LA TUTELA DEL MARCHIO

Sotto un profilo giuridico (Articolo 7 del Codice Italiano della Proprietà Industriale), per Marchio si intendono delle cose che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”. Analogamente, l’articolo 4, a) del Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea dispone che: “Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre,i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

COS’È?

Con la definizione “marchio” s’intende un qualunque segno (parole – ivi compresi nomi di persone – lettere, disegni, combinazioni di colore oppure ancora forme di un prodotto o di una determinata confezione) che abbia la caratteristica di essere unico e di potersi distinguere dagli altri prodotti o servizi presenti sul mercato.

Si tratta di elenchi esemplificativi che non escludono, quindi, l’esistenza di altre possibili forme di marchio purché dotati di capacità distintiva.

Le caratteristiche del marchio, affinché questo possa essere meritevole di una tutela sotto l’aspetto giuridico sono:

Originalità, ossia il fatto che deve essere idoneo a individuare dei prodotti rispetto ad altri dello stesso genere, quindi deve avere un carattere distintivo.

In sostanza si deve percepire il collegamento tra un prodotto e l’azienda titolare dello stesso.

Verità, cioè non devono essere contenuti nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”. (art. 14, 1° comma, lett. b, c.p.i).

Novità perché non essere oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che “…. siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato… per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

(art.12, lett.d).

Liceità, in quanto è vietato registrare come marchio d’impresa i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, oppure i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

La mancanza dei requisiti sopra esposti può comportare la nullità del marchio (art. 25 c.p.i.).

LIMITI

La tutela riconosciuta al marchio incontra comunque dei limiti, in quanto non possono essere utilizzati come marchi:

Le denominazioni generiche di prodotti o servizi (ad esempio, “scotch drink” per una bevanda a base di whisky);

Quelli contenenti solamente una descrizione, come la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica (ad esempio, “detergente ” per prodotti di pulizia);

I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole “super”, “extra”, “lusso”.

COME SI REGISTRA?

La prima cosa da fare è individuare un logo di pertinenza per la propria attività (che non sia già esistente in maniera del tutto o in parte identità).

La domanda di registrazione deve essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, oppure presso una Camera di Commercio.

È fondamentale allegare alla domanda:

tasse e bolli previsti;

indicare i prodotti che si vogliono tutelare;

presentare il marchio originale.

QUANTO COSTA REGISTRARE UN MARCHIO ITALIANO?

costi previsti per effettuare la registrazione tengono conto:

  • dei diritti di segreteria che ammontano a 40€;
  • della marca da bollo pari a 16€;
  • della tutela di ogni classe di servizi e prodotti della propria attività che ammonta a 34€;
  • delle tasse da pagare all’Ufficio Brevetti e Marchi.

PERCHÉ REGISTRARE UN MARCHIO?

La ragione è dovuta al fatto che, così facendo, si ha la garanzia dell’uso esclusivo del marchio stesso e il divieto per terze persone di utilizzarlo senza autorizzazione.

Ma attenzione!

Nessun obbligo di registrazione.

In certi casi, infatti, si può parlare di “marchi di fatto” (ossia non registrati) che si hanno quando un determinato simbolo, disegno oppure nome sia riconducibile ad un determinato prodotto.

Tuttavia è evidente che, pur essendo previsti dall’Ordinamento giuridico, tali tipologie di marchi sono evidentemente più difficili da difendere dall’uso indebito.

La ragione è dovuta alla mancanza di data certa del momento di inizio dell’uso, proprio per assenza di registrazione.

Oltre a questa forma di tutela, altra ragione intuitiva dell’importanza della registrazione di un marchio è la maggior spinta in termini di comunicazione di cui si giova chi registra, semplificando così la promozione della propria attività sul mercato.

In determinati casi, il marchio potrà arrivare ad avere un valore commerciale talmente elevato da poter essere concesso in uso o, addirittura, quale forma di garanzia per ottenere dei finanziamenti.

Ne deriva l’importanza di creare un marchio che sia fortemente distintivo, capace di contenere un messaggio intrinseco che consenta al consumatore di associare un determinato prodotto ad una specifica impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili di imprese concorrenti.
Dunque il deposito e la successiva registrazione di un marchio costituiscono una importante opportunità di sviluppo e accrescimento del patrimonio di un’impresa attraverso la graduale acquisizione di quote di mercato e il consolidamento della propria immagine e reputazione.

Si tratta, pertanto, di un piccolo investimento iniziale che talvolta viene sottovalutato, ma che risulta di grande importanza per un’azienda che si affaccia su un mercato ampio e globalizzato in cui “distinguersi” è l’essenza della propria crescita.

QUANDO SCADE?

Il deposito di un marchio è valido per dieci anni ed è poi possibile rinnovarlo al momento della scadenza.

QUALI DIFFERENZE TRA MARCHIO ITALIANO, EUROPEO E INTERNAZIONALE?

Oltre che sotto l’aspetto della rilevanza geografica, la differenza tra le procedure riguarda soprattutto le diverse formalità da espletare per ottenere il marchio.

In realtà la scelta dipende fondamentalmente dai Paesi nei quali si ha interesse ad essere tutelati. Con il marchio comunitario si può con un’unica domanda essere protetti in tutti gli stati che fanno parte dell’Unione Europea.

Con il marchio internazionale, invece, si devono scegliere gli stati che interessano e pagare una tassa per ognuno, non viene effettuata la ricerca ed il marchio equivale a tanti marchi nazionali anche se la procedura di concessione è unica. Altra differenza consiste nel fatto che mentre si può depositare fin da subito una domanda di marchio comunitario, per potere depositare un marchio internazionale è indispensabile avere prima già depositato un marchio a livello italiano ovvero a livello comunitario, per cui si dovrà prima effettuare questo deposito e sostenere la relativa spesa.

Il costo dei due marchi, internazionale e comunitario, varia in base al numero delle classi di prodotti che interessano ed al numero degli stati che vengono indicati.

COSA SUCCEDE QUANDO UN MARCHIO È SIMILE?

Copiare il marchio o logo altrui è un atto illecito.

Il titolare di un marchio acquista il diritto di fare uso esclusivo del proprio segno, come previsto chiaramente dall’art. 20 CPI: «Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.»

In generale non è quindi ammessa l’identità di marchi per la stessa tipologia di prodotto o servizi, mentre nel caso di un marchio molto famoso, la restrizione arriva a riguardare anche prodotti e servizi differenti, in quanto si ritiene che la rinomanza del marchio sia talmente grande da conferire a chi lo utilizza un vantaggio ingiusto.

Il titolare del marchio che verifiche l’esistenza di una copia può rivolgersi al Giudice per chiedere che chi ha copiato cessi immediatamente l’uso del marchio e per ottenere il risarcimento dei danni, che sarà calcolato sulla base di diversi parametri e che, a seconda dei casi, può raggiungere importi molto elevati.

Inoltre, come sanzione aggiuntiva, i Tribunali spesso ordinano la pubblicazione della sentenza di condanna su quotidiani e riviste.

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