TRUST AUTODICHIARATO E TRUST AUTODESTINATO

Uno strumento giuridico volto alla tutela del patrimonio, ormai largamente utilizzato in Italia, è quello del trust

Oltre allo schema classico, ne esistono alcune forme particolari, tra le quali risultano essere di particolare interesse quelle del trust autodichiarato e del trust autodestinato

Vediamo bene di capire di cosa si tratta e in cosa divergono rispetto all’impostazione tipica del trust, per scoprirne vantaggi e svantaggi.

TRUST AUTODICHIARATO: COS’È?

Nel trust, come noto agli operatori, intervengono 3 soggetti con ruoli ben distinti: il settlor o disponente, ossia colui che fa confluire i propri beni nel trust, affidandone la gestione ad un secondo soggetto, chiamato trustee. In ultimo, terza figura è quella del beneficiario (uno o più di uno) che può godere dei frutti del trust.

Queste figure, nell’impostazione standard, sono individuate in tre persone diverse, ma può non essere sempre così.

Il trust autodichiarato, infatti, vede convergere sulla medesima persona il ruolo di settlor e quello di trustee.

Tutto questo avviene autonominandosi quale soggetto incaricato del controllo dei beni facendo sì che, in sostanza, il trasferimento dei beni, tipico del trust, non abbia luogo.

COME FUNZIONA

Così come descritto, il trust autodichiarato parrebbe non aver logica.

E invece no.

Poiché pur mantenendo il controllo materiale dei beni, all’interno del patrimonio del settlor viene operata una separazione del patrimonio, con i beni conferiti in trust che tecnicamente fuoriescono dalla sfera patrimoniale del settlor.

Così facendo, il settlor indica esso stesso un vincolo di destinazione dei beni ai beni conferiti in trust, ed è per tale ragione che si parla di trust autodichiarato.

È LECITO UN TRUST AUTODICHIARATO?

La risposta è assolutamente sì.

Data la particolarità di questo tipo di trust, rappresentata dal fatto che, tecnicamente, i beni restano nella materiale disponibilità della medesima persona, è opportuno provvedere alla nomina di una ulteriore figura, ossia quella del guardiano, che avrà il compito di vigilare sull’operato del trustee, verificando se, effettivamente, i beni conferiti in trust siano gestiti secondo quanto previsto nell’atto istitutivo dello stesso.

Tutto questo per accertare che l’amministrazione dei beni del trust venga fatta nell’interesse di chi è il beneficiario finale.

Uno degli utilizzi maggiormente diffusi che si fa con il trust autodichiarato è quello rivolto ai figli; si parla in questo caso di trust autodichiarato familiare.

PERCHÉ?

Creare un trust nell’interesse de figli può avere diverse ragioni, come, ad esempio, quello di costituire una garanzia in favore di bambini ancora molto piccoli che, in quanto tali, non siano in grado di avere una gestione oculata del patrimonio.

QUALI VANTAGGI?

Il primo vantaggio, facilmente intuibile, è la separazione del patrimonio, così da avere una maggior tutela sotto diversi aspetti, sia quanto riguarda lo schermare il proprio patrimonio dai creditori, ma anche per quel che attiene alla sfera ereditaria, in quanto il trust sarebbe al di fuori del patrimonio conteso tra gli eredi a vario titolo.

Il secondo aspetto, di non poco rilievo, è rappresentato dal fatto che il settlor continua a gestire i propri beni (seppur nell’interesse indicato in trust) usufruendo della protezione del trust senza che un soggetto terzo ne abbia la gestione.

In ultimo, ma non in ordine di importanza, abbiamo il vantaggio fiscale, in quanto la tassazione del trust autodichiarato avviene nella misura del pagamento IRES al 24%.

Altri indiscutibili vantaggi fiscali sono:

non debenza dell’imposta di donazione, nel caso in cui il trust, abbia una finalità come quella del trust familiare;

non è dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale se il trust ha ad oggetto immobili.

Altra particolare figura del trust è quella del trust autodestinato.

Anche in questo caso ci sono due ruoli che vengono ricoperti dalla medesima persona.

TRUST AUTODESTINATO: COS’È?

Quando in seguito alla costituzione di un trust il settlor ha intenzione di continuare a godere dei frutti dei beni che vengono conferiti in trust, si può costituire il trust autodestinato.

In questo caso, quindi, a differenza di quanto visto nel trust autodichiarato (nel quale a coincidere sono la figura del settlor e del trustee), sono il ruolo del settlor e quello del beneficiario a confluire nel medesimo soggetto.

È LECITO UN TRUST AUTODESTINATO?

Anche in questo caso la risposta è affermativa.

Ma attenzione.

Bisogna distinguere il caso in cui il beneficiario sia più di uno rispetto all’ipotesi nella quale sia unico.

In tale ultima ipotesi, infatti, la questione appare più delicata e, pertanto, è necessario avere la massima accortezza per evitare che il trust possa essere contestato.

Entriamo nel dettaglio per capire di più.

È certamente sempre lecito, ad esempio, un trust autodestinato volto a conferire beni in trust con beneficiario un soggetto incapace, mentre di converso, potrebbe destare sospetti il conferimento in trust dei beni da parte di un soggetto imprenditore, nominando quale trusteee il proprio legale di fiducia.

TRUST AUTODICHIARATO E AUTODESTINATO: PUNTI DI CONTATTO

Le due figure così come individuate possono intersecarsi tra loro.

Possiamo avere, infatti, casi nei quali le tre figure di settor, trustee e beneficiario coincidono.

Nel trust autodichiarato, come visto, il settlor si autonomina trustee, imponendo un vincolo sui beni conferiti.

È possibile in questo caso che, qualora il disponente sia anche beneficiario, le tre figure coincidano.

C’è però un elemento da evidenziare.

In siffatta ipotesi, pur essendo in astratto ammissibile, è fondamentale che il beneficiario sia più di un soggetto.

In sostanza, sarà necessario che, oltre al settlor, ci siano anche altri soggetti beneficiari, così da rendere lecito il trust.

Ad esempio, un trust nel quale il disponente, autonominatosi trustee, gestisce i beni nel proprio interesse, ma anche per quello dei figli.

In tale situazione, essendo il trust gestito anche nell’interesse dei figli del disponente, l’operazione è considerata perfettamente lecita.

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