COS’È?

La notificazione di un atto impositivo effettuato da parte dell’Agente della Riscossione viene effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti) che, in primo luogo, prevedono la notifica mediante consegna al destinatario.

Questo principio può subire delle eccezioni previste dal codice e, una di queste, è rappresentata dall’ipotesi prevista nei casi in cui il destinatario non sia trovato da parte dell’Ufficiale Giudiziario che effettua la notifica.

In queste circostanze viene prevista la consegna di una copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, oppure, trattandosi di un’azienda, di persona addetta all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

COSA SUCCEDE?

L’Ufficio (ossia l’Agente della Riscossione, meglio conosciuta come Agenzia delle Entrate per la Riscossione – ex Equitalia) che ricorra alla notifica a soggetto diverso dal destinatario ha l’obbligo di dimostrare sia la spedizione della raccomandata informativa, sia della ricezione da parte del destinatario.

E tutto questo affinché il procedimento di notificazione sia considerato perfezionato e, quindi, valido.

CHE SIGNIFICA?

Nei casi in cui l’Ufficiale Giudiziario non ci trovi in casa, come sopra detto, potrà consegnare l’atto ad un altro soggetto, come ad esempio un familiare convivente.

In questo caso, il soggetto che esegue la notifica dovrà, pur avendo consegnato al convivente (supponiamo essere il coniuge), di inviare una raccomandata informativa al destinatario dell’atto, in modo che il contribuente destinatario della notifica possa essere informato.

Questo adempimento perfeziona l’iter della notifica, rendendo rituale e, di conseguenza valida.

PERCHÈ?

La ragione è contenuta nei principi ormai da tempo cristallizzati da parte della Corte di Cassazione, secondo i quali per poter formare in maniera corretta il procedimento che porta alla pretesa tributaria è necessario assicurare il rispetto di una successione sistematica di determinati atti, con relative notificazioni effettuate, finalizzate a portare il destinatario a conoscenza degli stessi atti, con la finalità, principalmente, di consentire al contribuente (destinatario degli atti appunto) di tutelarsi esercitando il proprio diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto nelle sedi opportune.

QUANDO SI VERIFICA?

Per poter il quadro più chiaro proviamo a fare un esempio.

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate per la riscossione notifichi un’intimazione di pagamento (ossia una richiesta di pagamento) ad un contribuente richiedendo il pagamento di somme contenute in cartelle precedentemente notificate, i cui importi non sono stati mai versati.

Ipotizziamo che le cartelle in questione, prodromiche rispetto alla ricezione dell’intimazione di pagamento, siano state notificate a soggetto diverso rispetto al contribuente interessato, magari proprio a un soggetto terzo, come un familiare convivente.

Ebbene, in tali casi, è necessario che a tale notifica effettuata nelle mani di un soggetto terzo rispetto al debito, faccia seguito la notifica della spedizione di una raccomandata informativa.

In mancanza di quest’ultima la notifica della cartella di pagamento prodromica è nulla e, di conseguenza, viene meno l’iter procedurale che prevede la successione di determinati atti con il risultato che dell’ultimo atto ricevuto, che nell’esempio paventato è un’intimazione di pagamento, dovrà essere disposto l’annullamento.

La raccomandata informativa, dunque, è un adempimento essenziale del procedimento di notifica, in quanto è necessario che siano effettuati sia l’inoltro al destinatario, sia l’effettiva ricezione, non essendo sufficiente la mera spedizione.

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