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Mutuo usuraio
CONTRATTO DI MUTUO E USURA
La sottoscrizione di un contratto di mutuo rappresenta una scelta importante che determina un impegno da un punto di vista economico e personale.
Per compiere un passo simile si valutano una serie di elementi, tra i quali quelli che probabilmente assumono fondamentale rilievo sono la durata ed il tasso di interesse praticato da parte dell’istituto di credito.
Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di rate (mensili, trimestrali oppure semestrali) a cui vengono applicati degli interessi calcolati secondo i parametri del Tasso Effettivo Medio Globale (TEGM) resi noto dal Banco d’Italia ogni trimestre.
Questi tassi non possono superare quella che in gergo tecnico prende il nome di tasso di soglia e, il mancato rispetto di tali limiti, rende il mutuo usuraio.
QUANDO UN INTERESSE É USURARIO?
Il tasso di interesse è usurario quando eccede il limite ammesso dalla legge, ovvero supera il tasso effettivo globale medio stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si parla, cioè, di tasso d’usura quando ad un finanziamento viene applicato interesse molto alto.
MUTUO USURARIO – COSA FARE?
La prima cosa da fare è verificare se si è di fronte ad un irregolarità degli interessi e, quindi, verificare se concretamente si sia in presenza dell’usura bancaria.
È importante, pertanto, stimare con l’ausilio di un esperto del settore se ci sia la presenza di possibili irregolarità nelle condizioni economiche statuite al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo.
Al momento la Cassazione (nell’attesa di una pronuncia da parte delle Sezioni Unite) è orientata nel ritenere rilevanti, ai fini della valutazione dell’usurarietà del contratto, sia gli interessi corrispettivi (ossia quelle previsti dal piano di ammortamento) che quelli di mora (che devono essere pagati, invece, in caso di ritardo o mancato regolare versamento delle rate del mutuo).
COSA SUCCEDE SE IL TASSO È USURARIO
In linea con quanto tracciato dalla Cassazione, anche le Corti di Merito, (Nuova sentenza del Tribunale di Bari 8 luglio 2020) ribadiscono la gratuità del mutuo nei contratti ove ci sia stato il superamento del tasso soglia.
Nella valutazione del superamento del tasso soglia, devono essere presi in considerazione anche gli interessi di mora singolarmente considerati (Cass. n. 26286/2019).
Questo principio assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie nelle quali il cliente, trovatosi in difficoltà e non avendo più potuto pagare il mutuo, abbia ricevuto un atto di precetto da parte della banca con il quale si sia visto richiedere il pagamento di tutto il capitale mutuato, ma anche gli interessi, compresa la mora che, spesso, assume dimensioni elevate.
INTERESSI USURARI NON DOVUTI
In casi del genere, la parte mutuataria, ossia il cliente, non dovrà restituire alla Banca solo la sorte residua dovuta a titolo di capitale, e non deve più alcun interesse se questo è stato pattuito nel contratto al di sopra della soglia usuraria.
L’art. 1815 c.c., 2 co. così testualmente recita: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, una norma che ha contenuto sanzionatorio, in quanto è volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni, con la conseguente conversione del mutuo da oneroso a gratuito.
La conversione del mutuo forzata fa sorgere, in capo al mutuatario, il diritto della ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari.
QUANDO SI ACCERTA DI ESSERE IN PRESENZA DI UN MUTUO USURARIO, COSA FARE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO?
Nel momento in cui si è certi della natura usuraia dei tassi applicati dall’istituto di credito, il cittadino vittima deve seguire una procedura stragiudiziale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente esborsate.
PROCEDURE STRAGIUDIZIALI: RECLAMO ED ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO O MEDIAZIONE
Nel momento in cui si è di fronte ad un mutuo usurario, la cosa da fare è seguire determinate procedure stragiudiziali, quali sono, appunto, il reclamo e l’arbitrato bancario, interdipendenti tra loro, la proponibilità dell’arbitrato è, infatti, subordinata all’espletamento del reclamo.
Il reclamo deve essere inoltrato all’ufficio adibito presso l’istituto di credito che ha concesso il finanziamento, alla richiesta di rimborso, va allegata prova documentale dell’esosità ed illegalità del ricalcolo dei tassi applicati dalla Banca.
Si deve procedere all’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, che permette di avere la prova della conoscenza dell’atto stragiudiziale da parte della banca.
Una volta notificato il reclamo, la Banca ha 30 giorni di tempo per ottemperare alla richiesta di rimborso, in caso di esito negativo il cittadino può richiedere l’intervento dell’arbitro bancario finanziario.
In caso di diniego o mancato ottemperamento, l’Arbitro bancario finanziario rende pubblico a mezzo stampa o sul proprio sito il nome dell’istituto di credito che si sia reso inadempiente del rimborso, al fine di permettere ai clienti ed a tutti i cittadini di venire a conoscenza preventivamente di come il predetto istituto gestisce il recupero dei propri crediti.
Metodo alternativo è quello della mediazione, ossia la richiesta di una convocazione della banca dinanzi ad un organismo terzo ed imparziale.
Dell’incontro tenuto nel predetto organismo verrà redatto un verbale che, in caso di mancato accordo, verrà depositata in Tribunale nell’ipotesi di avvio di contenzioso con la banca.
La procedura da attuare per essere rimborsati non è, tuttavia, semplice da gestire in autonomia, si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un professionista esperto nel settore.