Il contratto di mutuo viene normalmente affiancato dalla sottoscrizione di polizze assicurative, alcune previste per legge (e pertanto obbligatorie) come la polizza incendio e scoppio a tutela dell’immobile che si acquista, altre, invece, facoltative, come quelle che tutelano nel caso di difficoltà di rimborso delle somme erogate rispetto al piano di ammortamento pattuito con la banca.

Come sopra anticipato, le polizze mutuo sono collegate al mutuo nel momento della stipula; di conseguenza la scadenza naturale dell’assicurazione è legata a quella del mutuo.

MA COSA SUCCEDE QUANDO IL MUTUO VIENE ESTINTO ANTICIPATAMENTE?

È possibile per legge estinguere un mutuo prima della naturale scadenza, procedendo al pagamento del debito residuo, compresa la quota relativa agli interessi.

Nei casi nei quali si decide, per necessità oppure per convenienza, di estinguere anticipatamente un contratto di mutuo è necessario fare lo stesso con le polizze ad esso collegato.

PERCHÉ?

In tal modo si potrà chiedere la restituzione del premio assicurativo residuo.

COME FARE?

Come prima cosa è opportuno dare uno sguardo al proprio contratto di assicurazione.

All’interno di questo si potranno trovare tutte le indicazioni necessari nel dettaglio.

In realtà, l’Ivass dispone che le compagnie assicurative e le banche dovrebbero attivarsi autonomamente per il rimborso della quota non goduta del premio assicurativo.

Ma questo non sempre accade.

Per questo è buona abitudine eseguire una richiesta scritta.

In linea di massima, comunque, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia assicurativa oppure alla banca (nei casi in cui la polizza sia stata sottoscritta con soggetto indicato da quest’ultima).

COME FUNZIONA?

La somma che verrà rimborsata è soggetta a determinati vincoli che vengono fissati dall’Ivass (Istituto Vigilanza per le Assicurazioni) e dai collegi dell’Arbitrato Bancario e finanziario (ABF), istituiti, questi ultimi, per fornire maggiore trasparenza in operazioni simili nei riguardi dei consumatori.

Il calcolo delle somme che verranno rimborsate è per legge parametrato al contratto di mutuo, prendendo in esame l’importo complessivo del premio assicurativo e il rapporto tra il totale delle rate scadute prima dell’estinzione anticipata (per le quali la copertura assicurativa era operante) e le quote residue (per le quali l’assicurazione non opererà più).

Anche in caso di estinzione parziale del mutuo è possibile richiedere il rimborso di una parte del premio assicurativo, attraverso la riduzione dell’assicurazione sul mutuo.

Anche in questo caso, infatti, il diminuire del debito conseguente al pagamento di parte del debito residuo, comporta la diminuzione del valore assicurato e, di conseguenza, un minore rischio con il risultato di poter ridurre il premio assicurativo che andrà rideterminato nella misura corrispondente.

Non tutti conoscono esattamente questi meccanismi.

Vediamo di capirne di più.

QUALI SONO I TEMPI?

Normalmente i tempi del rimborso del premio sono di circa 30 giorni.

Il momento a partire dal quale si calcola questo termine è la data di ricezione della richiesta di estinzione anticipata della polizza mutuo.

La ragione è semplice: da questo momento in poi non ci sarà più alcuna copertura da garantire, perché il debito è estinto.

In caso di decorso del termine sopra indicato senza alcun rimborso sarà possibile rivolgersi presso l’Arbitrato Bancario e Finanziario, inviando un reclamo scritto a mezzo raccomandata.

ATTENZIONE!

È importante ricordare che qualsiasi clausola contrattuale che non consenta la chiusura dell’assicurazione mutuo in tali circostanze è da considerarsi nulla.

Esiste comunque la possibilità di mantenere attiva la copertura, ma è intuitivo che i termini contrattuali andranno rivisti.

Il rimborso normalmente avviene attraverso un bonifico sul conto corrente del titolare dell’assicurazione mutuo.

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