Una richiesta di pagamento ricevuta da parte dell’amministrazione finanziaria relativa a maggiori imposte non pagate può essere contestata.

Il contribuente ha la possibilità, infatti, di presentare ricorso davanti al giudice tributario e di seguito vedremo in che tempi e in quali modalità.

Prima di capire come comportarsi, però, è fondamentale conoscere bene l’ambito in cui ci si trova e come muoversi.

CHI È IL GIUDICE TRIBUTARIO

Innanzitutto, quello che c’è da sapere è che le questioni tributarie (per la grande maggioranza dei casi almeno) non vengono decise da giudici del Tribunale.

Chiamati a decidere circa le questioni aventi ad oggetto tributi di ogni genere e relative sanzioni sono, infatti, i giudici tributari.

Sono costituiti dalla Commissioni Tributarie, organizzate in Commissioni Tributarie Provinciali [(giudice di primo grado assimilabile al Tribunale in materia civile) presenti in ciascun capoluogo di Provincia] e Commissioni Tributarie Regionali [(giudice di appello) presenti in ogni capoluogo di Regione].

COME DIFENDERSI?

Per le contestazioni relative ad atti di valore fino a tremila euro non è prevista la difesa tecnica e, quindi, la persona che ha ricevuto l’atto può presentare il ricorso e stare in giudizio personalmente.

Al di sopra di questa soglia, invece, è obbligatoria l’assistenza tecnica (sia essa costituita da parte di un avvocato, dottore commercialista o altri soggetti a tale scopo abilitati da parte della legge).

COSA FARE IN QUESTI CASI?

Si deve presentare un ricorso che dovrà essere redatto con tutta una serie di caratteristiche indefettibili, pena, l’inammissibilità dell’atto.

COME PRESENTARE IL RICORSO?

Come anticipato in apertura, ci sono dei termini da rispettare.

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto che si vuole impugnare.

È sempre così?

Ci sono delle eccezioni.

Se è stata presentata un’istanza di accertamento con adesione (sarebbe a dire una richiesta che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo) i giorni per l’impugnazione sono 150.

Nel caso in cui il ricorso sia conseguente il rifiuto tacito (ossia la mancata risposta) ad una richiesta di rimborso, il ricorso non può essere presentato se non dopo che siano decorsi 90 giorni dalla richiesta di rimborso.

Cosa succede se il giorno di scadenza per l’impugnazione è festivo?

In questo caso il termine finale si protrae fino al primo giorno successivo alla scadenza non festivo.

Questo principio si applica anche nel caso in cui la scadenza coincida con il sabato.

ATTENZIONE!

Tutti i termini sopra indicati sono soggetti alla sospensione feriale che va dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.

Successivamente alla notifica del ricorso (con raccomandata oppure a mezzo PEC in caso di difesa tecnica), il contribuente avrà 30 giorni di tempo per l’instaurazione del contenzioso tributario.

Ciò significa che bisognerà presentare dinanzi la Commissione Tributaria competente il proprio atto congiuntamente a tutti i documenti a sostegno della propria domanda.

Una volta depositato il ricorso si dovrà attendere la fissazione dell’udienza.

Nel frattempo, cosa succede?

IL RICORSO BLOCCA LA RICHIESTA?

La presentazione del ricorso al giudice tributario avverso un atto impositivo, tuttavia, non ne sospende automaticamente l’esecutività.

Questo significa che, a meno di provvedimenti di sospensione provvisori presi da parte della Commissione Tributaria, il contribuente è comunque potenzialmente aggredibile da parte del fisco.

COME FARE IN QUESTO CASO?

Ci sono due alternative.

La prima è rappresentata dall’ipotesi di pagare quanto richiesto con l’atto ricevuto, riservandosi all’esito del giudizio l’eventuale ripetizione delle somme.

Ma qualora non si sia in grado di adempiere sarà fondamentale proporre, al momento di presentazione del ricorso, oppure con atto separato da notificare a chi richiede il pagamento delle somme, un’istanza di sospensione per mezzo della quale si chieda al Giudice Tributario di sospendere, appunto, la possibilità di agire in via esecutiva (con eventuali pignoramenti).

Contatto Skype

Cecchini Studio Legale

live:gianfra.77