FIDEIUSSIONI BANCARIE RIMEDI EFFICACI

Prestare una garanzia per un finanziamento richiesto è una cosa abbastanza comune.

Lo è ancor di più per chi è titolare oppure socio di una piccola o media impresa, perché in questi casi lo si fa per una propria attività.

Spesso il ricorso agli istituti di credito è un passaggio quasi obbligato per chi vuole avviare oppure espandere i propri affari.

Con il passare del tempo, però, le situazioni possono evolversi in maniera imprevedibile, diventando pesanti come macigni sulle spalle del privato o dell’azienda.

Sono proprio quelle firma apposte in calce alle garanzie che possono dare luogo a problemi.

In particolar modo quando le banche avanzano richiesta di pagamento, in conseguenza delle quali si palesa il rischio di perdere tutto.

Proprio per questa ragione il tema delle fideiussioni prestate, infatti, è divenuto particolarmente sentito negli ultimi anni.

Ma andiamo con ordine cercando di capire bene di cosa stiamo parlando.

COS’È UNA FIDEIUSSIONE?

Si tratta di un contratto di garanzia, per mezzo del quale il creditore, diciamo pure normalmente una banca, si tutela con il proprio cliente per ottenere la restituzione delle somme erogate.

COME FUNZIONA?

In sostanza, una volta prestata la propria garanzia, la banca creditrice avrà la possibilità di richiedere il pagamento anche al fideiussore che, in quanto tale, ha l’obbligo di pagare nel caso in cui il debitore principale non adempia alla propria obbligazione.

Siamo in presenza di un contratto, in merito a quale normalmente è la banca a predisporre tutte le clausole, senza che il soggetto che apponga la firma abbia partecipato in alcun modo alla stesura del testo.

verosimilmente QUESTO È QUELLO CHE SUCCEDE!!!

La mancata elaborazione congiunta del testo contrattuale, insieme al fatto che, quasi sempre, il cliente ha la necessità di denaro, fanno sì che le condizioni della fideiussione siano a netto vantaggio della banca.

Quando questo succede, probabilmente si tratta di una fideiussione FONDATA SULLO SCHEMA ABI, sarebbe a dire un contratto di garanzia, sottoscrivendo il quale si presta la garanzia con tutto il proprio patrimonio.

SCOPRIRE COME DIFENDERSI

Nella maggior parte dei casi, però, non si pensa che il documento che si è sottoscritto è stato redatto sulla base di uno schema standard, senza tenere minimamente in considerazione la situazione effettiva di chi ha firmato.

Quanto accade in situazioni del genere configura una violazione dei diritti del consumatore a poter effettuare una scelta consapevole, ossia valutare in concreto cosa sia più conveniente la propria situazione.

In caso contrario questi diritti vengono lesi, configurandosi tale ipotesi proprio nei casi in cui vengano adottate all’interno dei contratti bancari una serie di clausole volte a limitare la libera concorrenza.

A tale proposito si precisa che le fideiussioni omnibus sono state dichiarate parzialmente nulle, se conformi allo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “ai contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europeasono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Tale principio, pronunciato con SENT. SEZIONI UNITE CASSAZIONE 30 DIC. 2021 N. 41994 è destinato ad avere una portata epocale.

PERCHÉ?

A partire dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, Banca d’Italia, in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi riscontrava l’applicazione costante da parte degli istituti di credito di tre disposizioni poste in violazione della libertà di concorrenza.

Si tratta della presenza di alcune clausole all’interno del contratto che comportano delle rinunce a carico del debitore con evidente vantaggio in favore della banca.

La nullità si riferisce proprio agli articoli penalizzanti per il debitore che, invece, agevolano le banche per il recupero dei propri crediti.

Nello specifico la fideiussione basata sul modello ABI è nulla poiché contraria a norme imperative.

QUANDO LA FIDEIUSSIONE È NULLA?

È nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento.

Almeno per ogni fideiussione che contiene la dicitura modello ABI (ossia la presenza delle clausole vietate).

In buona sostanza le fideiussioni predisposte su modello ABI sono nulle per comportamento anticoncorrenziale e distorsione della concorrenza.

COSA SUCCEDE ADESSO?

L’importanza della Sentenza è evidentissima!!!

Chi ha sottoscritto la fideiussione deve provare di aver firmato, avvalendosi di quella che viene definita prova privilegiata.

Di converso, invece, la banca sarà tenuta a dimostrare che il contratto di fideiussione applicato nel caso specifico, non costituisca applicazione dell’intesa illecita, ovvero che si sia fatto utilizzo di un modello specifico per il caso concreto a non su quelli utilizzati generalmente nel mercato.

COSA CAMBIA?

Ci sono degli aspetti importantissimi in materia, destinati ad avere una notevole rilevanza nelle vicende tra gli istituti di credito e i clienti.

I principi emersi stabiliscono con certezza che:

  1. i soggetti che possono attivarsi nei riguardi della banca (legittimati attivamente), sono sia gli imprenditori che i consumatori;
  2. le azioni giudiziarie potranno riguardare sia la richiesta di nullità delle fideiussioni, ma anche quelle relative ai danni subiti (ad esempio per quei casi nei quali, in conseguenza di garanzie prestate, si sia subita un’esecuzione immobiliare con i propri beni venduti all’asta);
  3. le predette azioni giudiziarie sono tra loro cumulabili, quindi l’azione di nullità è esperibile congiuntamente con la domanda di ripetizione di indebito e con quella di risarcimento del danno;
  4. i provvedimenti della Banca d’Italia, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, hanno natura di atti con <> illecita da parte delle banche, per cui <>, quindi Banca d’Italia ha portata di PROVA della condotta Anticoncorrenziale;
  5. la nullità delle clausole è rilevabile d’ufficio, per cui anche in assenza di esplicita richiesta, il Giudice potrà farlo d’ufficio di propria iniziativa.

COSA FARE?

Muoversi subito!

E verificare se è possibile difendere il proprio patrimonio!

Il garante (fideiussore) potrà pertanto opporsi alle richieste di pagamento derivanti dalla banca, come nelle ipotesi di decreti ingiuntivi, esecuzioni, oltre che agire per liberarsi dalla fideiussione facendone dichiarare la nullità in Tribunale, oppure chiedere i danni per fideiussioni sulla scorta delle quali si sono versate delle somme a seguito di condanna, fino ad arrivare alla richiesta della cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF.

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Cecchini Studio Legale

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