La cessione di quote societarie e il trasferimento di azienda sono operazioni che consentono di monetizzare in conseguenza della vendita dei beni aziendali.

Seppur da un primo esame possono sembrare delle operazioni analoghe, presentano in realtà delle notevoli differenze, come gli effetti per quanto riguarda i rapporti con il personale ed i relativi costi, oppure gli aspetti tributari.

Il primo aspetto sotto il quale si rinviene una sostanziale distanza è il regime fiscale sotto il quale le operazioni sono sottoposte.

Nei contratti di trasferimento di aziende, ad esempio, vi è l’onere per la parte venditrice di versare l’imposta di registro, obbligo che, invece, non sussiste per quanto riguarda la cessione di partecipazioni.

Queste sono soltanto alcune delle differenze.

QUALE SCEGLIERE?

È evidente come sia di fondamentale importanza, al fine di operare la scelta migliore, la preventiva valutazione dei costi, non soltanto in termine di acquisizione, ma anche sotto il profilo degli oneri da sopportare in conseguenza del negozio giuridico per il quale si opta.

Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Cessione di quote e imposta di registro.

Occorre subito effettuare una precisazione.

Nonostante la cessione di quote, in astratto, non appaia come un’operazione nella quale corra l’obbligo di versare l’imposta di registro, questo inconveniente può comunque proporsi.

ATTENZIONE!

Un recente orientamento giurisprudenziale, in merito al quale il dibattito è fiorente, ritiene che, in caso di cessione del 100% delle quote societarie, tale operazione venga individuata da parte dell’Agenzia delle Entrate alla stregua della cessione di azienda.

Secondo l’amministrazione finanziaria, sulla scorta del disposto dell’art. 20 DPR 131/1986, “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

In buona sostanza, cedendo le quote, implicitamente, è come se venisse ceduto anche il complesso dei beni aziendali e, di qui, l’applicazione dell’imposta di registro.

Un opportuno accorgimento può essere, evidentemente (in caso di accordo dell’acquirente), quello di non trasferire la totalità delle quote, bensì un’ampia maggioranza.

Nel caso in cui venisse scelta la formula del trasferimento della totalità delle quote, senza versare l’imposta di registro, il rischio è quindi che l’Agenzia delle Entrate possa “ridefinire” la portata di un atto, tassandolo a prescindere dalla volontà delle parti, guardando agli effetti “oggettivamente” raggiunti.

Trasferimento di azienda e rapporti con il personale.

Nei casi nei quali si opti per il trasferimento dell’azienda, si deve affrontare il rapporto con i dipendenti.

Se nei casi di cessione di quote, infatti, il soggetto giuridico (società) resta il medesimo e l’unica variazione riguarda la proprietà, la situazione può essere diversa nelle ipotesi di trasferimento di azienda.

In questi casi il rapporto di lavoro, così come tutti i contratti in essere, si trasferisce alla compagine che acquisisce l’azienda.

Ciò comporta il pieno mantenimento di tutti i diritti acquisiti da parte dei lavoratori, il che significa che l’acquirente dovrà garantire le medesime condizioni contrattuali (con lo stesso contratto oppure con altro di pari livello) senza arrecare alcun pregiudizio ai dipendenti.

A titolo esemplificativo, il lavoratore non potrà in nessun caso subire la riduzione del salario oppure del proprio inquadramento.

Come si trasferisce il rapporto di lavoro?

Il trasferimento avviene senza il consenso del dipendente.

Fa eccezione a questo principio l’ipotesi nella quale la cessione riguardi solamente un ramo di azienda; in tal caso, il dipendente facente parte di altro ramo non ceduto dovrà prestare consenso.

Tutela per i dipendenti.

Al fine di evitare violazioni che si possano ripercuotere sui dipendenti, è prevista una responsabilità solidale e congiunta tra il soggetto venditore e l’acquirente dell’azienda nei confronti del dipendente, con riferimento ai crediti che il lavoratore vantava al momento del trasferimento. In sostanza, in mancanza di pagamento il dipendente potrà avanzare le proprio pretese nei riguardi di entrambi i soggetti (acquirente e venditore). Rimane prevista, in ogni caso, la possibilità del lavoratore di rinunciare all’azione nei confronti del soggetto venditore, a condizione che tale rinuncia sia effettuata nelle commissioni delle Direzioni Provinciali del lavoro.

IPOTESI PARTICOLARE: ESTERNALIZZAZIONE DI AZIENDE O DI RAMO DI AZIENDA

La medesima forma di responsabilità solidale sussiste anche nei casi di trasferimento di attività che poi venga appaltata tra cedente e acquirente.

È il tipico caso di esternalizzazione, strumento con il quale si commissiona una parte della propria attività a soggetti esterni.

Ebbene, anche in tali casi è previsto che il lavoratore non possa essere licenziato a causa del trasferimento. Particolare finalità è quella di prevenire che la norma venga aggirata, in particolar modo in caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore e successiva riassunzione dello stesso da parte dell’acquirente.

Accorgimenti per le aziende di grandi dimensioni.

Per le aziende con più di quindici dipendenti è previsto in capo al datore cedente l’obbligo di inviare, almeno venticinque giorni prima rispetto alla formalizzazione del trasferimento (o comunque all’ipotetica data di raggiungimento di accordo tra le parti), una comunicazione alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria.

La comunicazione dovrà contenere, tra le altre cose, l’ipotetica data di trasferimento, le motivazioni e le conseguenze per i dipendenti.

Dal momento del ricevimento della comunicazione i sindacati di categoria o, comunque, i rappresentanti dei lavoratori potranno richiedere un esame dell’operazione entro ulteriori sette giorni.

Solamente nel caso di mancato raggiungimento di accordo si può ipotizzare un conflitto con i sindacati che, in ogni caso, non pregiudica il trasferimento dell’azienda, ma può aprire il campo ad un aspro contenzioso.

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