Gli Obblighi degli Intermediari Finanziari – Perdite da Strumenti Finanziari

Scopri in dettaglio quali sono gli obblighi degli intermediari finanziari e come possono influenzare le tue decisioni di investimento.

Leggendo il nostro approfondimento completo si potrà capire come evitare perdite da strumenti finanziari e proteggere i tuoi interessi finanziari.

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

Nel contesto finanziario attuale, gli obblighi degli intermediari finanziari sono cruciali per garantire trasparenza e protezione agli investitori, specialmente quando si affrontano le perdite da strumenti finanziari.

Ci proponiamo di esplorare le normative che regolano il comportamento degli intermediari, delineando le responsabilità e le possibili conseguenze di una gestione non conforme.

– IMPORTANZA DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI.

Agire nel rispetto della normativa è il presupposto fondamentale affinché l’attività posta in essere da parte degli intermediari sia considerata valida.

La ratio di questo aspetto è rivolta alla tutela del risparmiatore ed assume toni molto forti.

Il rispetto delle regole di comportamento a carico dell’intermediario, infatti, deve essere quindi presente in ogni momento, ossia dalla sottoscrizione del contratto fino alla sua esecuzione (sul punto sono intervenute, peraltro, anche diverse pronunce della Cassazione.

Ma vediamo di capire meglio.

– PERDITE FREQUENTI NEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI – PERCHÉ?

Uno dei punti focali negli investimenti finanziari è costituito, evidentemente, dal rischio corso da parte dell’investitore di perdere il proprio capitale.

Ed è intuitivo che, almeno sulla carta, tanto più è alta la possibilità di guadagno, maggiore sarà il rischio di subire una perdita di capitale.

Ma di base tutto ciò è uno degli elementi essenziali che caratterizza gli investimenti finanziari.

Ci sono tuttavia degli aspetti che devono essere analizzati

OBBLIGHI NORMATIVI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Punto di partenza si individua nell’art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 T.U.F. che, nel testo vigente all’epoca dei fatti (aprile 2008) e per quanto qui di interesse, prevedeva che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

  1. a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
  2. b) acquisire le informazioni necessarie dei clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  3. c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento …“.

In attuazione delle succitate norme di legge di cui all’art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento Consob n. 11522/1998 all’epoca vigente prevedeva a carico dei soggetti abilitati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, l’obbligo di “…

  1. a) “chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore” e di “
  2. b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’allegato 3” (art. 28, 1 comma): si tratta evidentemente di obblighi, tanto di acquisire informazioni utili per adeguare la successiva fase operativa quanto di consegna del documento informativo sui rischi, che, in base alla ricostruzione operata dalla Cass. SS.UU. 26724/2007, attengono alla fase precedente alla stipulazione del c.d. contratto quadro, cioè del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, da ricondurre alla figura del mandato (cfr. Cass. 384/2012), cui si ricollegano, a valle, le singole operazioni esecutive”.

Il comma 2 del suddetto art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98, invece, si riferisce alla corretta esecuzione degli obblighi informativi, finalizzati a far sì che il cliente sia sempre posto nelle condizioni di poter valutare appieno la natura, i rischi e le implicazioni delle singole nuove operazioni di investimento e di disinvestimento, nonché di conoscere ogni elemento utile a far sì di decidere in maniera pienamente consapevole sulla convenienza della conclusione di un contratto.

Di analogo tenero, per quanto riguarda la fase esecutiva del contratto, erano gli obblighi previsti dall’art. 34 del Regolamento Consob n. 11522/1998, in base al quale “nell’esecuzione dell’incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell’operazione“, cui si ricollega(va) anche l’obbligo di segnalare l’eventuale non adeguatezza dell’operazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del citato Regolamento, dovendo invero gli intermediari autorizzati astenersi “… dall’effettuare con o per conto del cliente operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione” (1 comma), salva l’ipotesi della richiesta del cliente, fatta per iscritto, di dare comunque esecuzione all’ordine, una volta avuta la piena conoscenza e consapevolezza non solo del rischio, ma anche dell’inadeguatezza dell’operazione.

Quindi, le informazioni assunte devono essere utilizzate al fine di individuare la tipologia di operazione più indicata per il cliente, dandogli conto dell’adeguatezza dell’operazione posta in essere.

In buona sostanza, per meglio realizzare gli interessi dei clienti, erano e sono tuttora previsti (D.Lgs. n. 164 del 2007 e Reg. Consob 16190/2007) specifici obblighi di condotta a carico dell’intermediario, che riguardavano sia la fase precedente la stipulazione del contratto quadro sia la fase successiva e, quindi, la sua corretta esecuzione in relazione ad ogni singola nuova operazione finanziaria.

GLI INTERMEDIARI DOVREBBERO PROTEGGERE GLI INVESTITORI – COME FARE

La prima cosa che gli intermediari devono fare per tutelare gli investitori è capire il profilo degli stessi, ossia con chi hanno a che fare.

Questo aspetto è di fondamentale importanza poiché, una volta individuato, è possibile sottoporre all’investitore la tipologia di prodotto finanziario più confacente alle esigenze dello stesso.

A tal proposito viene utilizzato il questionario Mifid per la profilazione alla propensione al rischio.

Una volta completato detto questionario, emergerà una propensione al rischio di grado più o meno contenuta a seconda del cliente.

Secondo passaggio, alla luce della superiore considerazione, riguarda la fornitura di informazioni chiare e non fuorvianti sugli strumenti di investimento.

Per quanto riguarda l’oggetto dell’informazione, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità la non sufficienza della mera descrizione dell’operazione in sé considerata, né la semplice avvertenza che faccia generico riferimento all’inadeguatezza dell’operazione rispetto alle informazioni ricevute; quindi l’idoneità dell’informazione deve essere valutata in stretta connessione con l’adeguatezza dell’operazione in relazione anche alle caratteristiche soggettive del cliente.

VIOLAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI E LE CONSEGUENZE LEGALI – COSA FARE

Sulla scorta di quanto sopra affermato, appare quindi corretto ritenere responsabile la banca per essersi resa responsabile di aver dato corso ad operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio dell’investitore mandante senza avvertirlo delle ragioni specifiche dell’inadeguatezza, il che costituisce una violazione dell’incarico ricevuto da parte della banca.

Questo ultimo aspetto assume non poco rilievo, poiché si ritiene, in sostanza, che il cliente ove la banca avesse richiamato l’attenzione su tali profili di inadeguatezza, non avrebbe concluso l’operazione di acquisto titoli.

Ma su questo tema la tutela deve essere ritenuta ormai ben più cogente.

È principio giurisprudenziale che va ormai consolidandosi negli ultimi anni quello in base al quale è onere dell’intermediario finanziario assolvere agli obblighi informativi pur in presenza di investitori con maggiori conoscenze in materia.

Per meglio interpretare il superiore assunto, la Cassazione ha ritenuto che “l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998”.

In definitiva, anche nei riguardi di soggetti con conoscenze finanziarie più evolute e, magari con alta propensione al rischio, gli obblighi degli intermediari sono esattamente gli stessi, senza alcuna gradazione in caso di perdita economica.

STRATEGIE PER GLI INVESTITORI PER SALVAGUARDARE I PROPRI INTERESSI COME PROTEGGERSI

Un buon punto di partenza sul tema è richiedere sempre la documentazione sottoscritta, in particolar modo il MIFID compilato, per verificare la congruità delle informazioni contenute con il proprio profilo.

Il questionario MIFID, infatti, può essere compilato anche sulla base di moduli standard che non sempre sono idonei al singolo cliente.

Altra buona norma da osservare è quella che riguarda l’aggiornamento del predetto questionario, proprio per accertarsi che con il passare del tempo gli investimenti continuino ad essere proposti in linea con la propria propensione di rischio, che con il passare degli anni può variare, sia essa in aumento oppure in diminuzione.

Nel caso in cui si accertino delle violazioni rispetto alle notizie ricevute, vi è la possibilità di predisporre un reclamo formale in caso per gestione inadeguata.

A tale contestazione, in caso di riscontro negativo da parte dell’intermediario finanziario che ritenga di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi in riferimento alla vendita di prodotti finanziari, potrà far seguito un ricorso all’arbitro per le controversie finanziarie e, successivamente, si potranno adire le vie giudiziarie.

In conclusione, è fondamentale accertarsi che la gestione dell’intermediario sia trasparente, ossia di essere messi a conoscenza di tutte le informazioni possibili relativamente alla società nella quale si investe ed alla tipologia di operazione che si va a porre in essere.

Fatto questo, tale dovere in capo all’intermediario, resterà anche durante la vigenza dell’investimento; quindi, si dovranno ricevere informazioni non soltanto sull’andamento del titolo sul quale si è investito, ma anche su quali sono le ragioni delle fluttuazioni ed eventuali consigli circa l’opportunità di operare un disinvestimento (al fine di ridurre al minimo le perdite).

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