Al momento del decesso di una persona si apre la successione ereditaria, che comporta il trasferimento delle posizioni giuridiche, siano esse attive o passive, dal de cuius a colui o coloro che vi subentrano.

Nello specifico, si parla di successione:

a) a titolo universale con la quale l’erede subentra (in quota – parte o per l’intero) in tutti i diritti e gli obblighi che non vengono meno con la morte del de cuius;

b) a titolo particolare, nel qual caso il successore, definito legatario, subentra solo nel o nei rapporti patrimoniali che sono stati individuati da parte del defunto.

Pur se può sembrare un’affermazione ovvia, è evidente che la sistemazione del patrimonio è certamente utile a tenere in equilibrio i rapporti tra i beneficiari, garantendo, al tempo stesso, stabilità nei rapporti parentali.

Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le situazioni con le quali si può avere a che fare e le possibili soluzioni per risolvere eventuali problemi.

COME DISPORRE DEI PROPRI BENI?

Il diritto ereditario prevede tre tipi di successione.

Una di queste è quella prevista dal testamento (le altre sono la successione legittima, in mancanza appunto di testamento, oppure in forma residuale a quest’ultimo e la successione necessaria in presenza di atti di disposizione dei propri beni effettuati da parte del testatore che vadano a ledere i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti) ed è un atto revocabile con il quale si può disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (così dispone l’articolo 587, comma 1, Codice Civile).

VORREI FARE TESTAMENTO, MA IN QUALE FORMA?

Le forme ordinarie del testamento sono quello olografo e quello redatto per atto notarile, normalmente pubblico.

Il testamento olografo si caratterizza per il fatto di essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno da parte del testatore.

Il testamento pubblico, invece, è ricevuto da parte del notaio in presenza di due testimoni: in sostanza il testatore dichiara le proprie volontà che vengono messe per iscritto da parte del Notaio che ne dà completa lettura.

Vediamo che col testamento si può disporre, quindi, anche del legato, concetto che può essere confuso con la divisione delle quote dell’eredità.

Il lascito di un singolo bene è da inquadrarsi come eredità o legato?

Principio generale è quello secondo cui il lascito di un certo bene, di norma, configura un legato.

Ma come ogni regola, anche questa trova la sua eccezione.

Può accadere che il testatore, invece che indicare una parte di patrimonio intesa in termini di frazione, si riferisca a determinati beni, oppure ad un complesso di beni.

COSA SUCCEDE IN QUESTO CASO?

Si tratta appunto di un’eccezione che, in base a quanto sopra detto, inquadra questo tipo di lascito nell’ambito dei lasciti a titolo di erede e non di legato.

Per essere ancor più sicuri che tale volontà configuri eredità e non legato, si potrà far riferimento al comportamento tenuto da parte del beneficiario.

Mentre l’eredità va accettata, in maniera espressa con manifestazione di volontà (con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio), oppure tacitamente mediante dei comportamenti che facciano presumere la volontà di diventare eredi (ad esempio dare incarico ad un notaio di vendere la casa ereditata), il legato non richiede accettazione, ferma restando la possibilità di rinunciare a quanto disposto in proprio favore da parte del legatario.

QUALI DIFFERENZE TRA EREDITÀ E LEGATO?

Emerge subito un aspetto che delinea una demarcazione tra le due situazioni: mentre chi subentra in tutti i rapporti patrimoniali acquisisce anche i debiti, il legatario riceve un lascito e ne beneficia in forma attiva, ma soltanto al momento di apertura della successione.

Da una tale configurazione delle due tipologie deriva un primo fondamentale effetto che vale la pena subito di evidenziare. Chi è chiamato a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili acquisisce anche gli eventuali debiti del de cuius: è soltanto con l’accettazione volontaria dell’eredità che, quindi, si assume la posizione di erede; il legatario, invece, acquisisce tale qualifica automaticamente al momento dell’apertura della successione senza che sia necessaria alcuna accettazione del lascito.

Una differenza notevole, dunque, poiché il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari.

Tutto questo in linea di massima, in quanto il soggetto che redige il testamento può prevedere per il legatario il compimento di una determinata prestazione, il tutto però all’interno del limite del valore del bene ricevuto.

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