+39 06/96430151 | segreteria@cecchinistudiolegale.it
L’agevolazione prima casa
Acquistare la casa dove abitare è una scelta fondamentale nella costruzione del patrimonio familiare, favorita peraltro dalla nostra Costituzione
In presenza di determinate condizioni, chi acquista può usufruire dell’agevolazione prima casa”.
CHE COSA È?
Il trasferimento di un immobile è soggetto a differenti imposte, che gravano sempre su chi lo acquista, ma che variano a seconda del soggetto venditore, dell’acquirente e del tipo di immobile.
L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” permette di pagare meno imposte sull’atto di acquisto di un’abitazione a determinate condizioni.
Chi compra da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
QUALI SONO I REQUISITI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI?
Può usufruire delle suddette agevolazioni chi:
- non possedere, nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
- non essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;
- non essere titolare, anche solo di una quota, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale si abbia già fruito delle agevolazioni ;
- l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza o trasferirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività;
- l’immobile acquistato non sia considerato “di lusso”cioè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
È OBBLIGATORIO IL CAMBIO DI RESIDENZA NEL COMUNE IN CUI SI TROVA L’IMMOBILE ACQUISTATO?
Sì, per accedere e mantenere le agevolazioni del bonus prima casa è necessario che l’immobile sia ubicato nel proprio Comune di residenza. Se così non è l’acquirente deve procedere al cambio di residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
Esiste un’eccezione e riguarda il caso in cui una persona acquisti una casa nel Comune dove svolge la propria attività di lavoro o studio. Questo vuol dire che se per lavoro sei spesso fuori città e decidi di comprare una casa in quel luogo, puoi accedere al bonus, ma non è necessario spostare la residenza.
BISOGNA FARE ATTENZIONE!!!
Queste condizioni devono sussistere tutte al momento dell’acquisto, e devono essere dichiarate al notaio, che le trascrive nell’atto di compravendita.
QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE?
L’assenza di una delle condizioni sopra elencate comporta la decadenza del diritto alle agevolazioni fiscali.
Quindi, ad esempio, il mancato cambio di residenza entro i 18 mesi comporta il venir meno dell’agevolazione.
Anche la cessione dell’immobile entro 5 anni dall’acquisto costituisce causa di decadenza dal beneficio, se l’acquirente non provvede, entro un anno, a riacquistare un altro immobile destinato a casa di abitazione (tale condizione è soddisfatta anche in caso di riacquisto a titolo gratuito).
COSA SUCCEDE?
La conseguenze sono notevoli, perché oltre all’applicazione delle imposte ordinarie, è prevista una sanzione pari al 30 % dell’importo non pagato.
RIVOLGITI A NOI: CONTATTACI