La conversione del pignoramento è uno strumento che consente al debitore esecutato di sostituire ii beni pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto a tutti i creditori (sia il procedente, ossia il primo che ha avviato la procedura esecutiva, che quelli successivamente intervenuti).

Tutto questo deve essere fatto prima che il Giudice disponga la vendita, oppure l’assegnazione del bene pignorato.

Ma cerchiamo di capire le finalità di questo istituto giuridico e capirne l’operatività.

RATIO

La norma che regolamenta la conversione rappresenta un’agevolazione riconosciuta al debitore per riuscire a tutelare i propri beni, preservando allo stesso tempo i creditori che, così facendo ottengono il pagamento di quanto dovuto.

COME FARE?

Come accennato nel primo paragrafo, la richiesta di conversione si propone con un’istanza da parte del debitore entro il momento nel quale il Giudice, con Ordinanza, non disponga la vendita o l’assegnazione del bene oggetto del pignoramento, a pena di inammissibilità della domanda.

DOVE?

L’istanza di conversione del pignoramento si deposita presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento.
Un requisito indispensabile, la cui mancanza o, non correttezza, determina la non ammissione della conversione, è l’allegazione di una cauzione pari ad un sesto delle somme vantate dai creditori (normalmente con assegno intestato alla procedura esecutiva).

In mancanza di tale documentazione, infatti, l’istanza di conversione sarà inammissibile.

La cauzione viene versata da parte della cancelleria del giudice presso un conto corrente dedicato alla procedura indicato dal Magistrato.

DECISIONE SULL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza non comporta l’automatica ammissione della conversione del pignoramento.

La decisione, infatti, verrà presa in un’apposita udienza, fissata entro 30 giorni dal Magistrato.

In questa sede il Giudice, ascoltati sia il debitore che il creditore (oppure i creditori), accertata la correttezza delle somme versate a titolo di cauzione, ammette la conversione delle somme in sostituzione del bene pignorato e stabilisce la durata della rateizzazione (che per legge non può essere superiore a 48 mesi).

COSA SUCCEDE DURANTE LA RATEIZZAZIONE DELLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Una volta autorizzata la conversione e stabilito il numero di rate per cui la stessa è ammessa, il Giudice avrà il compito di verificare periodicamente il rispetto dei termini di rateizzazione concessi.

Per tale ragione vengono fissate delle udienze di verifica (normalmente ogni sei mesi), all’esito delle quali, accertata la regolarità dei pagamenti, il Giudice dispone l’attribuzione delle somme presenti sul conto corrente al creditore (oppure ai creditori).

ATTENZIONE!

Una cosa alla quale deve essere prestata la massima accortezza da parte del debitore è il rispetto dei termini di pagamento.

È fondamentale, infatti, che le rate previste dalla conversione siano sempre versate tempestivamente.

Omettere, oppure pagare in ritardo di oltre 30 giorni anche solamente una delle rate previste dalla conversione, comporta per il debitore la decadenza dal diritto di proseguire la rateizzazione.

In questa circostanza tutte le somme versate (sia la cauzione che le rate) verranno acquisite come facenti parte dei beni pignorati e il Giudice, su istanza del creditore procedente o di quelli intervenuti, dovrà disporre la vendita.

Tutto questo perché la conversione può essere richiesta una sola volta e, pertanto, il mancato rispetto del piano di rateazione, comporta la decadenza e, quindi, la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.

ESTINZIONE DELLA PROCEDURA E CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO

Nel caso in cui, invece, la rateizzazione prosegua regolarmente, una volta raggiunta la somma pretesa dai creditori, il Giudice, in una delle udienze di verifica, accertato l’integrale pagamento del debito, dichiarerà l’estinzione della procedura.

Fino a questo momento, il pignoramento non verrà meno.

Questo perché le cose pignorate vengono liberate dal vincolo solo al versamento dell’intera somma pretesa dai creditori.

Contatto Skype

Cecchini Studio Legale

live:gianfra.77