EFFETTI DELLA SENTENZA LEXITOR

Una volta sottoscritto di finanziamento, il relativo contratto può essere estinto anticipatamente?

La risposta è evidentemente sì.

E CHE FINE FANNO TUTTI QUEI COSTI SOSTENUTI ALL’INIZIO PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO?

Vediamo di ricostruire l’evoluzione storica della fattispecie, a tutt’oggi ancora non definita.

Ma andiamo con ordine.

La possibilità di estinguere anticipatamente un finanziamento è stata per la prima volta disciplinata dall’art. art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, introdotto con il D.lgs. n. 141/2010.

Il testo normativo, trasponendo nell’ordinamento italiano la Direttiva 2008/48/CE, stabiliva che «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

In considerazione delle circolari di Banca d’Italia, si sono sempre distinti i costi in due categorie:

  • costi up front(es. spese istruttoria pratica), legati all’avvio del finanziamento;
  • costi recurring(es. costi assicurativi), permanenti nella vita del contratto.

In caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, al consumatore veniva rimborsata solo una quota parte dei costi recurring (quella della vita residua del contratto) e non i costi up front.

La distinzione è sempre apparsa piuttosto chiara, fino all’intervento di un provvedimento della Corte di Giustizia Europea, noto come Sentenza Lexitor.

COS’È?

La Sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019 apre uno scenario completamente nuovo con effetti potenzialmente deflagranti nel mondo bancario.

Il principio sancito dalla Corte di Giustizia era di portata epocale, in quanto stabiliva che in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi senza alcuna distinzione: “il diritto [del consumatore] ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

In buona sostanza tutti i costi devono essere rimborsati, venendo meno la distinzione tipica dell’ordinamento italiano tra costi up front e costi recurring.

COSA SUCCEDE CON LA SENTENZA LEXITOR?

L’ art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, in quanto recettivo di una Direttiva Europea, deve essere evidentemente interpretato in conformità con la Sentenza Lexitor.

La conseguenza sarà che, anche in Italia, deve venir meno la distinzione tra costi up-front e costi recurring.

In buona sostanza, tutte le somme trattenute da parte delle banche per milioni di contratti devono essere rimborsate ai consumatori.

In adesione a questo principio, sia i Tribunali che l’Arbitro bancario Finanziario (competente per le controversie relative ai contratti finanziari prima di richiedere l’intervento del Tribunale), riconoscono tutela al consumatore, anche al fine di tutelarlo quale contraente “debole” rispetto agli istituti bancari.

L’INTERVENTO DEL DECRETO “SOSTEGNI BIS” DEL GOVERNO ITALIANA

Davanti a un principio sancito da parte della Corte di Giustizia Europea sembrerebbero non esserci dubbi.

E invece, in piena pandemia, il Governo italiano, noncurante dei principi comunitari e degli orientamenti giurisprudenziali, interveniva neutralizzando, di fatto, i principi della Sentenza Lextitor e gli effetti della stessa.

Vediamo come.

Il decreto sostegni bis, infatti, in parziale modifica dell’art. 125 sexies T.U.B. prevedeva la seguente variazione al comma 1: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“.

I principi della Sentenza Lexitor vengono sì riconosciuti, ma solamente per contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (ossia luglio 2021).

E PER I CONTRATTI PRECEDENTI?

Il comma precedente lascia del tutto aperta la questione dei contratti stipulati prima.

E qui è intervenuto il comma 2 dell’art. 11 octies del decreto sostegni bis, disponendo che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Il riferimento alle disposizioni di Banca d’Italia, ha l’effetto di eliminare i principi della Sentenza Lexitor, o meglio dire di limitarne gli effetti.

Così facendo, infatti, il diritto al rimborso di tutti i costi varrebbe solamente per:

  • i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge, escludendone il riconoscimento per i contratti stipulati prima;
  • i contratti per i quali la distinzione tra costi iniziali (costi up front) e costi ricorrenti (costi recurring) non fosse più esistente.

Per questa seconda categoria, si fa riferimento a tutti quei contratti sottoscritti successivamente al 4 Dicembre 2019, data nella quale Banca d’Italia per la prima volta, dopo la Sentenza Lexitor, elimina la partizione tra costi up front e costi recurring.

Il risultato è di facile evidenza: tutti i contratti stipulati prima del 04 dicembre 2019 e per i quali non sono ancora decorsi 10 anni (termine di prescrizione) dalla estinzione anticipata, sarebbero salvi dagli effetti della Sentenza Lexitor e dai principi in essa contenuti.

E ORA? RIMESSIONE DELLA QUESTIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Ma la condotta del Governo italiano può essere considerata irregolare, poiché penalizzante per determinate per i consumatori, oppure ancora in potenziale contrasto con la costituzione?

Non si è fatto attendere l’intervento dei Tribunali.

Non stupisce, infatti, Il Tribunale Ordinario di Torino, I Sez. Civile, (Giudice Dott. Enrico Astuni), con ordinanza del 2 novembre 2021, abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli arti. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Nella menzionata Ordinanza, vengono sollevati dei dubbi legittimi circa il diverso trattamento, in quanto “Anche a seguire, comunque, il diverso indirizzo giurisprudenziale che non ammetteva la possibilità di un’interpretazione dell’art. 125-sexies (previgente) secondo il principio espresso dalla Corte di Giustizia, resta il fatto che l’attuale testo dell’art. 125-sexies recepisce chiaramente la Sentenza e che il comma 2 dell’art. 11-octies, introducendo una differenza di trattamento non giustificata dalle fonti europee, tra contratti anteriori e successivi al 25 luglio 2021, risulta discriminatorio e sospetto di illegittimità costituzionale anche ai sensi dell’art. 3 Cost.. Il secondo periodo del secondo comma non può essere, evidentemente, mantenuto in alcuna sua parte essendo in radicale conflitto con le fonti europee (art. 16 direttiva, Lexitor), mentre il primo periodo del secondo comma, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge”.

Ora si attenderà l’intervento della Corte Costituzionale, per mettere auspicabilmente la parola fine (si auspica) a questo scenario di incertezza.

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