Uno dei problemi che può occorrere in capo all’amministratore di una società, specialmente quando quest’ultima non sia stata gestita in maniera attenta, è il reato di bancarotta.

COS’E’

Con il termine bancarotta si definisce la condotta posta in essere da chi dissimula le proprie reali disponibilità economiche per sottrarre il patrimonio sociale o personale alle pretese dei propri creditori, con intento diretto a realizzare un’insolvenza anche apparente.

La bancarotta è un tipico reato della crisi d’impresa e il presupposto comune è la dichiarazione giudiziale di fallimento dell’imprenditore commerciale o della società.

Stante il concetto generale di definizione di Bancarotta, fornire una definizione univoca non è possibile perché la legge fallimentare ne contempla diverse figure e i numerosi interventi legislativi hanno determinato un complesso e dettagliato quadro normativo.

Volendo tentare una che si distinguono per le differente condotte e stati psicologici necessari affinché si configurino le distinte fattispecie, attualmente ci si riferisce a due diverse fattispecie bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta.

PROFILI NORMATIVI

Attualmente la disciplina dei reati di bancarotta è stata rimodellata a seguito della recente pubblicazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” –

Alla base della novella legislativa vi era l’intento di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con le principali finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale  di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze e di tutelare anche i soggetti terzi coinvolti.

La novità di rilievo è data dal fatto che scompare all’interno delle disposizioni penali, il concetto di “fallimento” e di “fallito”, sostituito da quello di “liquidazione giudiziale.

L’elemento che dunque accomuna tutte le ipotesi di bancarotta, quindi, non è più costituito dalla dichiarazione di fallimento ma dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero, l’istaurazione della la procedura che sostituisce il fallimento finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Preme ancora evidenziare, la liquidazione giudiziale è considerata come condizione obiettiva di punibilità, con la conseguenza che la medesima incide su un fatto che è già considerato come reato con il compimento di uno dei fatti tipici, mentre per la giurisprudenza di legittimità viene indicata come elemento costitutivo o come condizione di esistenza del reato.

I fatti e le condotte sinteticamente individuata in precedenza e meglio specificate nel proseguo diventano penalmente rilevante solo dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

I SOGGETTI DELLA BANCAROTTA

Soggetto attivo della bancarotta propria, è l’imprenditore individuale dichiarato fallito.

Nel tempo, a seguito di una serie di interventi normativi,  la nozione di imprenditore ha subito delle sostanziali novità.

Attualmente sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Quanto all’ipotesi di bancarotta fraudolenta sono soggetti attivi del reato, non solo gli imprenditore ma altresì gli amministratori, i direttore generale, sindaci, i liquidatori di società e i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti per estensione.

QUANDO?

I soggetti indicati sono punibili se prima del fallimento oppure durante la procedura, distruggono, occultano, sottraggono, dissipano e falsificano in tutto o in parte i beni del fallito o riconoscono ed espongono passività inesistenti.

La bancarotta può essere propria o impropria, a seconda che il fatto di bancarotta semplice o fraudolenta sia commesso da un imprenditore individuale fallito o da un soggetto diverso dal soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, come, ad esempio, un amministratore, un direttore generale, un sindaco o un liquidatore di una società commerciale.

Nel contesto della bancarotta propria debbono essere ricondotti anche i fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili, come si evince dall’art. 328, secondo il quale la sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni, produce il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili.

BANCAROTTA SEMPLICE

Il reato di bancarotta semplice, ovvero quella patrimoniale, è contemplata all’interno dell’ art 323 , co I del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

COSA SUCCEDE?

È punibile, con la reclusione da sei mesi a due anni, l’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale che, al di fuori delle ipotesi contemplate nell’art. 322, abbia fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, abbia consumato una parte notevole del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, abbia compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale, abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa, o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

Necessaria è la definizione di spesa eccessiva, da distinguere dal concetto di dissipazione,

Sono spese eccessive quelle personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell’azienda, risultano sproporzionate alla capacità economica dell’imprenditore.

Per  valutare il carattere eccessivo o meno delle dette spese si deve effettuare un’analisi che non si soffermi tanto sull’origine o sulla natura delle stesse ma che riguardi sia l’entità delle spese, che devono essere  sproporzionate tenuto conto del periodo di tempo al quale vanno fatte risalire ed al numero dei soggetti beneficiari.

La giurisprudenza ha evidenziato che per spesa eccessiva si intendono tutte quelle spese immotivate che non siano poste in connessione con la vita dell’azienda e che siano del tutto sproporzionate con la capacità economica dell’imprenditore.

Per dissipazione, di norma ingiustificata, si intende la spesa eccessiva che comporta una violazione del dovere di continenza oltre il normale, imposta all’imprenditore da una particolare condizione patrimoniale a tutela dei creditori.

Per operazioni di pura sorte si intendono atti attraverso i quali si rischia una parte del proprio patrimonio per uno scopo che ha la sua base nella vita economica dell’azienda ma che l’esito può non essere predeterminato dallo stesso.

L’aggravamento del dissesto è collegato al comportamento dell’imprenditore che con ritardo non da attuazioni a piani e/o strumenti normativi anche a tutela di precedenti operazioni gravemente imprudenti o dovute ad altra grave colpa.

In merito all’elemento psicologico dell’autore del reato, è indifferente che il fatto sia commesso con dolo o con colpa, anche se si registrano orientamenti giurisprudenziali che tendono a differenziare l’elemento soggetto  in ordine alle diverse ipotesi ex art 323 c.p.

Da ultimo si evidenzia che l’art. 323 prevede una ulteriore fattispecie di bancarotta semplice, definita documentale, consistente nel non avere soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale, seppur equiparato il trattamento punitivo la condotta censurata riguarda le modalità di tenuta delle scritture contabili prescritte dalla legge, ritenute come assolutamente obbligatorie, ad esclusione delle scritture imposte per finalità meramente fiscali.

La tenuta delle scritture può essere irregolare per assenza d requisiti di regolarità formale e sostanziale richiesti dalla legge e degli usi commerciali, oppure incomplete, che seppure formalmente regolari, si riscontrano lacune o intermittenze a causa della mancata registrazione di alcune operazioni.

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