Nullità delle fideiussioni omnibus

HAI SOTTOSCRITTO UNA FIDEIUSSIONE?

LA BANCA TI CHIEDE DI PAGARE I DEBITI CHE TI SEI IMPEGNATO A GARANTIRE PERSONALMENTE?

HAI TIMORE DI PERDERE IL TUO PATRIMONIO?

Nel settore economico prestare una garanzia per un finanziamento richiesto è una cosa abbastanza comune, specialmente perché nella stragrande maggioranza dei casi lo si fa per una propria attività.

Sicuramente ti ricorderai come tutto è iniziato, ossia con una richiesta del tuo amico Direttore di banca che, a fronte delle somme elargite, ti ricordava “quella piccola formalità”, ossia una firma per garantire un fido.

È proprio da quel punto e da quella firma che magari possono essere iniziati i tuoi problemi ai quali oggi non riesci a vedere un modo per venirne fuori.

La soluzione in realtà c’è, solamente che non ci avevi pensato, ma andiamo con ordine, iniziando a capire quello che hai firmato.

Probabilmente si tratta di una fideiussione omnibus, sarebbe a dire un contratto di garanzia, sottoscrivendo il quale si presta la garanzia con tutto il proprio patrimonio per tutti i debiti presenti e futuri contratti dall’azienda che ci si è impegnati a sostenere.

Normalmente accade che sia la banca a predisporre un contratto con tutte le clausole, senza che il soggetto che apponga la firma abbia partecipato in alcun modo alla stesura del testo.

Verosimilmente è successo questo anche a te!!!!

Hai mai pensato, però, che quel documento che hai sottoscritto è stato redatto sulla base di uno schema standard, senza tenere minimamente in considerazione la situazione effettiva di chi ha firmato?

Quanto accade in situazioni del genere configura una violazione dei diritti del consumatore a poter effettuare una scelta consapevole, ossia valutare in concreto cosa sia più conveniente la propria situazione.

In caso contrario questi diritti vengono lesi, configurandosi tale ipotesi proprio nei casi in cui vengano adottate all’interno dei contratti bancari una serie di clausole volte a limitare la libera concorrenza.

A tale proposito si precisa che le fideiussioni omnibus sono nulle, se conformi allo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), in quanto a partire dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d’Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi riscontrava l’applicazione costante da parte degli istituti di credito di tre disposizioni poste in violazione della libertà di concorrenza.

Si tratta della presenza di alcune clausole all’interno del contratto che comportano delle rinunce a carico del debitore con evidente vantaggio in favore della banca.

Sul punto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione (I sez 12/12/2017 n. 29.810) secondo la quale i contratti stipulati a seguito di intese illecite sono nulli. Nello specifico la fideiussione basata sul modello ABI è nulla poiché contraria a norme imperative.

QUANDO LA FIDEIUSSIONE È NULLA?

È nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento. La posteriorità è scontata. Almeno per ogni fideiussione che contiene la dicitura modello ABI. In buona sostanza le fideiussioni predisposte su modello ABI sono nulle per comportamento anticoncorrenziale e distorsione della concorrenza.

COSA SUCCEDE ADESSO?

L’importanza della Sentenza è evidentissima!!!

Se hai sottoscritto la fideiussione dovrai soltanto provare di aver firmato, avvalendosi di quella che viene definita prova privilegiata, mentre sarà la banca ad essere tenuta a dimostrare che il contratto di fideiussione applicato nel caso specifico, non costituisca applicazione dell’intesa illecita, ovvero che si sia fatto utilizzo di un modello specifico per il caso concreto a non su quelli utilizzati generalmente nel mercato di riferimento.

COSA FARE?

Il garante (fideiussore) potrà pertanto opporsi alle richieste di pagamento derivanti dalla banca, come nelle ipotesi di decreti ingiuntivi, esecuzioni, oltre che agire per liberarsi dalla fideiussione facendone dichiarare la nullità in Tribunale, oppure chiedere i danni per fideiussioni sulla scorta delle quali si sono versate delle somme, fino ad arrivare alla richiesta della cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF.