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Polizza sulla vita ed eredità
COS’È?
È definita dal diritto come un «contratto a favore di terzi». Significa che un soggetto versa un premio alla compagnia di assicurazione la quale si impegna a versare le somme dovute a titolo di risarcimento in favore di un terzo. Quest’ultimo è detto “beneficiario” e viene individuato dal momento della conclusione del contratto. In genere l’assicurazione sulla vita per il caso morte permettono di integrare o mantenere intatte le possibilità economiche dei beneficiari (che di solito si individuano nei familiari più stretti), anche in caso di tragica dipartita del contraente.
LA POLIZZA ENTRA A FAR PARTE DELL’EREDITÀ?
No. Le somme risarcite non devono essere divise tra gli eredi indicati nel testamento, a meno che il beneficiario delle polizza non sia anch’egli un erede.
È SEMPRE COSÌ?
Ci possono essere delle eccezioni!!
Se con il testamento si revoca l’indicazione del beneficiario della polizza viene indicato un nuovo beneficiario, è quest’ultimo l’avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazione.
Pertanto è del tutto inutile quindi fare causa agli altri eredi o all’assicurazione per ottenere le prestazioni derivanti dalla polizza stipulata dal defunto.
PERCHÉ NON È IMPUGNABILE?
La polizza assicurativa è un contratto con cui nasce il diritto del beneficiario al pagamento di una indennità. E in quanto tale sfugge completamente alla disciplina delle successioni. Di conseguenza, anche il diritto al riscatto della polizza soggiace alla disciplina del contratto di assicurazione e non alle regole della successione. La designazione del beneficiario può essere compiuta nell’ambito dello stesso contratto di assicurazione o con un successivo testamento; nelle stesse forme, la designazione può essere revocata.
SE IL BENEFICIARIO EREDE RINUNCIA ALL’EREDITÀ?
Se però la polizza assicurativa sulla vita ha come beneficiari gli eredi ed uno di questi, beneficiario della polizza, rinunciasse all’eredità cosa succede?
La risposta è che per la polizza non cambia assolutamente nulla!!
Il beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita ha il diritto a ricevere la liquidazione della polizza, indipendentemente dall’accettazione o dalla rinuncia all’eredità.
La ragione è sempre la stessa: l’assicurazione sulla vita, infatti, è un contratto; e in quanto tale, non entra a far parte del patrimonio ereditario. Di conseguenza, pur in presenza di rinuncia all’eredità, la compagnia di assicurazioni è obbligata a pagare l’ammontare della liquidazione al beneficiario.