un accertamento per IMU non versata sulla seconda casa?
Hai effettuato dei pagamenti che ritieni sufficienti?
Sei preoccupato di quello che potrebbe succedere?
Forse questo articolo potrebbe essere proprio di tuo interesse.
La signora Giorgia (coniugata in regime di divisione dei beni) si recava presso il Nostro Studio riferendo di aver ricevuto un accertamento dal proprio Comune di residenza per IMU non versata (acconto e saldo) degli anni precedenti.
Ci raccontava di essere, insieme al marito (residente in altro Comune), comproprietaria di un immobile, nel quale però solamente lei aveva la residenza. Pertanto, non pagava l’IMU beneficiando dell’agevolazione sulla prima casa, mentre il marito versava il 50% dell’imposta dovuta, deducendo una quota per aver instaurato un contratto di comodato gratuito.
Andiamo con ordine.
Chi deve pagare l’IMU in caso di coniugi con residenza diversa?
Quando i coniugi abbiano stabilito la propria dimora e la residenza anagrafica in due distinti immobili, entrambi collocati nello stesso Comune, si può beneficiare dell’agevolazione per l’abitazione principale solamente per un immobile.
Di conseguenza su una delle due abitazioni l’IMU sarà dovuta da parte di entrambi i coniugi in misura del 50%.
Se le abitazioni si trovano in due Comuni differenti?
In questo tipo di ipotesi la situazione cambia.
Nel caso di immobili situati in due distinte aree comunali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto (circolare d/DF/2012) di dover estendere il regime di agevolazione sulla prima casa per l’IMU in presenza di due immobili ubicati in diversi Comuni.
Quando si applica questo principio?
Attenzione!!
L’esenzione non si applica sempre, ma solamente in tutte quelle ipotesi nelle quali lo spostamento della residenza di uno dei due coniugi in altro Comune è dovuto ad esigenze lavorative!!
Se i coniugi sono legalmente separati?
Il discorso in caso di coniugi legalmente separati, con Sentenza del Tribunale, oppure divorziati con immobile assegnato dal Giudice.
In questi casi, l’assegnazione della casa coniugale si intende concessa a titolo di diritto di abitazione.
Di conseguenza, l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’IMU, ma esentato data la situazione, è il coniuge assegnatario, a prescindere dalla proprietà piena o in parte dell’immobile.
Pertanto, gli altri comproprietari non hanno alcun obbligo circa il pagamento dell’imposta.
Nessuno è quindi tenuto a pagare l’IMU in queste situazioni.
Tornando alla Signora Giorgia, Nostra assistita, la stessa si era trasferita per esigenze lavorative, dimostrate nel caso specifico con dei documenti.
Impugnando l’atto ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’accertamento è stato annullato dal Giudice.
La Signora Giorgia, quindi, potrà continuare ad usufruire dell’agevolazione prevista!!!