La prima cosa da sapere è che le quote di una s.r.l. sono liberamente trasferibili.

Il Nostro Ordinamento prevede, infatti, il trasferimento delle quote, sia per atto tra vivi (ad esempio una compravendita), che per successione a causa di morte, a meno che l’atto costitutivo della società non disponga diversamente.

A fronte di questo principio generale, tuttavia, ci sono alcune deroghe, dovute a:

  • Limiti normativi, conseguenti a indicazioni di legge;
  • Limiti convenzionali, ossia specifiche clausole contenute, come detto sopra, nell’atto costitutivo.

Oltre a quelli sopra indicati, possono esserci, infine, alcuni limiti del tutto indipendenti dallo Statuto della società e derivanti da accordi tra soci (detti patti parasociali di cui parleremo in un articolo specifico) che, in quanto tali, hanno efficacia obbligatoria e non sono opponibili alla società ed ai terzi.

Ma andiamo con ordine.

Limiti normativi

Sotto questo profilo, si segnalano i seguenti:

Art. 2466 c.c. Prevede il diritto di prelazione in favore dei soci sulle quote del socio inadempiente in riguardo ai conferimenti nei termini pattuiti, a seguito della specifica procedura della c.d. vendita in danno.
Art. 2474 c.c. Pone un divieto alla società di accordare prestiti o fornire garanzie per permettere a soggetti terzi di acquistare le partecipazioni societarie.

Limiti convenzionali

Il codice civile (art. 2469) prevede la possibilità di inserire nell’atto costitutivo delle clausole limitative della circolazione delle quote; in questo caso, comunque, il socio è tutelato dalla possibilità di far ricorso al  diritto di recesso (art. 2473 c.c. ), che è riconosciuto in determinate situazioni, ossia in presenza di alcune clausole che:

  • Dispongono la non trasferibilità della quota di partecipazione;
  • Condizionano il trasferimento al previo gradimento degli organi sociali, dei soci o di terzi, senza però prevedere condizioni o limiti (c.d. “clausole di mero gradimento“ abbastanza frequenti nelle s.r.l.);
  • Pongono condizioni o limiti talmente rilevanti che, di fatto, il trasferimento a causa di morte della partecipazione sia reso impossibile.

Appare evidente, per queste ragioni, come lo statuto della società assuma un rilievo fondamentale.

Data l’importanza di tale documentazione, una delle prima cose da fare nei casi in cui si abbia in mente di cedere le quote di una s.r.l. è analizzare lo statuto della società. Da questo esame sarà possibile accertare l’eventuale presenza di limiti frutto di accordi tra soci. Le clausole di gradimento, come sopra riferito, si ritrovano con una certa assiduità negli statuti e la ragione è dovuta alla caratteristica propria della S.r.l., ossia il fatto di essere (almeno tendenzialmente) composta da un numero limitato di soci (spesso familiari) che di conseguenza non vedono di buon occhio il trasferimento delle quote a soggetti estranei. È intuitivo che, in casi del genere, la caratteristica prettamente familiare della società verrebbe ad essere svuotata. Ed è proprio per questa ragione che un’analisi preventiva dello statuto diventa determinante.

COME SI INDIVIDUA IL VALORE DELLA QUOTA DELLA S.R.L. IN CASO DI CESSIONE?

La prima cosa da fare è quantificare le proprie partecipazioni, poiché in mancanza di questo non si ha alcuna base per avviare una trattativa.

Il valore della partecipazione di una società di capitali è individuato sulla base di diversi fattori, tutti riconducibili alla valutazione economica della società. In tali casi è bene rivolgere la propria attenzione nei riguardi di un soggetto esperto. Questa figura, normalmente, è individuata in un dottore commercialista, oppure un revisore contabile (o anche la figura di un legale per la valutazione della correttezza dei contratti in essere con i clienti, con i dipendenti, delle certificazioni presenti in azienda) il quale, ricorrendo a dei metodi predeterminati, quantifichi il valore economico della società e, di conseguenza, il prezzo di cessione. Questi metodi vengono utilizzati in maniera differente a seconda della tipologia aziendale, del settore in cu ila società opera e, proprio per evitare dubbi, non è raro il ricorso a più metodi congiuntamente, per accertare la correttezza della valutazione. Entrando nello specifico, parliamo di metodo reddituale, metodo patrimoniale, misto patrimoniale o reddituale, oppure ancora metodo finanziario o comparativo. A prescindere da quale sia il metodo scelto, è importante che il soggetto che si occuperà di redigere la stima (in termini tecnici denominata due diligence) riceva tutta la documentazione necessaria da parte della società, così da poter essere messo nelle migliori condizioni possibili per redigere una valutazione pertinente (questo anche al fine di evitare possibili accertamenti da parte di Agenzia delle Entrate).

CESSIONE DELLE QUOTE

La quantificazione del valore delle quote serve evidentemente per avere un’idea di quale possa essere il prezzo di cessione. Ma non è detto che la cifra dell’accordo corrisponda a quello.

Sia che si tratta di una cessione da un socio ad un altro socio già presente nella compagine societaria, sia che si tratti di una cessione a soggetti terzi estranei alla società, ci sarà sempre il pagamento di un corrispettivo, frutto dell’incontro tra una domanda e un’offerta.
Il pagamento della somma concordata verrà effettuato da parte del socio acquirente e la società non dovrà alcunché al socio uscente.

Tuttavia, per definire questi aspetti, ci sarà sempre e comunque occorre una trattativa tra il socio che vuole vendere e chi, invece, è interessato ad acquistare.

LA TRATTATIVA È LIBERA. Ma è chiaro che la negoziazione deve pur partire da un valore stimato.

ATTENZIONE!!

Se per la quota ceduta il capitale sociale non è interamente versato, il socio uscente resta obbligato per tre ulteriori anni verso la società, per la parte residua non ancora versata.

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI QUOTE

Sotto il profilo giuridico è opportuno stipulare un contratto preliminare di compravendita delle quote sociali. Questo fa sì che le parti possono impegnarsi e vincolarsi reciprocamente alla stipula del contratto definitivo, magari prevedendo degli adempimenti preliminari e determinanti per il definitivo passaggio delle quote.

Trasferimento con riserva di proprietà

È possibile, infatti, trasferire la quota di partecipazione riservandosi la proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo. Si parla di vendita con patto di riservato dominio che conferisce a chi acquista la possibilità di esercitare i diritti tipici di chi è titolare della quota (ad esempio il diritto di incidere sugli assetti sociali, esercitare i diritti riconducibili alla qualifica di proprietario).

Questa tipologia di trasferimento, che verrà annotata nel Registro delle Imprese (nel quale si potrà pertanto verificare la posizione giuridica di titolarità delle quote), attribuisce una maggior tutela al socio cedente, in virtù del fatto che la quota passerà effettivamente di proprietà solo al momento dell’effettivo saldo del prezzo.

È necessario l’atto notarile?

A partire dal 2008, la Legge n. 133/2008 ha previsto un doppio binario per il trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata.

La norma sopra richiamata dispone infatti che l’atto di cessione delle quote di SRL può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Questa attività deve essere prestata da parte di un intermediario abilitato, munito della firma digitale e a tal fine incaricato dai legali rappresentanti della società.

Le modalità per cedere le quote sono:

  • Con atto notarile;
  • Con il proprio commercialista (normalmente ad un costo inferiore) che provvede a stipulare l’atto, a registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate ed a depositarlo presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Prima di redigere l’atto di cessione, il professionista incaricato deve:

  • Verificare l’intestazione delle quote in capo al cedente presso il Registro delle Imprese;
  • Verificare l’assenza di eventuali pegni o altri oneri sulle quote;
  • Verificare che eventuali diritti di prelazione siano stati rispettati.

Efficacia e pubblicità della cessione di quote di S.r.l.

Il perfezionamento del trasferimento si ha nel momento di deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle Imprese. 

Cosa significa? In caso di controversie o contestazioni tra più soggetti prevarrà sempre e comunque colui che per primo ha iscritto il trasferimento nel Registro delle Imprese, purché in buona fede.

QUANTO COSTA CEDERE LE QUOTE?

I costi, in conseguenza del fatto di poter usufruire della prestazione del commercialista, senza dover necessariamente ricorrere al notaio, possono quantificarsi in 700/800 euro.

In aggiunta al compenso per il commercialista, le spese sono:

  • Imposta di registro pari a 200 euro per singola quota venduta;
  • Bollo all’Agenzia delle Entrate;
  • Bolli e diritti amministrativi alla Camera di Commercio.

IL CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.

Non sono richiesti requisiti di forma dell’atto di cessione per la validità ed efficacia tra le parti. Il trasferimento si determina con la mera manifestazione del consenso da parte dei contraenti (art. 1376 c.c.). Per il deposito e l’iscri­zione nel Registro delle imprese, è richiesto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata quale presupposto di opponibilità del negozio alla società (art. 2470 co 1 e 2 c.c.) e ai terzi (art. 2193 co. 1 c.c.).

Ci sono alcune clausole di tenore patrimoniale che la cessione deve osservare quali, ad esempio:

  • Garanzia, in merito alle quote trasferite, caratteristiche della società e della situazione patrimoniale di riferimento;
  • Prezzo, esplicitazione di un prezzo predeterminato o da individuare mediante il ricorso a una formula; (oppure con formule miste);
  • Compensazione (per eventuali rapporti multipli tra le parti);
  • Divieto di concorrenza(art. 2557 c.c.).

L’inserimento di queste clausole nel contratto dipende sicuramente dal peso delle parti in causa, ma occorre comunque prestare attenzione e ponderare nel modo corretto la situazione in relazione degli obiettivi che si intendono perseguire.

Tassazione della cessione di quote di S.r.l.

Le plusvalenze che derivano dalla cessione di quote di una S.r.l. da parte di persone fisiche è soggetto all’ imposta sostitutiva al 26% (questo a partire dal 1° gennaio 2019).

Come si determina la plusvalenza da tassare?

Secondo l’articolo 68, comma 6, del DPR n. 917/86 (TUIR), la plusvalenza da cessione di partecipazioni è data dalla:

“differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi“.

Fondamentale da ricordare è che segue il “principio di cassa” e, in quanto tale, il reddito che da essa si determina rientra nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria.

Andranno computate in tale ipotesi anche le somme eventualmente percepite a titolo di acconto nei periodi d’imposta precedenti. Questo perché gli acconti non sono imponibili nell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.

Come si determina il costo della partecipazione?

Prescindendo dalla natura della partecipazione ceduta, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del DPR n 917/86:

“il costo od il valore d’acquisto assoggettato a tassazione, è aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi“

Gli oneri possono, pertanto, rappresentare un incremento del costo sostenuto. Tra questi, possono certamente individuarsi le spese notarili, gli oneri fiscali e le commissioni di intermediazione nonché l’imposta di successione e donazione.

Ad incremento del costo di acquisto devono essere aggiunti anche:

  • La rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società;
  • I versamenti in denaro o in natura;
  • Nonché i versamenti effettuati a fondo perduto o in conto capitale.

PLUSVALENZA DA CESSIONE QUOTE E FINANZIAMENTO SOCI

Una situazione particolare che si può presentare è quella in cui un socio decide di cedere la partecipazione di una SRL, contestualmente alla cessione del credito vantato dal socio cedente per il finanziamento infruttifero effettuato alla società. In questo caso, la plusvalenza si calcola al netto del credito relativo al finanziamento soci ceduto al nuovo socio. Il ricorso allo strumento del finanziamento soci è ampiamente diffuso nelle S.r.l., in special modo in quelle di natura familiare, in particolar modo per evitare di ricorrere a finanziamenti bancari. In casi del genere è preferibile procedere dapprima al rimborso del finanziamento al socio uscente, per poi avviare l’operazione di cessione. In alternativa è possibile optare per la cessione del finanziamento al nuovo socio. Così facendo, il socio cedente rideterminerà il valore della plusvalenza portando in deduzione l’importo del finanziamento soci ceduto.

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