Nel contesto bancario, la cessione di crediti rappresenta un’operazione di cruciale importanza sia per le banche che per i loro clienti.

Tuttavia, affinché tale cessione sia effettivamente opponibile ai terzi e al debitore, è necessario adempiere a specifici requisiti legali, fondamentali per garantirne la legalità e l’efficacia.

Vediamo di cosa si tratta.

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE & ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La prima pietra miliare in questo processo è la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo passaggio assicura trasparenza e pubblicità legale, elementi essenziali per informare tutte le parti interessate dell’avvenuta cessione.

Successivamente, l’iscrizione nel Registro delle Imprese non è meno importante: serve a ufficializzare l’operazione agli occhi della legge e del mercato, rendendola così opponibile ai terzi.

L’ESSENZIALITÀ DI QUESTI PASSAGGI

La cosa su cui porre l’attenzione è che non si tratta di mere formalità burocratiche.

La pubblicazione e l’iscrizione sono azioni necessarie che conferiscono forza legale alla cessione di crediti, garantendo al contempo i diritti dei debitori.

Sono, in altre parole, il cuore pulsante dell’operazione di cessione, senza i quali la trasparenza, la sicurezza giuridica e la fiducia tra le parti sarebbero minate.

Sotto un profilo strettamente legale, si può dire che l’adempimento delle prescrizioni pubblicitarie sopra indicate (previste dall’art. 58 TUB e dalla legge n. 130 del 1999) è non soltanto la condizione sufficiente, ma necessarie e non sostituibile; quindi, entrambi gli adempimenti costituiscono un requisito fondamentale.

In sostanza sono queste due le uniche e sole azioni da utilizzare, nessuna altra attività può essere idonea a surrogarle.

Non si ritiene, quindi, possibile utilizzare altre formalità differenti rispetto a quelle prescritte dal legislatore.

PERCHE?

Dal rispetto dei principi previsti dalle norme richiamate conseguono effetti costitutivi, ossia comporta la sicurezza per il debitore ceduto che l’operazione di cessione in blocco non sia stata sottratta alle autorità di vigilanza, tra cui Banca d’Italia; di conseguenza ci sarà la garanzia che i soggetti che subentrano, ossia i cessionari, abbiano l’effettiva capacità di poterlo fare.

Entrando nel dettaglio, l’articolo 4, comma I 4 bis, della legge 130/99 che disciplina le cessioni in blocco dispone che “Alle cessioni effettuate nell’ambito delle cartolarizzazioni non si applicano gli artt. 69 e 70 RD nr. 2440/23” E, proseguendo, stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell’ambito delle cartolarizzazioni ……non si applicano……le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.

Dalla lettura della normativa di riferimento emerge con tutta evidenza come non sia possibile prevedere una cessione in blocco in maniera diversa.

ATTENZIONE!

Nel caso in cui le parti, ossia la cedente e la cessionaria, concordando decidano di operare diversamente, dovranno dichiarare espressamente di voler applicare il regime previsto dal codice civile, in particolar modo i principi di cui agli artt. 1264 (e sua interpretazione) e 2193, derogando così al regime pubblicitario previsto dagli articoli 58 TUB e 4 della legge n. 130/1999.

QUANDO?

Ma questo solo e soltanto al momento della cessione e mai in un momento successivo.

In questo modo il debitore ceduto avrà la certezza del compimento dell’operazione di cessione e, di conseguenza, avrà anche la possibilità di far valere i propri diritti, anche sotto il profilo delle contestazioni ed eccezioni sollevabili nei riguardi della cessionaria.

Questo non fa altro che confermare come il regime previsto dalla normativa non possa essere sostituito oppure integrato e, soprattutto, non ci sono altri strumenti equivalenti, ossia applicabili ed egualmente validi.

Tutto questo non fa altro che far emergere quanto sia fondamentale il profilo della pubblicità, intendendosi per essa l’adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul Registro delle Imprese dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti.

COSA SIGNIFICA?

Qualora così non fosse, infatti, la cessione sarà in ogni caso valida ed efficace tra le parti, ma l’atto non sarà opponibile nei confronti dei terzi, nonché al debitore ceduto.

COSA FARE?

Nel caso in cui la società cessionaria non avesse rispettato i precetti normativi, il debitore ceduto potrà in maniera del tutto legittima rifiutare il pagamento, in quanto la società subentrata sarà un soggetto non legittimato a ricevere alcuna somma.

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