Rettifica della rendita catastale

COS’È?

Il classamento catastale (ossia l’inquadramento per mezzo del quale l’Agenzia del Territorio definisce e stabilisce la classe catastale di un immobile) può essere oggetto di rettifica, ma questo deve avvenire entro un congruo termine di tempo.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA RENDITA CATASTALE?

La conseguenza può portare ad una variazione della base di calcolo ai fini impositivi anche per le annualità d’imposta, come ad esempio per IMU o TARI.

Questa modificazione, tuttavia, non è automatica, in quanto si tratterà di capire se sia stata posta in essere per correggere errori preesistenti, oppure per tenere conto di elementi nuovi.

In quest’ultimo caso, infatti, la variazione non potrà essere considerata retroattiva mentre, nel primo caso, lo sarà, andando quindi potenzialmente ad incidere sulle imposte per le annualità “sospese”, intendendosi per esse tutte quelle suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso, ossia i casi nei quali l’amministrazione è ancora nei termini di legge per inviare atti esattivi e chiedere il pagamento della differenza.

COSA SUCCEDE?

Il provvedimento emesso in sede di autotutela che modifica la rendita di fabbricati con effetto retroattivo, dalla data dell’originario classamento, a prescindere dalla data di notifica della nuova rendita (se si limita a correggere errori o vizi originari), non trattandosi di provvedimento modificativo della rendita ma della correzione di errori, conferisce il potere all’Agenzia delle Entrate di notificare un avviso di accertamento, elevando la rendita originaria e, di conseguenza aumentando l’imposizione.

QUANDO RICEVO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO?

Il fatto che il termine di ricezione dell’avviso di accertamento debba essere congruo, come sopra scritto, significa che ci saranno dei tempi entro i quali lo stesso dovrà essere ricevuto.

Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

COME FARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA?

L’avviso di accertamento scaturente dalla rettifica può essere impugnato, oltre che per eventuali vizi relativi alla forma (nullità delle notifiche o prescrizione), anche per questioni riconducibili al contenuto dell’atto.

Ciò in quanto l’avviso di accertamento deve contenere una motivazione adeguata, ossia giustificare in maniera chiara, seppur in forma stringata, la ragione per la quale si procede alla notifica dell’avviso di accertamento in rettifica.

In buona sostanza andranno specificati i dati oggettivi del classamento e le differenze rispetto alla rettifica effettuata.

Se queste differenze fossero in parte dovute anche a una valutazione tecnica effettuata da parte dell’amministrazione finanziaria, in tal caso la motivazione dovrà essere maggiormente approfondita, così da consentire al contribuente la piena difesa e l’esercizio delle sue ragioni.

Diversamente, il contribuente non saprebbe in che modo e da quale accusa difendersi.

Ma soprattutto, l’individuazione della motivazione, impedirà all’amministrazione di addurre, in un eventuale contenzioso, ragioni differenti rispetto a quelle contenute nell’atto.

La mancanza di motivazione, quindi, rende illegittimo l’avviso di accertamento in rettifica e, di conseguenza, impossibile applicare la differente imposizione.

In questi casi la tempistica, evidentemente, è fondamentale!

Bisognerà impugnare l’atto entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della notifica.

Diversamente, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con l’avvio delle azioni esecutive nei confronti del contribuente.