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Interessi nella cartella esattoriale
Ti è capitato di ricevere un atto esattivo da parte del Concessionario per la Riscossione dei tributi?
Cerchi di capire il perché un debito originario di un determinato importo venga richiesto in misura raddoppiata?
Sei preoccupato di quello che potrebbe succedere?
Forse questo articolo potrebbe essere proprio di tuo interesse.
Andiamo con ordine.
Il Concessionario per la Riscossione non è altri che il soggetto che per anni tutti hanno conosciuto con la denominazione di “Equitalia” (con varie sfaccettature a seconda della zona geografica), ora divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha il compito di attivarsi per il recupero delle somme non pagate da parte dei contribuenti.
Questa attività è posta in essere mediante la notificazione di atti esattivi, tra i quali quello più comune è la cartella esattoriale.
In questi ultimi due anni si è parlato moltissimo di questa materia, in particolar modo in virtù delle “rottamazioni”, ossia operazioni finanziarie varate prima dal Governo Renzi e poi da quello successivo targato Gentiloni, che avevano l’obiettivo di concedere la possibilità ai contribuenti, presentando un’apposita domanda, di accedere alla definizione agevolata dei debiti il cui recupero era stato affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Infine, è di strettissima attualità il tentativo portato avanti da parte del Governo Conte di procedere con la “pace fiscale”, ossia una sorta di condono, del quale ad oggi non è ancora ben chiara l’operatività.
In tutti queste opportunità concesse ai contribuenti il vantaggio per il contribuente consiste nell’ottenere una sensibile riduzione delle somme dovute così come indicate in cartella.
Questo è certamente il punto centrale che interessa.
Siamo sicuri adesso che ti sia molto più chiaro di cosa stiamo parlando e che moltissimi come te si sono trovati o si trovano ancora in situazioni analoghe.
In tutte le cartelle che vengono ricevute, come abbiamo detto sopra, il pagamento che viene richiesto è notevolmente più alto del debito e si compone di varie voci.
Ebbene, per nessuna di queste viene descritta in maniera analitica, ossia non è dato sapere al contribuente perché si deve pagare quell’importo e soprattutto come si è giunti a tale cifra.
Ora proviamo a immaginare che un professionista, un negoziante, un commerciante o qualunque interlocutore con il quale si possa avere un contatto chieda un pagamento senza specificare il perché.
Saresti disposto a pagare quella somma, oppure chiederesti chiarimenti?
Sto parlando proprio di questo.
Questo concetto, fin troppo ovvio nella vita comune, viene fatto proprio anche sotto il profilo giuridico.
Infatti, notificando una cartella di pagamento al contribuente, l’Agenzia delle Entrate per la Riscossione deve motivare il pagamento della somma che viene richiesta, compresi i criteri che sono stati utilizzati per il calcolo degli interessi.
Prova a pensarci bene.
Se ti è capitato di ricevere una cartella, c’era l’indicazione del criterio utilizzato per calcolare gli interessi?
La risposta è quasi sicuramente no.
Questo non è giuridicamente possibile.
È la stessa Corte di Cassazione, infatti, a ricordare che la cartella di pagamento deve riportare in forma chiara i criteri di determinazione degli interessi dovuti.
Cosa fare allora nel caso in cui ciò non avvenga?
Si deve contestare la pretesa ricevuta!
Come indicato sopra, i Giudici della Cassazione, con la propria Ordinanza n. 17765/2018 hanno respinto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo infondato, in quanto “il contribuente deve avere la possibilità di controllare la correttezza del calcolo degli interessi applicati, senza essere costretto a effettuare la ricostruzione giuridica del metodo che l’ufficio ha applicato”.
Come ribadito dalla Corte: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della L n. 212 del 2002 deve allegarsi la sentenza“.