L’utilizzo delle carte di credito o dei bancomat è ormai da anni entrato a far parte dell’uso quotidiano costituendo uno dei sistemi di pagamento più diffusi.

Allo stesso tempo sono sempre più numerosi i prelevamenti di denaro senza accedere all’interno degli istituti di credito.

Questa realtà ha reso necessaria l’introduzione di una normativa di riferimento, per disciplinare tali operazioni e prevenirne le violazioni che comportano le sottrazioni di denaro indebite.

Il Decreto Legislativo n. 11/2010, successivamente modificato con il n. 218/2017, negli articoli 12 e 13 si occupa proprio di tutti gli aspetti relativi agli usi fraudolenti delle carte e sul come ottenere i rimborsi degli stessi.

Visti i riferimenti normativi sopra richiamati, vediamo nello specifico cosa è opportuno fare per evitare di incorrere in gravi problemi e, possibilmente, prevenirne l’insorgenza nei limiti di quanto possibile.

COME DIFENDERSI?

Le truffe sulle carte clonate sono purtroppo molto comuni e riguardano sia gli acquisti online che i prelevamenti.

Per questa ragione ci sono degli accorgimenti per evitare danni maggiori.

Il primo accorgimento è quello di custodire attentamente i codici e la seconda cosa è denunciare tempestivamente lo smarrimento o sottrazione.

PERCHÉ?

Non sopporta alcuna perdita, infatti, chi abbia avvertito tempestivamente la banca di aver smarrito o subito il furto della carta per tutte le operazioni effettuate successivamente a tale comunicazione.

Qualora ciò non avvenga, l’utilizzatore della carta dovrà sopportare la perdita relativa alle operazioni non autorizzate, con il limite comunque non superiore a 50 euro, fatto salvo che non venga dimostrata che il tutto sia il frutto di un comportamento fraudolento.

COSA FARE IN QUESTI CASI?

Come detto nel paragrafo che precede, qualora si subisca una truffa oppure il furto delle proprie carte, la normativa tutela fortemente il titolare di queste, regolamentando le ipotesi nelle quali sono previsti i rimborsi di operazioni di pagamento.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO

Colui che è rimasto vittima di una truffa sulla carta ha diritto a chiedere il rimborso alla sua banca (o al circuito della carta di credito) e a ottenere la restituzione della somma sottratta.

Il rimborso è previsto nei casi in cui, al momento del rilascio dell’autorizzazione, questa non presentava l’importo dell’operazione di pagamento; altra ipotesi è quella nella quale l’operazione appare essere anomale, ossia di importo evidentemente superiore rispetto a quelli che sono i modelli di spesa precedenti da parte dell’utilizzatore della carta nonché le condizioni contrattuali.

QUANDO SI HA DIRITTO A CHIEDERE IL RIMBORSO?

Colui che è rimasto vittima di una truffa sulla carta ha diritto a chiedere il rimborso alla sua banca (o al circuito della carta di credito) e a ottenere la restituzione della somma sottratta.

Il tutto a determinate condizioni:

  1. Dimostrare di aver custodito con attenzione la cartache gli è stata clonata (indizio del contrario può essere la prossimità tra il furto e l’uso indebito, il che potrebbe significare aver custodito i codici congiuntamente alla carta, che comporterebbe negligenza dell’utente);
  2. aver bloccato la carta appena ha notato transazioni sospette sull’estratto conto;
  3. nel caso in cui sia attivo e abbia ricevuto dalla sua banca notifica via sms di una transazione, ha provveduto a contestarla immediatamente.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI RIMBORSO?

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la copia della denuncia presentata ai carabinieri o alla polizia e, tutto questo, dovrà essere inviato il prima possibile alla propria banca (oppure al circuito della propria carta di credito ove si tratti di tale tipologia di strumento) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La banca (o il circuito della carta di credito) è obbligata alla restituzione dell’importo o importi oggetto della contestazione in attesa che il gestore effettui le necessarie verifiche sulle operazioni e ne fornisca le risultanze.

LA BANCA PUÒ RIFIUTARE IL RIMBORSO?

Nel caso in cui la banca disponga di una copertura assicurativa, è più facile ottenere la restituzione del denaro.

Può capitare però che, dopo le verifiche, il gestore ritenga comunque corrette le operazioni contestate e addebiti gli importi.

Qualora accada ciò bisognerà attivarsi per la tutela dei propri interessi ricorrendo, ove necessario, anche all’arbitro bancario finanziario.

Come detto in precedenza, la normativa prevede uno spostamento di responsabilità sulla banca qualora lo strumento di pagamento sia stato utilizzato in maniera fraudolenta e la corretta custodia delle informazioni relative alla carta.

Questo perché l’operazione effettuata a mezzo strumenti elettronici rientra nella normale alea professionale del prestatore di servizi di pagamento ed è quindi la stessa l’onere di diligenza volto ad impedire prelievi abusivi con misure appropriate volte ad accertare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.

È evidente che in caso di diniego di rimborso, sarà la banca stessa a dover dimostrare il corretto utilizzo degli strumenti di pagamento e della previa valida autenticazione dell’operazione per poter confermare gli addebiti effettuati.

Contatto Skype

Cecchini Studio Legale

live:gianfra.77