TRUST E FONDO PATRIMONIALE: ANALOGIE E DIFFERENZE

Due istituti che nella conoscenza comune vengono spesso considerati analoghi, ma, in realtà, il trust e il fondo patrimoniale oltre ad avere alcune attinenze, presentano notevoli diversità.

Il trust quale propria caratteristica principale ha quella di tutelare il patrimonio ed è questa la ragione per la quale si tende ad avvicinarlo ad altri istituti giuridici con caratteristiche affini.

Un esempio è rappresentato dal fondo patrimoniale, ossia la costituzione di una parte (o dell’intero) di patrimonio per una finalità specifica (si pensi alle esigenze della famiglia).

Ma andiamo con ordine.

COME SI CREA UN TRUST?

Si parte da un atto con il quale si costituisce il trust, creando così una distinzione netta tra i beni che vi saranno inclusi e quelli che restano nel patrimonio personale del soggetto che lo istituisce.

La normativa alla quale il trust fa riferimento prevede che per la costituzione, in realtà, ci siano due negozi giuridici, nei quali il primo configura la costituzione del trust, mentre il secondo il trasferimento dei beni nel trust stesso.

SOGGETTI

I soggetti, o per meglio dire, le “posizioni giuridiche” coinvolte nel trust, sono generalmente tre: una è quella del disponente (settlor), cioè colui che promuove il trust.

La seconda è l’amministratore/gestore (trustee).

In sostanza il disponente-trustee intesta i beni al trustee che ha il potere-dovere di esercitare la gestione degli stessi secondo i dettami fissati dal disponente.

La terza è quella del beneficiario, espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano.

Può succedere che lo stesso soggetto assuma più di una delle posizioni sopra descritte, ma anche che più soggetti ricoprano la stessa posizione.

QUALI SONO GLI EFFETTI?

Gli effetti tipici sono quelli previsti dall’art.11 dalla Convenzione dell’Aja, ma in realtà ogni trust ha un suo scopo individuale.

Entrando nello specifico, effetti caratteristici sono: la separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore , gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

Le regole secondo le quali il trust deve essere gestito, quindi, le stabilisce il disponente e, fondamentalmente, i suoi unici limiti consistono nell’essere possibile e lecito.

È evidente che, i beni facenti parte del trust e, pertanto, oggetto di separata amministrazione, saranno sottoposti ad una tutela rafforzata con conseguente limitazione di responsabilità rispetto ai beni che restano nel patrimonio del disponente.

COME SI CREA UN FONDO PATRIMONIALE?

Si necessita della stipula di un atto pubblico davanti a un notaio e può costituirsi in qualunque momento del matrimonio: da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un terzo (con accettazione da parte dei coniugi).

In questo ultimo caso la costituzione è fatta per atto pubblico, mentre l’accettazione dei coniugi anche con atto pubblico separato; oppure, infine, da un terzo con testamento.

Il caso più comune è quello nel quale il fondo è creato da entrambi i coniugi e, in tal caso, il regime di comunione o di separazione dei beni vigente tra di loro viene meno per i beni conferiti nel fondo.

Nel caso in cui, invece, il fondo è costituito da uno solo dei coniugi si ritiene preferibile che l’altro coniuge esprima la propria accettazione.

QUALI SONO GLI EFFETTI?

Il fondo patrimoniale è disciplinato negli articoli da 167 a 171 c.c. e ha sostituto il patrimonio familiare a seguito della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n.151.

La caratteristica principale è quella di assumere la funzione di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).

DIFFERENZE

Dopo aver visto le analogie relative alla separazione dei beni rispetto al patrimonio personale, con il principale punto di contatto che si configura nella tutela dei familiari beneficiari (tutela più rafforzata nel trust), passiamo a vedere le differenze.

Per il fondo patrimoniale è necessaria la sua istituzione per il tramite di atto pubblico, mentre quest’ultimo non è indispensabile per l’istituzione del trust.

Nel fondo patrimoniale è il legislatore a stabilire la destinazione che giustifica la separazione patrimoniale, mentre nel trust è il disponente a decidere, all’interno dell’atto istitutivo, la finalità dei beni.

Questo aspetto rappresenta, probabilmente, la principale e sostanziale differenza che diversifica i due istituti.

Ci sono altri aspetti che rendono netta la divisione tra i due strumenti giuridici.

Il fondo patrimoniale non prevede “beneficiari” in senso tecnico; di conseguenza i soggetti a cui favore è stato istituito il fondo (come i figli) non sono legittimati ad agire nei confronti dei genitori che destinino i frutti dei beni costituiti a finalità non coincidenti con i bisogni della famiglia.

Altra differenza consiste nel fatto che i coniugi non sono considerati quali “fiduciari”, per cui in essi può essere confusa la posizione gestoria con quella di proprietà.

Si può dire che siano essenzialmente due, tra tutti, gli aspetti che meglio descrivono il confronto fra i due istituti: esistenza della famiglia legittima quale presupposto indispensabile per la stessa esistenza del fondo patrimoniale e della necessaria temporaneità del fondo patrimoniale.

In primo luogo, si deve osservare che anche se il fondo patrimoniale può essere costituito prima del matrimonio, la sua efficacia è subordinata alla successiva celebrazione del matrimonio stesso (l’ipotesi della costituzione del fondo patrimoniale da parte di persona non coniugata è possibile solamente nel caso di prossimità del matrimonio e, a dimostrazione di questo, sta il fatto per cui la mancata indicazione anche di uno solo dei futuri coniugi rende nulla la costituzione del fondo).

Allo stesso modo, ma al contrario, il venire meno del rapporto coniugale, per qualunque ragione, fa cessare il fondo patrimoniale, con l’unica eccezione prevista riconducibile alla presenza di figli minori.

Quindi, ad esempio, una persona in stato vedovile, anche in presenza di figli minori, non potrà costituire un fondo patrimoniale, proprio perché la costituzione vede quale presupposto indefettibile il matrimonio.

In contrasto con tutti questi aspetti, invece, ci sono tutte le opportunità che, al contrario, vengono offerte dal trust, che, nelle sue varie forme, può essere utilizzato per provvedere ai bisogni di una famiglia di fatto, oppure da una persona vedova o nubile, fino ad arrivare al possibile utilizzo da parte di un soggetto che, in costanza di matrimonio legittimo, vuole provvedere anche alle esigenze di un eventuale figlio naturale e della di lui madre.

Altro utilizzo che può essere fatto del trust, infine, è quello relativo alla tutela della famiglia di fatto, come nel caso delle coppie conviventi .

Il secondo aspetto fortemente connotante la differenza tra il trust e il fondo patrimoniale è costituito dalla fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale, essendo esso legato all’esistenza del vincolo coniugale.

Unica deroga di questa regola è costituita dall’art.171, II co, c.c., secondo cui “se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio”.

Pertanto, l’annullamento, lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresentano le cause di cessazione espressamente previste dalla legge, ritenute, peraltro, tassative. Ogni altra causa di estinzione contenuta nel fondo patrimoniale, renderebbe tale clausola nulla e, dunque, non applicabile.

Si  può sicuramente dire che l’utilizzo del trust rappresenta uno strumento in grado di soddisfare esigenze pratiche che il fondo patrimoniale non è in grado di soddisfare. Infatti, il trust, in mancanza di specifiche clausole che regolamentino cosa succede quando viene meno il vincolo coniugale, rimane assolutamente slegato nel suo periodo di durata dalle vicende coniugali; con la possibilità, peraltro, che il relativo atto istitutivo possa regolamentare l’ipotesi del venir meno della famiglia per le cui esigenze era stato creato, a questo punto individuando i beneficiari finali.

Se da un lato, infatti, il fondo patrimoniale ha il proprio contenuto imposto per legge e, quindi, più vincolante nella propria composizione, il trust si presenta più facilmente adattabile a soddisfare le esigenze del singolo disponente proprio perché è lo stesso disponente a fissarne il perimetro.

È proprio questa maggior flessibilità che rende il trust preferibile grazie al suo più semplice impiego pratico.

DURATA DEL TRUST E DEL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale per sua caratteristica ha una durata che è indissolubilmente connessa con il vincolo coniugale, per cui, venuto meno questo, si estingue lo stesso fondo (tranne eccezioni).

Nel fondo patrimoniale non è previsto che quando esso verrà a cessare i beni debbano essere devoluti ad alcuno dei componenti la famiglia, in particolare ai figli, per cui la tutela della famiglia non appare così perseguita col massimo risultato.

La durata del trust dipende da ciò che prevede la legge scelta per regolare il trust.

Fatta eccezione per alcune limitatissime eccezioni, non è permesso al trust di avere durata perpetua.

Nel diritto inglese, ad esempio l Perpetuities and Accumulations Act del 1964 ha disposto una alternativa, e cioè la possibilità di stabilire un periodo prefissato, non superiore a ottanta anni.

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