COS’È?

Tra le varie categorie di pignoramento a disposizione dei creditori, una è quella consente di agire direttamente sul conto corrente del debitore.

Si tratta di una procedura presso terzi, ossia un procedimento che consente di andare a reclamare delle somme nei confronti di un soggetto nei confronti del quale il nostro debitore vanta un credito.

Nel caso in narrazione, il terzo si individua in una banca presso la quale il debitore vanti una provvista di denaro.

Ma andiamo con ordine.

La procedura può essere diversa a seconda che il creditore sia un soggetto privato (una banca, un fornitore, la controparte di una causa, ecc.) o l’Agenzia Entrate Riscossione.

TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTI E DIFFERENZE?

La differenza non sussiste solamente sotto il profilo nominale, ma anche sotto quello sostanziale.

Nel caso in cui a procedere al pignoramento sia un soggetto privato, per procedere al pignoramento del conto corrente è necessario che si instauri una procedura in Tribunale.

Il discorso cambia radicalmente, invece, nel caso in cui la pretesa creditoria provenga dall’Amministrazione Finanziaria che si sia attività per il tramite dell’Agente della riscossione.

In siffatta ipotesi il tutto si consuma con una “comunicazione” inviata alla banca (l’atto di pignoramento) contenente l’obbligo di distrarre le somme in favore di Agenzia Entrate Riscossione entro 60 giorni.

Come si può facilmente comprendere, la differenza è enorme!

PERCHÉ?

Il motivo è dovuto al fatto che è riconosciuta all’Amministrazione Finanziaria una maggior autonomia nel recuperare i propri crediti, poiché di interesse pubblico, il che appare quanto meno discutibile.

COME USCIRNE?

Ebbene, nel caso nel quale si subisca il pignoramento da parte del Fisco sul proprio conto corrente, oppure ancora nel caso in cui venga pignorata la propria pensione o il proprio stipendio, è opportuno cercare di capire come uscirne, magari proprio leggendo questo articolo.

Sul tema è stata la Suprema Corte di Cassazione ad offrire un’arma valida ed efficace per contestare il pignoramento del conto corrente.

Vediamo di cosa si tratta.

COME CONTESTARE IL PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE

Se il soggetto creditore è l’Amministrazione Finanziaria, l’iter parte con l’invio della cartella esattoriale che, dopo 60 giorni dalla notifica, diventa definitiva, ossia non può cioè più essere impugnata.

Una volta fatto decorrere inutilmente tale termine, l’Agente della Riscossione ha il diritto di procedere a pignorare i beni del contribuente.

In questi casi, quindi, i soggetti titolari di un conto corrente, una pensione o uno stipendio sono evidentemente quelli più a rischio, poiché i loro redditi sono facilmente rintracciabili.

È in casi come questi che il Fisco, con ragionevole certezza di recuperare le somme pretese, mette in moto una procedura che prende il nome di pignoramento presso terzi.

Con tale procedura viene ordinato al datore di lavoro, all’Inps o alla banca di bloccare le somme non versate dal contribuente all’erario e di bonificarle direttamente sul conto dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

In definitiva, il pignoramento presso terzi inizia con una “comunicazione” inviata sia al debitore che al terzo pignorato (vale a dire, la banca, il datore di lavoro, l’Inps) che è appunto l’atto di pignoramento.

ATTENZIONE!

Questo diventa un punto di fondamentale importanza.

Capita spesso, infatti, che l’atto di pignoramento sia incompleto. Di solito, infatti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione si limita ad indicare le somme dovute dal debitore nel loro ammontare complessivo, tutto questo senza entrare troppo nel dettaglio e dare spiegazioni sul debito complessivo.

Il principio enunciato dalla Cassazione, invece, stabilisce il contenuto minimo che l’atto di pignoramento deve avere, cioè specificare in maniera dettagliata e analitica:

  • a che titolo sono dovuti gli importi (se cioè si tratta di multe, bollo auto, Irpef, ecc.);
  • il numero delle cartelle esattoriali già notificate al contribuente e da lui non pagate.

ATTO DI PIGNORAMENTO INCOMPLETO: NULLITÀ DELLA PROCEDURA

In buona sostanza, dunque, se nell’atto di pignoramento manca l’indicazione dettagliata:

  • dei crediti;
  • della loro natura;
  • dei singoli importi dovuti;

allora tutta la procedura di pignoramento presso terzi è illegittima.

Il debitore, dunque, avrà l’onere di fare opposizione entro 20 giorni.

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