Il contratto di mutuo e di conto corrente sono due tra le più diffuse forme nelle quali normalmente si dipana il rapporto tra banca e cliente, in particolar modo se quest’ultimo assume la natura di imprenditore.

In tal ultimo caso può non essere infrequente assistere a tali tipologie di rapporti intestati al medesimo cliente (magari titolare di un’azienda) che possono anche essere tra loro collegati.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando.

COS’È

Si parla di collegamento negoziale nel caso in cui più contratti autonomi (ossia ciascuno caratterizzato dalla propria causa e, pertanto, realizzabili anche singolarmente) vengano a essere tra loro messi in contatto.

Ma non solo.

Non è sufficiente, infatti, il semplice collegamento tra i contratti, ma bisogna verificare che l’origine di uno dei due negozi giuridici trovi il proprio fondamento (ossia la sua causa) nell’altro, perseguendo uno specifico scopo che è proprio quello di coordinare i due contratti tra di loro.

COME FUNZIONA

Appurato che si tratta di due differenti rapporti che vengono tra loro messi in relazione, bisogna comprendere meglio il meccanismo, ossia quando in pratica il collegamento opera.

Per potersi configurare un collegamento negoziale e poter quindi considerare complessivamente i due rapporti come un unicum, occorre la presenza di due requisiti: quello oggettivo e quello soggettivo.

Il primo, ossia quello oggettivo, deve essere individuato nell’esistenza di un nesso teleologico tra i negozi, visti dalle parti contrattuali come lo strumento da utilizzare per arrivare nella pratica ad un unico assetto che persegua l’interesse delle parti.

Quello soggettivo, invece, è rappresentato dalla volontà comune delle parti di raggiungere un determinato risultato, che è sia quello di ciascun contratto singolarmente considerato, ma anche di coordinarli tra loro per addivenire, appunto, ad una finalità ulteriore.

Ma facciamo un esempio affinché la situazione sia maggiormente chiara.

Ipotizziamo che un’azienda abbia un rapporto di conto corrente con un’apertura di credito in banca e che, a causa di alcune difficoltà, non riesca a movimentarlo adeguatamente.

La banca, temendo di correre il rischio di non recuperare tali somme, potrà sottoporre quale via d’uscita alla società quella di sottoscrive un nuovo contratto, appunto, come quello di un mutuo, le cui somme andranno a ripianare l’esposizione di conto corrente sopra descritto.

Parafrasando, si avrà quindi un affidamento bancario a cui si va ad aggiungere un contratto di mutuo, la cui causa normalmente è quella di elargire denaro per acquistare dei beni; diversamente, invece, le parti decidono di destinare i proventi dell’erogazione del mutuo per azzerare una precedente esposizione debitoria.

È chiaro che, in questo caso, i due rapporti sono collegati tra loro, in funzione del risultato unitariamente perseguito, avendo un rapporto di dipendenza l’uno dall’altro, con effetti che si ripercuotono vicendevolmente tra loro.

ATTENZIONE!

Questa previsione è perfettamente lecita, ma a determinate condizioni.

QUANDO

Nel caso dell’esempio sopra richiamato, l’operazione è lecita e del tutto valida, perché in piena autonomia l’imprenditore, cliente della banca, decide di sottoscrivere un nuovo contratto (e quindi di contrarre un ulteriore debito) per ripianarne uno precedente.

Il punto dunque non è questo, perché non è al contratto di mutuo che si deve guardare, bensì al contratto precedente, ossia a quello di conto corrente affidato.

Vediamo il perché.

Se le somme erogate e titolo di mutuo, infatti, sono destinate al ripianamento di un debito (in tutto o in buona parte) risultante da un rapporto di conto corrente nel quale il saldo negativo è il risultato dell’applicazione illegittima interessi, ovvero dell’applicazione di una commissione di massimo scoperto nulla, si ha un evidentemente un collegamento negoziale, in base al quale va dichiarata la nullità (parziale) del primo contratto (di conto corrente affidato), limitatamente alle somme erogate ed utilizzate per l’estinzione dei debiti illegittimi.

COSA SUCCEDE

Gli addebiti del conto corrente, in quanto illegittimi, dunque, dovranno essere stornati.

Per quanto riguarda il contratto di mutuo, invece, si può ritenere che esso difetti di causa in concreto,

poiché è volto a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente, poiché riveniente da clausole illegittime).

La conseguenza sarà la nullità del contratto di mutuo, che si configura in quanto i debiti preesistenti sono illeciti in quanto non effettivamente esistenti e riconducibili a somme non dovute.

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