IPOTECA SPROPORZIONATA E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Una situazione particolare che può venirsi a creare nell’ambito delle azioni di responsabilità e dei risarcimenti riguarda tutti quelli che sono i rapporti bancari nei quali ci sia la contestazione del conto corrente, dell’apertura di credito o di altra tipologia di rapporti bancari, in conseguenza dei quali sia stata iscritta una ipoteca sproporzionata.

Accade spesso, infatti, che l’imprenditore, colmo di buoni propositi e desideroso di fare il meglio per la propria attività, sia disposto anche ad arrivare a garantire con i propri beni personali.

Inutile dire che in queste circostanze il rischio può essere notevole.

Ma cerchiamo di capire meglio quali sono le dinamiche che si possono sviluppare.

Come è noto, l’andamento di un’attività imprenditoriale può subire degli andamenti altalenanti e, nel caso questo si verificasse, nei periodi di difficoltà i rapporti bancari sono tra quelli che presentano le criticità maggiori, in special modo quando sono state prestate garanzie personali.

COSA SUCCEDE?

La banca, in situazioni del genere, potrebbe agire nei confronti dell’impresa ma, al tempo stesso, procedere anche nei confronti di chi, come l’imprenditore, abbia prestato garanzia.

L’Istituto di credito potrà tentare di costituirsi un titolo esecutivo, quale può essere, a titolo esemplificativo, un decreto ingiuntivo (che a volte può essere provvisoriamente esecutivo, come nei casi di rapporti di contratti di mutuo).

L’impresa (e i garanti nel caso), tuttavia, potrebbe opporre il decreto ingiuntivo, contestando la pretesa creditoria per varie motivazioni, tra le quali, ad esempio, la non debenza di alcune somme addebitate in maniera del tutto illegittima a titolo di interessi e spese.

Interessante è capire quale sarà il risultato nel caso in cui gli addebiti bancari non siano dovuti e, di conseguenza, la pretesa della banca infondata.

Ma andiamo con ordine, perché torneremo sul punto nell’ultimo paragrafo.

COSA SIGNIFICA?

Ciò significa che la banca cerca, per garantirsi la restituzione delle somme erogate, di costituirsi uno strumento (il titolo esecutivo, appunto) che le consenta di attivare una procedura esecutiva potenzialmente idonea a far sì che i beni del garante possano essere venduti all’asta.

Una volta conseguito tale titolo, è frequente che la banca iscriva ipoteca giudiziale sia sul patrimonio dell’impresa che su quello personale dell’imprenditore, anche se nel frattempo la causa tra le parti, relativa alla contestazione delle somme addebitate potrebbe essere ancora in corso.

PERCHÉ?

Fin quando si tratta di un debito ingente, tale condotta può trovare una ragion d’essere nell’esigenza di tutela dell’esposizione debitoria rilevante.

Ma non sempre è così.

Ci si deve interrogare, infatti, su cosa accada in quelle situazioni nelle quali, a fronte di un debito modesto, la banca iscriva ipoteca sull’intero patrimonio.

La situazione può diventare di particolare difficoltà, poiché l’iscrizione ipotecaria sull’intero patrimonio, anche su quello del garante, impedisce ogni tipo di movimentazione.

A titolo esemplificativo, qualora l’impresa o l’imprenditore stesso volessero provvedere al pagamento di quanto dovuto nei riguardi della banca, magari procedendo alla vendita di un proprio bene, avrebbero un ostacolo insormontabile.

COSA FARE?

La prima cosa da fare in questi casi è tentare un componimento, chiedendo la restrizione dell’ipoteca, manifestando alla banca la propria volontà di procedere al saldo dell’esposizione debitoria tramite la vendita di un proprio bene (sia esso aziendale oppure personale).

Ma non è detto che la banca accetti questa soluzione.

QUINDI?

È fin troppo evidente il rischio che corre l’imprenditore (nonché l’impresa in questi casi).

L’impossibilità di disporre del proprio patrimonio è ostativa al componimento della situazione.

Ma non solo.

Potrebbe anche darsi il fatto che, un immobile appetibile per determinati soggetti, la cui vendita venga impedita in un determinato momento storico a causa dell’iscrizione ipotecaria sproporzionata, non riesca più ad essere venduto successivamente.

Le ragioni in questo caso possono essere tante, ma il danno arrecato dalla mancata vendita è evidente.

COSE DIFENDERSI IN QUESTI CASI?

Oltre ad avanzare la richiesta di restrizione o riduzione dell’iscrizione ipotecaria sproporzionata, si può anche richiedere il risarcimento del danno.

QUAL È IL DANNO RISARCIBILE NEL CASO DI IPOTECA SPROPORZIONATA?

La richiesta di risarcimento può essere effettuata per due differenti categorie di danno.

In primo luogo, si può richiedere alla banca il danno da perdita di chance, ossia il problema causato dall’impossibilità di vendere l’immobile.

A titolo esemplificativo, come sopra anticipato, basti pensare al caso in cui si riceva una richiesta per un immobile, gravato da iscrizione ipotecaria, che non potrà, evidentemente, essere oggetto di compravendita.

In secondo luogo, è riconosciuta la possibilità di chiedere il danno causato dalla “difficoltà di accesso al credito”.

Questa tipologia di danno è diretta conseguenza della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.

Ma è chiaro che, nel caso in cui la pretesa della banca fosse infondata (come anticipato nelle battute iniziale del presente articolo), sia l’impresa che l’imprenditore avrebbero subito un gravissimo pregiudizio, scaturente dall’impossibilità di accedere al credito in conseguenza di una segnalazione scaturente da un credito inesistente.

La segnalazione, infatti, paralizza il soggetto destinatario.

È chiaro che, in questi casi, in particolar modo in quelli in cui ci sia stata una segnalazione per un credito che si sia accertato non esser tale, il danno non potrà che essere duplice, sia per quanto riguarda il blocco di eventuali vendite degli immobili, sia per l’impossibilità di accedere al credito bancario sotto qualsiasi forma.

Queste prospettive, oltre ad essere di grande portata innovativa, conferiscono, evidentemente, piena tutela del patrimonio, sia dell’impresa che dei garanti.

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